NEWSFRANCIA Il diritto costituzionale all’aborto e l’obiezione di coscienza in Francia. Quali prospettive? (Caterina Gagliardi)
NEWSLETTER 2/2024
Il tribunale di primo grado di Lorient, nella regione francese della Bretagna, il 3 aprile scorso si è pronunciato su una delicata questione relativa all’espulsione d’una suora dall’Istituto d’appartenenza, problematica che ha dimostrato, una volta di più, ove mai ve ne fosse stato bisogno, l’importanza dello studio del diritto canonico e del diritto ecclesiastico.
In Francia, gli Istituti religiosi sono regolamentati dalla legge del I luglio 1901 (ed in quest’ottica la dottrina ha lungamente studiato la rilevanza degli statuti interni dell’Istituto religioso, e più in generale del diritto canonico che li disciplina, nel diritto civile francese[1]), e poi dalla più ampia cornice della legge di Separazione del 1905.
La questione riguarda una suora, Mère Marie Ferréol (Sabine Baudin de la Valette), che la sentenza riconosce essere stata espulsa senza mezzi di sostentamento dalla sua congregazione, le Domenicane di Pontcallec, e perciò condanna S.Em.za il Card. Ouellet, Prefetto emerito del Dicastero dei Vescovi, come pure l’Istituto di cui ella aveva fatto parte negli ultimi decenni, a risarcire il danno causato.
Il cuore della sentenza, in effetti, si basa sulla responsabilità contrattuale: ex art. 1194 code civil, in primis, i contratti obbligano non solo a quanto sia in essi expressis verbis indicato, ma anche a tutto ciò che sia previsto dall’equità, dalle consuetudini o dalla legge; l’art. 1217, in secundis, prevede che la parte che subisce l’inadempimento, totale o parziale, possa chiedere risarcimento per le conseguenze da esso derivate.
La sentenza passa poi a prendere in esame le norme canoniche, ricordando che la costituzione delle Domenicane dello Spirito Santo richiama, per l’espulsione d’una suora con voti definitivi, richiami i cann. 694-704 e 746 CIC, e che l’espulsione o l’uscita temporanea debba avvenire secondo i cann. 694-704 CIC.
La sentenza s’apre con alcune osservazioni di procedura, sulle notifiche degli atti al Card. Ouellet, rimaste senza risposta: essendo comunque state compiute secondo le modalità previste dalla normativa europea, il giudice ritiene che non vi siano più motivi per sospendere la pronunzia della sentenza, che appunto ora esponiamo.
Mme Baudin de la Valette era entrata nel 1987, a 21 anni, nella comunità delle Domenicane dello Spirito Santo per svolgervi l’attività d’insegnamento, ed è così diventata a pieno diritto componente anche dell’ente “Associazione delle Domenicane dello Spirito Santo”, nelle cui scuole ha insegnato fino al 21 ottobre 2020, quando le venne notificato un decreto d’esclaustrazione temporanea.
La suora e l’associazione erano legate da obbligazioni sinallagmatiche: in cambio dell’impegno di Mme Baudin nella comunità religiosa, specialmente come insegnante, l’associazione doveva rispettare nei suoi confronti un certo numero d’obbligazioni: non solo l’ente Associazione, in quanto ente giuridicamente riconosciuto, doveva rispettare i proprî statuti, ma la comunità religiosa stessa doveva rispettare le proprie Costituzioni, e, in quanto comunità religiosa ed in quanto associazione dichiarata (regolamentata dalla legge del 1901), essa non poteva ignorare né il diritto canonico, né le norme generali di diritto relative al rispetto dei diritti di difesa, oltre a quelle sui diritti fondamentali della persona, vieppiù trattandosi d’una decisione estremamente rilevante e d’enorme impatto sulla vita privata d’una suora della comunità.
Mme Baudin lamenta d’essere stata danneggiata da molteplici fattispecie poste in essere dall’ente Associazione delle Domenicane dello Spirito Santo, in violazione del code civil francese e del codice di diritto canonico.
