Numero 2/2011FABIO FRANCESCHI Libertà della Chiesa e laicità dello Stato nell’insegnamento di Benedetto XVI
Numero 1/2011CARMELA VENTRELLA MANCINI La sinfonia di Sacerdotium e Imperium nei concilii generali e particolari dei secoli VI e VII
(5 marzo 2025)
L’uccisione a Città del Capo di Muhsin Hendricks[1], noto per essere il primo Imam dichiaratamente gay al mondo[2] ha destato notevole clamore. Non si conoscono le ragioni che hanno indotto alcuni uomini travisati ad aggredire ed uccidere Hendricks e gli inquirenti stanno vagliando tutte le ipotesi, ma alcuni rumors ipotizzano si tratti di un “crimine d’odio” maturato in ambienti contrari ad alcune iniziative del defunto sul piano religioso[3]. Effettivamente, l’Imam dirigeva una moschea “inclusiva”, diventata nel tempo un punto di riferimento per la comunità Lgbtq+ ed anche un rifugio per altri musulmani emarginati, ma le sue attività non erano gradite a tutti ed aveva diversi denigratori.
Difatti, sebbene la Costituzione sudafricana all’art. 9.3 stabilisca l’uguaglianza per tutti i suoi cittadini senza nessuna distinzione, neppure per l’orientamento sessuale[4], e nonostante il Sud Africa sia ancor oggi l’unico paese africano a consentire matrimoni omosessuali[5], la maggior parte dei residenti musulmani non è d’accordo con un atteggiamento gay friendly[6].
La notizia di cronaca fornisce l’occasione per una breve riflessione sulla sessualità e sulla questione dell’omosessualità nell’Islam.
La Shari’a, come com’è noto, pervade ogni aspetto della vita dei musulmani, sia nel foro interno che nelle relazioni con gli altri, e le regole sulla sessualità non fanno eccezione, appartenendo ad un sistema organizzato di valori sociali e morali, che risultano obbligatori.
L’Islam non considera il piacere sessuale come un peccato o come un’attività collaterale dell’atto riproduttivo, ma come un momento importante della vita dei credenti, che deve essere perseguito senza frustrazioni o sensi di colpa, poiché un’esistenza felice e sana include anche le gioie del sesso[7]. La sessualità, tuttavia, va vissuta lecitamente all’interno di una cornice legale, il milk[8]. I rapporti sessuali legittimi sono quelli praticati tra individui non uniti in precedenza da legami familiari o parentali, e consumati in costanza di matrimonio tra i soggetti vicendevolmente coniugati, ovvero tra il padrone e la sua schiava. Dunque, ogni unione sessuale al di fuori del matrimonio (o del contratto tra padrone e schiava), costituisce un rapporto sessuale illecito ed integra il reato di zina[9]. La sanzione per questo reato, che è uno dei più gravi nell’Islam, pur stabilita nel Corano[10], nel corso del tempo ha avuto una evoluzione ed è stata applicata in base alla Sunna profetica ed è costituita dalla lapidazione per le persone sposate e dalla fustigazione, con cento frustate, per quelle non sposate[11]. Ritornando sulla fattispecie, va evidenziato come le scuole giuridiche risultino non allineate sulla precisa individuazione della condotta punibile (atti preliminari, penetrazione, rapporti anali o orali ecc.) e sugli effettivi autori del reato (entrambi musulmani, musulmani e protetti, miscredenti ecc.)[12]. In ogni caso, la dottrina maggioritaria sussume nel reato di zina, oltre alle relazioni extraconiugali, anche i rapporti prematrimoniali e quelli omosessuali.
Nel Corano non vi è un chiaro riferimento alla omosessualità (ed alla sua punizione), che viene desunta da alcuni giuristi in base all’attività ermeneutica sui versetti riguardanti la storia del Profeta Loth e la distruzione di Sodoma e Gomorra[13]. In particolare, è sulla esegesi del versetto 81 della sura VII[14] che alcuni interpreti hanno avviato il dibattito per punire la sessualità tra persone dello stesso genere[15].
