Numero 2/2011FABIO FRANCESCHI Libertà della Chiesa e laicità dello Stato nell’insegnamento di Benedetto XVI
Numero 1/2011CARMELA VENTRELLA MANCINI La sinfonia di Sacerdotium e Imperium nei concilii generali e particolari dei secoli VI e VII
(11 giugno 2026)
La vera novità della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova c. Italia, pronunciata l’11 giugno 2026, non è semplicemente che i Testimoni di Geova abbiano vinto una causa contro l’Italia. È che Strasburgo ha trasformato un problema tradizionalmente considerato politico — il mancato completamento di un’intesa — in una questione di uguaglianza religiosa e di garanzie procedurali.
La decisione non era affatto scontata. In Italia non esiste un diritto delle confessioni religiose a ottenere un’intesa con lo Stato. La Costituzione prevede che i rapporti tra lo Stato e le confessioni diverse dalla cattolica siano regolati con legge “sulla base di intese”, ma non stabilisce una procedura dettagliata per arrivare a quel risultato. La Corte costituzionale, in una nota decisione, ha ritenuto che l’avvio delle trattative rientri nella discrezionalità politica del Governo. Questa interpretazione è discutibile, e infatti è stata criticata. Ma il caso deciso ora da Strasburgo presenta un profilo diverso.
Qui non si discuteva soltanto del mancato avvio di un negoziato. Le trattative erano state aperte, l’intesa era stata raggiunta e il testo era stato sottoscritto più volte dal Governo. Ciò che non è mai avvenuto è stato il passaggio parlamentare conclusivo. Il Parlamento non ha approvato l’intesa, ma non l’ha neppure respinta. L’ha lasciata sospesa, senza una decisione chiara e senza rimedi effettivi.
La sentenza non è importante perché cambia le regole, ma perché sanziona l’immobilismo del Parlamento, o forse più precisamente l’assenza di una politica ecclesiastica capace di assumersi la responsabilità delle proprie decisioni. Strasburgo non dice che il Parlamento italiano fosse obbligato ad approvare l’intesa. Dice però che una confessione religiosa non può restare per decenni in un limbo istituzionale, esclusa dai benefici collegati all’intesa, senza criteri trasparenti, senza tempi ragionevoli e senza una decisione verificabile.
Da questo punto di vista, la sentenza tocca un nervo scoperto del sistema italiano. Per molti anni abbiamo pensato che la flessibilità della disciplina costituzionale fosse sufficiente. Anch’io ho spesso sostenuto che la Costituzione offrisse già gli strumenti necessari per garantire la libertà religiosa e che il problema principale fosse la loro corretta applicazione. La Corte di Strasburgo invita invece a riflettere su un aspetto che in Italia abbiamo probabilmente sottovalutato: l’assenza di regole procedurali può diventare essa stessa un fattore di disuguaglianza.
Questo non significa necessariamente che l’Italia debba irrigidire il sistema delle intese o trasformarlo in un percorso automatico. Al contrario, la lezione più utile potrebbe essere un’altra: occorre rendere più trasparenti, responsabili e inclusive le modalità con cui lo Stato dialoga con le comunità religiose. La bilateralità non è soltanto una relazione verticale tra Governo e confessione religiosa, destinata poi all’approvazione o disapprovazione parlamentare, ma indica un metodo più ampio di cooperazione istituzionale, capace di rispondere concretamente ai bisogni religiosi delle persone.
Un altro aspetto innovativo della sentenza riguarda l’otto per mille. La Corte considera rilevante l’esclusione dei Testimoni di Geova da questo sistema di finanziamento pubblico, al quale accedono lo Stato, la Chiesa cattolica e le confessioni dotate di intesa approvata con legge. Per il dibattito italiano non è un passaggio secondario.
Siamo abituati a pensare la libertà religiosa soprattutto in termini di autonomia, riconoscimento e parità formale. Meno spesso la consideriamo nella sua dimensione economica. Eppure le risorse materiali incidono sulla possibilità concreta di organizzare il culto, svolgere attività sociali, sostenere comunità, luoghi e servizi. Strasburgo ricorda che, quando lo Stato crea un sistema di benefici pubblici per alcune confessioni, l’accesso a quei benefici non può dipendere da procedure opache o da inerzie indefinite.
La sentenza affronta anche il tema più spesso evocato nel dibattito pubblico sui Testimoni di Geova: le trasfusioni di sangue. La Corte non nega la delicatezza della questione, ma osserva che il Governo italiano non ha dimostrato che quelle convinzioni religiose potessero giustificare il trattamento differenziato riservato alla confessione. In altre parole, un argomento sensibile non può diventare una ragione permanente per evitare una decisione istituzionale.
Le conseguenze della sentenza non riguardano soltanto i Testimoni di Geova. Esse interpellano l’intero sistema italiano dei rapporti tra Stato e confessioni religiose. Ci sono comunità che attendono da anni l’avvio di un confronto istituzionale; altre che partecipano già, in forme diverse, alla soddisfazione di bisogni religiosi concreti senza disporre di un’intesa; altre ancora, come diverse realtà islamiche, che faticano persino a essere riconosciute come interlocutori stabili.
Per questo sarebbe sbagliato leggere la decisione come una semplice condanna dell’Italia o come una vittoria confessionale. È piuttosto un invito a rimettere ordine in una materia che da troppo tempo vive di prassi, rinvii e soluzioni occasionali. La storia italiana è particolare: Roma è insieme capitale della Repubblica e centro della cattolicità mondiale. Questa peculiarità ha segnato profondamente il nostro modo di pensare i rapporti tra Stato e religioni. Ma proprio per questo il pluralismo religioso contemporaneo richiede strumenti più chiari e più affidabili.
La sentenza di Strasburgo non impone una soluzione. Non dice che ogni confessione debba ottenere un’intesa, né che il Parlamento debba approvare automaticamente ciò che il Governo sottoscrive. Dice però che la discrezionalità politica non può diventare assenza di responsabilità. E questo rappresenta un messaggio che la politica italiana non può ignorare se vuole rispondere in modo ugualmente libero ai bisogni religiosi della popolazione.
Pierluigi Consorti