In primis, infatti, è pacifico e riconosciuto che nessun avvertimento sia stato dato, né ammonizione ufficiale sia stata comminata a Mme Baudin prima del decreto d’espulsione, ella non è stata nemmeno informata dei fatti precisi, e delle date in cui sarebbero avvenuti, sicché non ha potuto presentare elementi a propria difesa: è dunque evidente, continua la sentenza, che l’Istituto della Domenicane dello Spirito Santo non si sia preoccupato di rispettare né la procedura, né i diritti della difesa.
Oltre alla violazione di queste norme generali, poi, l’ente Associazione ha anche violato l’art. 5 dei proprî statuti, secondo il quale la qualità di componente si perde per dimissioni, per radiazione a seguito di mancato pagamento della quota associativa e per motivo grave, per decisione del Consiglio d’amministrazione, contro la quale è ammesso appello all’Assemblea generale.
Mme Baudin, invece, è stata messa di fronte ad una decisione già presa, che le ordinava di lasciare la sua comunità nel giro di poche ore, insieme ad un’esclaustrazione temporanea di tre anni, rinnovabile, con divieto di comunicare con le altre componenti dell’Istituto senza il preventivo permesso dei visitatori apostolici, nonché l’obbligo di limitare i contatti con l’esterno e quello di riservatezza relativo al luogo in cui si fosse trovata, a pena d’un’espulsione definitiva.
Il mancato rispetto delle procedure, e soprattutto del diritto fondamentale di difesa, cosa di cui l’ente Associazione è responsabile, ha avuto delle conseguenze dirette sulla vita di Mme Baudin, poiché ella s’è trovata repentinamente privata della sua attività d’insegnante, del suo modo di vita abituale, delle sue interrelazioni con le altre suore, senza quella carità e quell’equità previste in questi casi dal can. 686.
Per quanto riguardi l’assenza di motivi per l’espulsione ed i danni alla vita privata, la sentenza ricorda come Mme Baudin sia stata ricevuta dai due visitatori Père Nault e Mère Desjobert, che le hanno consegnato il decreto del 21 ottobre 2020 del Card. Ouellet, insieme alla lettera in cui il porporato descriveva le mancanze di Mme Baudin emerse dall’ispezione condotta appunto da Père Nault e Mère Desjobert: cattivo spirito, critiche sistematiche, spirito partigiano: la sentenza rileva comunque che il rapporto su quest’ispezione, che è servito come base per le sanzioni, non è stato trasmesso all’interessata, né le sono stati mossi rimproveri precisi e circostanziati, e neppure ella ha ricevuto richiami scritti che la esortassero a cambiare d’atteggiamento, prospettando – in caso contrario – sanzioni in arrivo.
Il contenuto del rapporto resta sconosciuto non solo a Mme Baudin ed ai suoi avvocati, ma anche al tribunale, al cui consulente in diritto canonico è stato solo proposto di venire a consultare il dossier presso la Nunziatura a Parigi, un giorno in cui era stata convocata anche Mme Baudin.
Ne risulta chiaramente, dice la sentenza, che quest’ultima ha visto violato il proprio diritto alla difesa, non essendole stato detto con precisione in merito a cosa avrebbe dovuto difendersi.
Ancora, continua il tribunale di Lorient, è stato violato il dovere d’assistenza, previsto dai cann. 694-704 e 746 CIC, secondo i quali, nel caso d’espulsione d’un proprio componente, l’Istituto religioso mostrerà verso di esso equità e carità evangelica: Mme Baudin non ha ricevuto alcun salario per gli anni in cui è stata insegnante, conformemente al suo status di suora, e per sinallagma a tutte le sue spese di vitto, alloggio e cure mediche ha provveduto l’Istituto religioso; di conseguenza, però, ella non ha mai potuto metter da parte nulla per prepararsi materialmente a lasciare un giorno la sua comunità religiosa e ritornare alla vita ‘del mondo’.