Invero, la concezione dell’omosessualità come atto illegittimo e come tale meritevole di una specifica sanzione non è espressamente cristallizzata nella Shari’a ma è ricavata dalla dottrina, peraltro in modo neppure pacifico. Difatti, se per le scuole giuridiche malikita, hanbalita e shafi’ita e per gli shi’iti ad integrazione della fattispecie di rapporto sessuale illecito occorre che il glande maschile sia entrato in contatto con le parti intime (qualunque esse siano) di un essere umano (a qualunque genere appartenga), gli hanafiti richiedono la penetrazione del membro nell’organo riproduttivo femminile e, conseguentemente, condannano la sola unione carnale illegittima tra uomo e donna, tollerando così gli altri tipi di rapporto che, per l’effetto, non prevedono la pena legale prevista per zina, potendo al più comportare l’applicazione di una pena discrezionale se scoperti in flagranza[16].
Va ricordato che la scuola hanafita, dimostratasi in tema di zina e omosessualità maggiormente tollerante, è quella più diffusa e seguita nell’ortodossia sunnita e va parimenti rimarcato che la minoranza islamica esistente in Sud Africa segue proprio gli insegnamenti di Abu Hanifa[17].
Come detto, non si conoscono le motivazioni dell’omicidio di Muhsin Hendricks, ma se si dovesse ipotizzare che sia stato consumato per convinzioni religiose, ritenendo l’Imam colpevole di una sessualità vissuta in modo illecito, a tutto voler concedere e superando la differenza di opinioni tra scuole sul concetto di omosessualità quale reato, va evidenziato che l’ortoprassi dell’Islam prevede la celebrazione di un processo per zina e, all’esito e in caso di condanna, la fustigazione per il soggetto non sposato, quale pena in esecuzione della sentenza. Nulla autorizza un esercizio arbitrario di presunte ragioni, n’è legittima l’uccisione laddove la pena legale è la fustigazione. Chiunque agisce diversamente, si pone al di fuori del diritto religioso dell’Islam.
Vasco Fronzoni
Fonte: Tgcom, 17 febbraio 2025
https://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/ucciso-in-sudafrica-primo-imam-gay_93916719-202502k.shtml
[1] Cfr. https://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/ucciso-in-sudafrica-primo-imam-gay_93916719-202502k.shtml
[2] Dichiararsi gay e guidare una comunità di musulmani può risultare ai più antinomico. E’ un fenomeno assolutamente inconsueto nell’Islam e si manifesta soltanto nei Paesi a maggioranza non islamica. Oltre a quello di Hendricks, un secondo esempio è quello di Ludovic-Mohamed Zahed, direttore del centro Calem di Marsiglia, in Francia, primo Imam gay ad aver fondato una moschea inclusiva in Europa. Un terzo caso è quello di El-Farouk Khaki e di Troy Jackson, co-fondatori della Unity Mosque di Toronto, in Canada, una moschea inclusiva che promuove l’uguaglianza di genere e l’accettazione delle persone Lgbtq+.
[3] In tal senso Caitlin Danaher, Nimin Princewill, Man hailed as world’s first imam to say he was gay is shot dead in South Africa, in CNN World, 17 Febbraio 2025, disponibile alla url
https://edition.cnn.com/2025/02/17/africa/hendricks-gay-imam-south-africa-intl/index.html
[4] Cfr. https://www.gov.za/documents/constitution/constitution-republic-south-africa-04-feb-1997
[5] Cfr. Civil Union Act n. 17/2006, disponibile alla url
https://web.archive.org/web/20160304053837/http://www.gov.za/sites/www.gov.za/files/a17-06_1.pdf
[6] Cfr. Najma Moosa, Zaahirah America, South Africa: Homosexual Muslims in South Africa Some Legal Implications, Including Constitutional, Marriage and Succession, in International Survey of Family Law, 1/2022, pp. 329-356; Elsje Bonthuyus, Natasha Erlank, Modes of (in)tolerance: South African Muslims and same-sex relationships, in Culture, Health & Sexuality, 3-4/2012, pp. 269-282; Evelyne Bornier, Hostels, Sexuality, and the Apartheid Legacy: Malevolent Geographies, in Comparative Studies of South Asia, 1/2005, pp. 250-251.
[7] Cor II, 223 “Le vostre donne sono come un campo per voi. Recatevi al vostro campo come volete…”. Per il testo coranico si fa riferimento a Alberto Ventura (a cura di), Ida Zilio Grandi (tradotto da), Il Corano, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 2010.
