Numero 2/2010FABIO VECCHI Le nuove intese stipulate con le confessioni religiose di minoranza: un persistente strabismo del sistema normativo confessionale italiano
Numero 2/2010FAUSTINO DE GREGORIO La scolarizzazione in italia dallo statuto Albertino alla legge Coppino
Riassunto
Quindici anni or sono, ossia ben prima delle c.d. “primavere arabe”, l’Iraq, a seguito delle note vicende politico-militari, si dotava d’una nuova Costituzione, che proclama l’I- slam religione di Stato e pone la Sharia come una delle fonti della legislazione, con l’ovvia conseguenza che nessuna legge ordinaria possa contraddire non già (solo) la Costituzione in se ipsa, ma (anche) i principi del diritto islamico, che sono quindi principi super costituzionali di origine divina; parallelamente, però, sempre la Costituzione prevede un gran numero di norme, talvolta anche molto dettagliate, sulla garanzia della libertà religiosa per le minoranze non musulmane, ciò che sembra essere fenotipo d’un sincero tentativo di trovare un punto d’equilibrio molto avanzato.
PAROLE CHIAVE
Iraq, Costituzione irachena, libertà religiosa, Sharia