Essendo stata espulsa dalle Domenicane dello Spirito Santo senza vedersi proporre di continuare la vita religiosa presso un altro Istituto religioso, ella è tornata alla vita civile senza avere nulla, dovendo far conto solo sul Revenu de solidarité active (RSA) per sopravvivere, anche se l’Istituto ha pagato le sue spese d’alloggio nei luoghi in cui era stata trasferita d’autorità, le ha dato un piccolo anticipo pecuniario nell’attesa d’un rendiconto definitivo (1500 euro il 30 aprile 2021 e 5000 € il 30 aprile 2022), ha pagato il suo dentista nel gennaio 2021 ed il suo avvocato canonico (6750€); Mme Baudin ha anche ricevuto il consiglio d’iscriversi alla Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Ex art. 90 della costituzione delle Domenicane dello Spirito Santo, poi, Mme Baudin aveva il diritto di ricevere, da parte della sua ex comunità, “carità ed una larga generosità” a seguito della sua espulsione, mentre invece l’Istituto non fornisce alcuna prova delle proposte d’assistenza finanziaria ch’esso sostiene d’aver fatto presso il Service Accueil Médiation,
Il tribunale conclude, su questo punto, che le mancanze compiute dalle Domenicane dello Spirito Santo a danno della loro ex consorella sono accertate, e ch’esse hanno contribuito in parte al danno materiale e morale che quest’ultima ha subito.
La sentenza passa poi ad esaminare la responsabilità dei due visitatori, Père Nault e Mère Desjobert, iniziando col ricordare che, ex art. 1241 code civil, si è responsabili dei danni causati non solo con le proprie azioni, ma anche con la propria negligenza o la propria imprudenza; Père Nault e Mère Desjobert erano stati incaricati, con decreto firmato dal Card. Ouellet il 29 giugno 2020, di svolgere indagini nell’ambito della comunità delle Domenicane dello Spirito Santo, e poi di riferire al Prefetto del Dicastero (all’epoca dei fatti: Congregazione) per i Vescovi, appunto il Card. Ouellet, che avrebbe poi informato il Santo Padre.
Benché – sottolinea la sentenza – questo rapporto sia all’origine delle sanzioni poi inflitte a Mme Baudin, né quest’ultima né il tribunale giudicante hanno potuto prendere visione del suo contenuto.
Père Nault s’è opposto alla trasmissione del rapporto all’avvocato canonico di Mme Baudin, ma così facendo ha però necessariamente compromesso l’esercizio dei diritti fondamentali di difesa di quest’ultima: nel decreto di nomina, però, i due visitatori non erano stati autorizzati ad ignorare le norme del diritto canonico, né i principî fondamentali del diritto, fra cui si trovano indubbiamente il rispetto del diritto di difesa ed il rispetto del principio del contraddittorio; anche i due visitatori, quindi, conclude il tribunale, hanno contribuito in parte a causare il danno morale e materiale subito da Mme Baudin.
Quanto poi al Card. Ouellet, continua il tribunale di Lorient, non si capisce quale competenza avesse egli, Prefetto del Dicastero (all’epoca dei fatti: Congregazione) dei Vescovi, per intervenire su una questione di competenza del Dicastero (all’epoca dei fatti: Congregazione) per la vita consacrata, vieppiù per il fatto che non è stato prodotto in tribunale il mandato speciale con il quale il Papa avrebbe espressamente incaricato il Card. Ouellet di designare chi avrebbe dovuto svolgere l’ispezione presso le Domenicane dello Spirito Santo, al contempo anche poi autorizzandolo a prendere le successive decisioni.
