NEWSITALIA Annotazione e prova della Confermazione (Paolo Palumbo)
NEWSCITTA’ DEL VATICANO N. DCLVII – Decreto della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano con il quale viene promulgato il Regolamento Generale sulla protezione dei Dati personali
N. DCLII – Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano recante “Disposizioni speciali in materia di affidamento dei contratti pubblici relativi all'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere per il Giubileo 2025"
22 aprile 2024
IL PRESIDENTE DEL GOVERNATORATO DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO
vista la Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, del 13 maggio 2023; vista la Legge sulle Fonti del diritto, del 1° ottobre 2008, n. LXXI;
vista la Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” I beni temporali, del 4 luglio 2016 e in particolare il punto 2, lett. a);
vista la Legge sul Governo dello Stato della Città del Vaticano, del 25 novembre 2018, n. CCLXXIV;
vista la Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città̀ del Vaticano, del 1° giugno 2020, con i successivi emendamenti e modifiche introdotti dalla Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio”, “Per meglio Armonizzare”, del 16 gennaio 2024, ed in particolare l’art. 83, § 2;
considerato che il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano dovrà adottare misure idonee a garantire, in modo tempestivo ed efficiente, lo svolgimento delle attività istituzionali relative al Giubileo 2025;
preso atto della necessità di armonizzare la vigente legislazione in materia di contratti pubblici con l’esigenza di definire in tempo utile le procedure selettive di esclusivo interesse Giubilare
ha promulgato il seguente
DECRETO
Articolo 1
Sono promulgate le seguenti “Disposizioni speciali in materia di affidamento dei contratti pubblici relativi all’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere per il Giubileo 2025”, secondo il testo allegato, che costituisce parte integrante del presente Decreto.
Articolo 2
Il presente Decreto entra in vigore il 1° maggio 2024 e cessa la propria validità ed efficacia al 30 novembre 2025.
Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, www.vaticanstate.va.
Città del Vaticano, ventidue aprile duemilaventiquattro.
Disposizioni speciali in materia di affidamento dei contratti pubblici relativi all’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere per il Giubileo 2025.
ART. 1 –DEFINIZIONI
Ai fini del presente Decreto si intende per:
a) «Giubileo 2025»: l’evento di rilevanza spirituale, ecclesiale e sociale durante il quale si ha l’opportunità di vivere l’Indulgenza Plenaria, di cui alla Lettera del Santo Padre Francesco al Pro–Prefetto della Prima Sezione del Dicastero per l’Evangelizzazione, dell’11 febbraio 2022;
b) «interesse Giubilare»: il collegamento funzionale, amministrativo ed economico tra gli acquisti di servizi, forniture, lavori e opere per i quali si richiede l’affidamento di un contratto pubblico, nell’ambito delle attività strettamente funzionali e/o connesse al perseguimento delle finalità istituzionali, all’organizzazione, allo svolgimento o alla conclusione del Giubileo 2025;
c) «Committente» o «Ente richiedente»: il Governatorato e le sue articolazioni che, per quanto di competenza, si occupano della organizzazione e finalizzazione delle procedure di affidamento nonché il Commissario straordinario per il Giubileo 2025, le Istituzioni curiali, le Istituzioni collegate alla Santa Sede o che ad essa fanno riferimento, che individuano nel Governatorato l’autorità centralizzata per l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere di interesse Giubilare;
d) «Organismi operativi» le Direzioni e gli Uffici centrali ai sensi della Legge sul Governo dello Stato della Città del Vaticano, del 25 novembre 2018, n. CCLXXIV;
e) «Organismo di vigilanza e di controllo»: l’Unità di Controllo e Ispezione previsto all’art. 5 della Legge sul Governo dello Stato della Città del Vaticano, del 25 novembre 2018, n. CCLXXIV e di cui all’art. 2 delle Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, del 1° giugno 2020, consolidato con gli emendamenti del 16 gennaio 2024;
f) «fornitore»: l’operatore economico di cui alle Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, del 1° giugno 2020, consolidato con gli emendamenti del 16 gennaio 2024;
g) «beni e servizi di interesse Giubilare»: servizi, forniture, lavori e opere che sono acquisiti dai soggetti indicati alla lettera c), nell’ambito delle attività di cui alla lettera b), del presente articolo;
h) «contratto pubblico di interesse Giubilare»: contratti stipulati dai soggetti indicati alla lettera c), nell’ambito delle attività di cui alla lettera b), del presente articolo;
i) «Commissario straordinario per il Giubileo 2025» p.t.: il Pro–Prefetto della Prima Sezione del Dicastero per l’Evangelizzazione, al quale il Santo Padre ha affidato «la responsabilità di trovare le forme adeguate perché l’Anno Santo possa essere preparato e celebrato con fede intensa, speranza viva e carità
operosa»;
j) «Norme Contratti Pubblici»: Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, del 1° giugno 2020, consolidato con gli emendamenti del 16 gennaio 2024.
ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE
§ 1 Le presenti Disposizioni disciplinano, in via esclusiva, la materia e le procedure selettive aventi ad oggetto l’affidamento dei contratti pubblici di interesse Giubilare.
§ 2 Le presenti Disposizioni si applicano ai Committenti, ai fornitori ed agli altri soggetti che sono contemplati, a qualsiasi titolo, dalla presente normativa.
ART. 3 – PRINCIPI E FINALITÀ
Le presenti Disposizioni si uniformano ai seguenti principi e finalità:
a) economicità, efficacia, efficienza e risultato dell’azione amministrativa;
b) impiego sostenibile dei fondi interni;
c) parità di trattamento e non discriminazione tra gli offerenti;
d) leale collaborazione nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali tra i soggetti di cui al precedente articolo 2, § 2, e la semplificazione ed accelerazione delle procedure di aggiudicazione;
e) trasparenza, oggettività e imparzialità nella procedura di aggiudicazione;
f) adozione di misure contro i conflitti di interesse, gli accordi illeciti in materia di concorrenza e la corruzione;
g) parità di trattamento dei fornitori in tutte le fasi della procedura;
h) applicazione di un criterio rotativo dei fornitori.
ART. 4 – CAUSE DI ESCLUSIONE
Non può partecipare alle procedure di acquisto di servizi, forniture, lavori e opere di interesse Giubilare, il fornitore che:
a) si trovi in una delle cause di esclusione indicate negli articoli 12 e 13 delle Norme Contratti Pubblici;
b) abbia in corso di esecuzione un contratto pubblico al momento dell’indizione di una procedura selettiva di cui alle presenti Disposizioni.
ART. 5 – PROGRAMMAZIONE INTERVENTI GIUBILARI 2025
Le presenti Disposizioni si applicano ai beni e servizi di interesse Giubilare, inseriti nel Piano dettagliato di cui al successivo art. 6, qualora alternativamente tra di loro, siano:
a) programmati nel Bilancio preventivo 2024;
b) programmati nel Piano finanziario 2024–2026;
c) richiesti dai soggetti di cui all’art. 1, lett. c), del presente Decreto.
ART. 6 – PIANO DETTAGLIATO DEGLI AFFIDAMENTI CONNESSI AL GIUBILEO 2025
§ 1 Il Segretario Generale, d’intesa con il Presidente e sentiti il Committente e l’Ufficio Giuridico, predispone l’elenco dei beni e servizi di interesse Giubilare da inserire, nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio, nel Piano dettagliato.
§ 2 Nel Piano dettagliato confluiscono le informazioni acquisite tramite apposite schede di intervento.
§ 3 Il Piano dettagliato, sulla base di specifiche esigenze o in caso di necessità o urgenza, può essere rimodulato dal Segretario Generale.
§ 4 Gli Organismi operativi forniscono al Segretario Generale, entro 30 giorni dall’entrata in vigore delle presenti Disposizioni, la scheda di intervento per ciascun affidamento di interesse Giubilare.
§ 5 Gli Organismi operativi devono aggiornare ogni 30 giorni, decorrenti dall’inserimento della procedura nel Piano dettagliato, le informazioni ivi contenute circa lo stato di avanzamento, il nominativo del fornitore individuato, la condotta tenuta da quest’ultimo nel corso della procedura o durante l’esecuzione del contratto (valutazione del fornitore).
