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La sentenza della Corte d’Appello di Catania qui annotata offre l’occasione per analizzare le dinamiche di recezione dell’orientamento della Cassazione in tema di ordine pubblico ostativo alla delibazione di sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale. Il caso sottoposto al vaglio del giudice italiano ha riguardato una pronunzia dichiarativa di nullità per esclusione unilaterale del “bonum sacramenti”. Ciò che emerge è la dialettica tra l’ossequio dichiarato ai dettami della giurisprudenza di legittimità e la loro rielaborazione critica, tanto che, all’esito della rivalutazione del materiale probatorio offerto dalle parti, la Corte catanese è giunta a riconoscere l’esecutorietà del provvedimento del tribunale ecclesiastico, sulla scorta di considerazioni attinenti alla specificità dell’ordinamento canonico, al divieto di riesame nel merito e alla distinzione tra ordini. Si può ipotizzare, dunque, che i conflitti sviluppatisi a seguito dei frequenti revirement della Suprema Corte siano, in via di fatto, risolti dai giudici di merito, i quali dimostrano ancora una certa preferenza per l’originario criterio della “maggiore disponibilità” nei confronti dell’ordinamento canonico.
Delibazione, sentenza ecclesiastica, riserva mentale, istruttoria, ordine pubblico