Numero 1/2024DAVID KOBEL Le decisioni in materia di fine vita in relazione all’articolo 9 nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
Numero 1/2024MARIA D’ARIENZO Le restrizioni statuali al diritto di libertà religiosa nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
RIASSUNTO
La religione può rimanere estranea alla politica? Probabilmente no, perché la religione, malgrado il processo di secolarizzazione della società occidentale, continua a costituire un aspetto fondamentale della vita di molti esseri umani e si riflette in ogni scelta della loro vita, comprese quelle politiche. Sulla scorta di tale premessa, il saggio esamina le ragioni per le quali i partiti politici religiosi, ove rispettosi dei principi democratici e delle regole dello Stato di diritto, dovrebbero essere ammessi nell’arena politica, non diversamente da qualsiasi altro attore politico, e, allo stesso tempo, i limiti che nel contesto di uno Stato democratico possono essere legittimamente posti all’esistenza e all’attività di tali partiti. L’analisi viene condotta sulla base del quadro giuridico europeo esistente, con riferimento sia al diritto dell’Unione Europea che del Consiglio d’Europa, nonché alla giurisprudenza della Corte EDU, che in diverse occasioni è stata chiamata ad occuparsi della legittimità della esistenza e della operatività di partiti politici di orientamento religioso. Particolare attenzione viene, infine, riservata alla questione dei partiti islamisti, che si stanno rapidamente diffondendo in Europa e che più di altri preoccupano gli osservatori politici e l’opinione pubblica per i potenziali conflitti che gli stessi e la loro attività possono presentare con le regole democratiche e il principio di laicità delle pubbliche istituzioni.
PAROLE CHIAVE
Partiti religiosi; identità politica religiosa; democrazia; laicità; Islam.