NEWSITALIA Tra silenzio amministrativo e libertà religiosa: la fine del Ramadan davanti al TAR Lombardia (Andrea Micciché)
NEWS FRANCIA Riconosciuta la rilevanza anche per il diritto civile francese ed i tribunali statali della République delle disposizioni del diritto canonico (Stefano Testa Bappenheim)
Se in diversi Paesi dell’Est Europa e degli Stati Uniti d’America la garanzia del diritto della donna di ricorrere all’aborto appare in evidente declino[1], diversamente in Francia è stata di recente promulgata la legge costituzionale n. 2024-200 che ha assicurato la tutela di questo diritto al più alto livello della gerarchia delle fonti.
Tale legge è, infatti, intervenuta a modificare l’art. 34 della Costituzione francese del 4 ottobre 1958 per sancire espressamente il diritto all’autodeterminazione della donna in materia di salute sessuale e riproduttiva, sebbene il diritto all’aborto fosse già riconosciuto e regolamentato dalla Loi Veil del 17 gennaio 1975.
Superando il tendenziale silenzio dei testi costituzionali sulle questioni riproduttive, la Francia si è così resa protagonista di una modifica della Costituzione di notevole impatto sullo scenario internazionale.
Se, da una parte, risulta quindi indubbiamente rafforzata la garanzia del diritto alla procreazione cosciente e responsabile della donna, dall’altra parte, tuttavia, evidenti perplessità possono sollevarsi in ordine alle conseguenze che questa evoluzione potrebbe implicare sull’effettivo esercizio del diritto all’obiezione di coscienza dei medici e delle ostetriche.
La clausola di tutela della coscienza che mira a garantire agli operatori sanitari il diritto di rifiutarsi di partecipare al compimento di un atto contrario alle loro convinzioni personali, professionali o etiche è espressamente contenuta nell’art. L2212-8 del Codice francese della sanità pubblica. Si afferma, in particolare, che «il medico o l’ostetrica non sono mai tenuti ad effettuare l’interruzione volontaria di gravidanza ma devono informare, senza indugio, l’interessato del proprio rifiuto e comunicare immediatamente i nominativi dei professionisti o delle ostetriche idonei ad effettuare tale intervento nei termini previsti».
Non v’è dubbio che l’inserimento nella Costituzione della formula che garantisce la libertà della donna di ricorrere all’interruzione volontaria della gravidanza non impone alcuna modifica alle vigenti disposizioni normative, né tanto meno mette in discussione gli altri diritti e libertà costituzionalmente garantiti, come, in particolare, la libertà di coscienza che è alla base della libertà dei medici e delle ostetriche di non praticare l’aborto.
Non può escludersi, però, che la revisione costituzionale possa di fatto indebolire indirettamente la clausola di coscienza del medico giacché opporsi alla pratica abortiva equivarrebbe a opporsi a un valore della Repubblica. Diverrà, quindi, interessante osservare le dinamiche cui sarà effettivamente assoggettata la tutela della libertà di coscienza del medico nell’intento di osservare se nell’attuale quadro giuridico prevarrà o meno una compressione di tale libertà.
D’altra parte, è bene ricordare che la legge n. 2001-588 del 4 luglio 2001 ne ha già ridotto la portata nella parte in cui ha stabilito che il medico obiettore è tenuto ad informare l’interessato del suo rifiuto di effettuare la pratica abortiva e comunicare immediatamente il nominativo dei professionisti idonei ad effettuare l’intervento. In altri termini, l’operatore sanitario che obietta è in qualche misura obbligato a facilitare l’accesso all’aborto nonostante tale atto contrasti con i dettami della propria coscienza. Questa stessa legge ha, inoltre, abrogato la clausola di coscienza in favore dei medici primari di una struttura ospedaliera pubblica poiché responsabili dell’organizzazione degli interventi di interruzione volontaria della gravidanza pur non praticandoli.
Sebbene la riforma costituzionale francese abbia segnato una tappa importante nell’affermazione e nella promozione dei diritti fondamentali della donna, è comunque evidente quanto complessa rimane la ricerca di un equilibrio tra le diverse libertà coinvolte nella pratica dell’aborto.
Caterina Gagliardi
Fonte: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049251463.