ART. 7 – ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE DELL’ECONOMIA
La Direzione dell’Economia:
a) verifica la copertura economica con la relativa previsione in Bilancio;
b) analizza la congruità e l’economicità delle offerte;
c) accerta l’eventuale partecipazione alle spese di altri Organismi operativi con specifica quantificazione economica;
d) richiede eventuali chiarimenti o correttivi all’Organismo operativo interessato;
e) trasmette il parere di competenza all’Ufficio Giuridico.
ART. 8 – ATTIVITÀ DELL’UFFICIO GIURIDICO
§ 1 L’Ufficio Giuridico, quale “Ufficio Gare” e d’intesa con l’Unità di Controllo e Ispezione, sovrintende al corretto espletamento delle procedure selettive di cui al presente Decreto.
§ 2 L’Ufficio Giuridico verifica la regolarità della procedura amministrativa e il rispetto della normativa di cui alle presenti Disposizioni. Provvede, ove ritenuto necessario, a richiedere chiarimenti e integrazioni istruttorie al Committente e agli Organismi operativi ai fini del rilascio del parere di competenza agli Organi di Governo.
§ 3 L’Ufficio Giuridico, se richiesto dal Committente, redige, in collaborazione con l’Unità di Controllo e Ispezione e con l’Organismo operativo interessato, i documenti di gara.
ART. 9 – PROCEDURA AMMINISTRATIVA
§ 1 La procedura amministrativa per l’affidamento di contratti pubblici di interesse Giubilare, si avvia con l’apertura del fascicolo da parte dell’Organismo operativo interessato, corredato dalla richiesta autorizzativa di acquisto di beni o servizi di interesse Giubilare, rivolta al Segretario Generale. Ogni fascicolo dovrà contenere:
a) lettera dell’Organismo operativo con richiesta di avvio dell’affidamento inserito nel Piano dettagliato;
b) in ragione della procedura selettiva proposta, l’elenco delle offerte richieste agli operatori economici iscritti in Albo o documentazione di gara;
c) relazione tecnica dettagliata a firma del Funzionario competente dell’Organismo operativo interessato;
d) quadro economico riepilogativo con cronoprogramma dei lavori.
§ 2 La Direzione dell’Economia, acquisito il fascicolo di cui al primo comma e svolte le attività previste dall’art. 7, redige un parere in merito e lo trasmette all’Ufficio Giuridico per quanto di competenza.
§ 3 L’Ufficio Giuridico redige il proprio parere che trasmette, unitamente al fascicolo della procedura, al Segretario Generale per le determinazioni ritenute opportune.
§ 4 Il Segretario Generale provvede a comunicare l’eventuale autorizzazione al Committente per il successivo affidamento.
§ 5 Tutti i pareri di cui alla presente procedura amministrativa, in assenza di richieste di chiarimenti o correttivi, devono essere trasmessi entro e non oltre 3 giorni lavorativi, decorrenti dalla data di ricezione del fascicolo medesimo.
ART. 10 – DISPOSIZIONI GENERALI NELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE
Tutti gli affidamenti inseriti nel Piano dettagliato sono aggiudicati sulla base di una procedura selettiva pubblicata sul sito istituzionale dell’Albo unico, comparto del Governatorato, consultabile tramite l’indirizzo www.bandipubblicigovernatorato.va.
ART. 11 – TIPI DI PROCEDURA
§ 1 I contratti pubblici di interesse Giubilare sono aggiudicati sulla base di una procedura selettiva.
§ 2 L’aggiudicazione può avvenire mediante:
a) procedura selettiva mediante Albo;
b) procedura mediante Richiesta di Proposta;
c) affidamento diretto.
§ 3 All’esito dell’aggiudicazione definitiva, l’Ufficio Giuridico provvede alla redazione del testo definitivo del contratto con il supporto dell’Organismo operativo interessato. Il contratto dovrà essere registrato nell’apposito Registro tenuto presso l’Ufficio Giuridico e pubblicato nell’Albo unico, comparto del Governatorato, in ossequio all’art. 56 delle Norme Contratti Pubblici.
