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Riassunto
La sentenza del Tar Lombardia n. 1269/2020 rileva le interrelazioni tra il diritto al luogo di culto e il potere di pianificazione urbanistica delle autorità amministrative competenti. La regolazione dello spazio pubblico deve tener conto della rilevanza sul territorio degli interessi religiosi così da evitare che esigenze urbanistiche astrattamente invocabili si traducano in indebite ingerenze nelle libertà costituzionali, tra cui la libertà di culto. La ratio dell’art. 52, co. 3-bis, della Legge regionale n. 12/2005 è difatti strettamente connessa all’effettivo aggravio del carico urbanistico che può conseguire dalle nuove destinazioni d’uso, finalizzate appunto alla realizzazione di luoghi di culto. Da qui l’esigenza dell’amministrazione locale di accertare, in una fase anteriore, la conformità ai canoni urbanistici di questi luoghi e strutture idonee all’accoglimento di una moltitudine di persone. In tale iter, in una prospettiva di equilibrio tra gli interessi delle parti, è auspicabile una concertazione preliminare edificata sul confronto diretto ed idonea ad ipotizzare le soluzioni più adeguate, sia nell’ipotesi di costruzione di nuovi edifici di culto, sia in caso di mutamento della destinazione d’uso.
PAROLE CHIAVE
Legge regionale lombarda n. 12 del 2005, libertà religiosa, edilizia di culto, ius aedificandi