[8] Nel diritto islamico il milk è il diritto possessorio dell’uomo sulla donna, scaturito dal matrimonio mediante il versamento del mahr (il donativo nunziale), ovvero dal pagamento del prezzo di acquisto della schiava da parte del padrone, le due uniche situazioni che legittimano la consumazione di rapporti sessuali. Tra altri, si veda Agostino Cilardo, Il diritto islamico e il sistema giuridico italiano, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2002, p. 120 ss.; Joseph Schacht, Introduzione al diritto musulmano, Edizioni Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 1995, p. 186; Anne Marie Delcambre, Sub voce“Milk”, in Encyclopaedia of Islam, Brill, Leiden-New York, 1993, VII, p. 60-61.
[9] Cor XVII, 32 “e non accostatevi alla fornicazione: è una turpitudine e una ben trista via!”.
[10] Nel testo coranico il reato di zina è punito da una serie di norme: “Se alcune delle vostre donne avranno commesso atti indecenti portate quattro vostri testimoni contro di loro, e se questi porteranno testimonianza del fatto, chiudetele in casa finché le coglierà la morte o fin quando Dio apra loro una via” Cor IV, 15; “E se due di voi commetteranno atto indecente puniteli; ma se si pentono e miglioreranno la loro condotta lasciateli stare, che Dio è perdonatore benigno” Cor IV, 16; “L’adultero e l’adultera siano puniti con cento colpi di frusta ciascuno, né vi trattenga la compassione che provate per loro dall’eseguire la sentenza di Dio, se credete in Dio e nell’ultimo giorno; e un gruppo di credenti sia presente al castigo” Cor XXIV, 2; “(...) Se però, dopo sposate, commettano una turpitudine, s’abbiano metà della pena stabilita per le donne libere” Cor IV, 25.
[11] Sullo specifico punto, tra altri, cfr. Rudolph Peters, Crime and Punishment in Islamic Law, Cambridge University Press, Cambridge-New York, 2005, pp. 59 ss.
[12] Per una rassegna delle principali posizioni dottrinarie sunnite sul reato di zina, tra altri, si rinvia al sempre attuale testo di Leon Bercher, Les délits et les peines de droit commun prévues par le Coran. Leu réglementation dans les rites malékite, chaféite et hanéfite, Société anonyme de l’imprimerie rapide, Tunis, 1926. Per una rassegna sulla visione shi’ita, cfr. Mehrdad Alipour, Shiaʿa neo-traditionalist scholars and theology of homosexuality: review and reflections on Mohsen Kadivar’s shifting approach, in Theology & Sexuality, 3/2018, pp. 200-218.
[13] Cfr. Cor VII, 80-84; Cor XXVI, 165-166; Cor XXVII, 55 e Cor XXIX, 29.
[14] Cor VII, 81 “Poiché voi vi avvicinate per libidine agli uomini anziché alle donne, anzi voi siete un popolo senza freno alcuno”.
[15] Cfr. sul punto Deborah Scolart, L’islam, il reato, la pena. Dal Fiqh alla codificazione del diritto penale, Istituto per l’Oriente C.A. Nallino, Roma, 2013, pp. 155 e ss.; Serena Tolino, Omosessualità e atti omosessuali fra diritto islamico e diritto positivo: il caso egiziano con alcuni cenni all’esperienza libanese, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2013; Scott Siraj al-Haqq Kugle, Homosexuality in Islam: Critical Reflection on Gay, Lesbian, and Transgender Muslims, Oneworld Publications, London, 2010.
[16] Per la specifica posizione della scuola hanafita circa il reato di zina e l’omosessualità cfr., tra altri, Abu Bakr al-Khassaf, Adab al-qadi, American University Press, Cairo, 1978, pp. 352 ss.; Anwar Shah Kashmiri, Hashiya ‘ala Jami’ al-Tirmidhi, Qadimi Kutub-khane, Karachi, 1988, pp. 338 ss. Per una rassegna più approfondita, cfr. Michael Mumisa, The death penalty for homosexual acts is a violation of Shari‘a, in Altmuslimah, 6/2016.
[17] Cfr. Gorkeh Gamal Nkrumah, Islam in Southern Africa, in Review of African Political Economy, 11/1991, pp. 94-97.