ART. 12 – CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE
§ 1 I contratti pubblici di interesse Giubilare sono aggiudicati secondo uno dei seguenti criteri:
(a) criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
(b) criterio dell’offerta più economica, individuata sulla base del miglior prezzo/minor costo offerto, seguendo una comparazione di tipo costo/efficacia.
§ 2 Nel caso di aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta più economica, ogni aspetto tecnico e funzionale è predeterminato dalla documentazione di gara e lo schema di contratto contiene ogni elemento di disciplina del rapporto con i fornitori.
§ 3 Gli oneri e i costi per la sicurezza non sono soggetti a ribasso.
ART. 13 – PROCEDURA SELETTIVA MEDIANTE ALBO
§ 1 La procedura selettiva mediante Albo è rivolta ai fornitori regolarmente iscritti nell’Albo unico, comparto del Governatorato, nella corrispondente classe di specializzazione, i quali possono presentare un’offerta in risposta a un bando di gara pubblicato sulla piattaforma www.bandipubblicigovernatorato.va.
§ 2 Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 15 giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di gara, di cui all’art. 39 delle Norme Contratti Pubblici.
§ 3 L’offerta può essere presentata solo mediante procedura informatica secondo le modalità disciplinate dalla documentazione di gara.
ART. 14 – PROCEDURA MEDIANTE RICHIESTA DI PROPOSTA
§ 1 È prevista la procedura mediante richiesta di proposta senza necessità di predisporre la documentazione di gara:
(a) per l’affidamento di lavori e opere, inseriti nel Piano dettagliato, d’importo fino a € 250.000,00;
(b) per l’affidamento di servizi e forniture, inseriti nel Piano dettagliato, d’importo superiore a € 60.000,00.
§ 2 L’Organismo operativo interessato, al fine di assicurare concorrenza e trasparenza, nel rispetto dell’art. 4 delle presenti Disposizioni e con criterio rotativo, provvede ad individuare il fornitore valutando almeno 5 offerte.
§ 3 Tutti i fornitori invitati possono presentare un’offerta secondo le modalità definite dalla richiesta di proposta.
ART. 15 – AFFIDAMENTO DIRETTO
§ 1 È prevista la procedura di affidamento diretto per gli acquisti di beni e servizi di interesse Giubilare per importi uguali o inferiori ad € 60.000,00.
§ 2 L’Organismo operativo interessato, al fine di assicurare concorrenza e trasparenza, nel rispetto dell’art. 4 delle presenti Disposizioni e con criterio rotativo, provvede ad individuare il fornitore valutando almeno 3 offerte.
ART. 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Presidente del Governatorato, ai fini del presente Decreto, nomina con proprio provvedimento un unico Responsabile del procedimento per tutte le procedure di affidamento di interesse Giubilare.
ART. 17 – COMMISSIONE GIUDICATRICE
§ 1 Il Presidente del Governatorato, ai fini del presente Decreto, nomina con proprio provvedimento la Commissione giudicatrice per tutte le procedure di affidamento di interesse Giubilare.
§ 2 La Commissione è composta da 5 membri.
ART. 18 – PROCEDURE PENDENTI
Le procedure selettive rientranti nell’ambito di applicazione di cui all’art. 2 delle presenti Disposizioni, autorizzate prima dell’entrata in vigore delle stesse ma non ancora affidate, possono essere aggiudicate e concluse in base al presente Decreto.
ART. 19 – RINVIO ALLE NORME CONTRATTI PUBBLICI
Per quanto non espressamente contemplato dalle presente Decreto, si rinvia alle disposizioni contenute nelle Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città̀ del Vaticano, del 1 giugno 2020, con gli emendamenti del 16 gennaio 2024, al Regolamento di attuazione del 1 dicembre 2020 di cui al Decreto N. CCCLXXXVII, alle Norme integrative e modificative del Regolamento di attuazione dell’11 luglio 2023, di cui al Decreto N. DXCVI, e successive integrazioni e modifiche