La Corte rileva che in diritto canonico, come in diritto civile, chi afferma d’aver ricevuto una delega debba produrla, e non essendo ciò accaduto permane il dubbio sull’effettiva esistenza di questo mandato speciale; ciò è d’estrema importanza, continua la sentenza, giacché solo gli atti del Papa sono inappellabili, mentre quelli dei Cardinali non lo sono; in secundis, poi, produrre agli atti questo mandato speciale sarebbe stato di grande importanza, apparendo strano che il Papa abbia conferito al Prefetto del Dicastero (all’epoca dei fatti: Congregazione) per i Vescovi l’incarico d’intervenire in una questione afferente al Dicastero (all’epoca dei fatti: Congregazione) per la vita consacrata.
Per accertare che non si tratti d’un abuso di diritto, dunque, il tribunale di Lorient dispone solo delle lettere e dei decreti del Cardinale Ouellet, in una sorta d’autocertificazione: non è quindi dimostrato che vi sia stata effettivamente una qualche approvazione pontificia.
Peraltro, anche ammettendo l’esistenza dello speciale mandato pontificio a favore del Card. Ouellet, la Corte di Lorient si stupisce che questi non sia stato ricusato, data la sua nota stretta amicizia con una delle suore delle Domenicane dello Spirito Santo le cui posizioni erano notoriamente diametralmente opposte a quelle di Mme Baudion, e quest’inimicizia fra le due suore non è stata contestata da nessuna delle parti.
Dai documenti prodotti in actis emerge con chiarezza che il Card. Ouellet fosse grande amico sia di questa suora, sia di Père Nault, e la Corte conclude che questi elementi sono sufficienti a caratterizzare un abuso di diritto e la mancanza d’imparzialità nel procedimento.
La sentenza prosegue rilevando che Mme Baudin ha fatto parte delle Domenicane dello Spirito Santo per 34 anni, ma non ha avuto possibilità di prepararsi al ritorno alla vita civile, ed il fatto ch’ella possa percepire la RSA ed essere eventualmente ospitata da amici o dalla famiglia non fa certo venir meno il dovere che l’Istituto religioso aveva di soccorrerla, né le somme di 1500 e 5000 euro ch’esso le ha versato nell’ aprile 2021 e poi nell’aprile 2022 sono state sufficienti a permetterle di far fronte alla totalità del proprî bisogni, considerando ch’ella non possiede una casa propria, né beni mobili, né risparmi.
Il tribunale riconosce dunque la rilevanza anche per il diritto civile ed i tribunali statali delle disposizioni del diritto canonico, e riconosce che le violazioni al secondo costituiscono danni che anche i tribunali statali possono prendere in considerazione e per i quali disporre un risarcimento del danno.
Stefano Testa Bappenheim
[1] L. DE NAUROIS, L’ordre juridique canonique devant l’État, in Rev. dr. can., 1956, p. 373 ss.; ID., Le lien congréganiste devant les tribunaux étatiques, in Année can., 1958, p. 187 ss.; J. KERLEVÉO, L’Église catholique en régime français de séparation, Paris, 1962; ID., Régime légal des congrégations en France, in Année can.,1963, p. 167 ss.; P. COULOMBEL, Le droit privé français devant le fait religieux depuis la séparation des Églises et de l’État, in RTDCiv., 1956, p. 17 ss.; A. LAVAGNE, Les congrégations non reconnues (ou non autorisées) selon la loi française, existent-elles juridiquement en droit étatique? Dans quelle mésure l’appartenance à l’une d’elles confère-t-elle la qualité de congréganiste?, in Année can., 1981, p. 475 ss.; G. DOLE, Les professions ecclésiastiques, Paris, 1987; J.-P. DURAND, OP, La liberté des congrégations religieuses en France, Paris, 1999; O. BUZY, La notion de congrégation, Sa portée en droit civil français, Paris, 1940; S. TESTA BAPPENHEIM, La vita fraterna. Fenotipi storico-canonistici dei consacrati a Dio, Lecce, 2006; ID., Il danno da uccisione di religioso in Francia, Germania, Italia, Cosenza, 2007; ID., La responsabilité civile et les Instituts religieux, Paris, 2015.