NEWS CITTA’ DEL VATICANO Quirógrafo del Santo Padre por el cual erige el “Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU)” (Stefano Testa Bappenheim)
NEWSNICARAGUA Revocata la personalità giuridica dei Gesuiti
Nel caso Crisitello vs St. Theresa School, un’ex insegnante di una scuola cattolica nel New Jersey (Arcidiocesi di Newark) ha fatto causa alla scuola, dopo il suo licenziamento.
L’Arcidiocesi di Newark gestisce la St. Theresa School, per le famiglie della città di Kenilworth, nel New Jersey, da oltre sessant’anni; dalla fine degli anni ‘70 la scuola è gestita dalle Suore salesiane che si impegnano ad offrire ai propri studenti un’educazione incentrata sulla fede ispirata agli insegnamenti di San Giovanni Bosco. Per garantire che l’impronta cattolica rimanga ortodossa, dunque, la St. Theresa School, come peraltro tutte le altre scuole dell’Arcidiocesi, richiede che tutto il suo personale rispetti e promuova gli insegnamenti della Chiesa cattolica, e, nello specifico, la scuola applica le “Archdiocese of Newark Policies on Professional and Ministerial Conduct”, norme ufficiali, contenenti un codice etico che richiede ai dipendenti di “comportarsi in modo coerente con la disciplina, le norme e gli insegnamenti della Chiesa cattolica”: proprio per questo motivo, infatti, tutto il personale deve firmare un accordo impegnandosi a rispettare gli insegnamenti della Chiesa cattolica sia nella vita professionale che in quella privata, fungendo da esempio di fede sia per gli studenti che per la comunità.
Victoria Crisitello ha iniziato a lavorare alla St. Theresa School come assistente didattica nel 2011, e nel 2014 Madre Lee, la preside della scuola, le ha offerto un contratto a tempo pieno come insegnante d’arte; in quell’occasione, però, la Crisitello dichiarò d’essere incinta, di non essere sposata e di non avere in programma di sposarsi: di conseguenza non solo le venne rinnovato il contratto che già aveva, ma venne anche revocata l’offerta dell’assunzione a tempo pieno.
Il tribunale di prima istanza si è schierato con la scuola, ritenendo che la Crisitello non fosse stata licenziata per la sua gravidanza, di per sé, ma per aver violato la politica di condotta della scuola. A seguito dell’appello della Crisitello, che aveva invocato il Primo Emendamento, la Corte d’appello ha annullato tale decisione, stabilendo che la normativa non proibisse espressamente i rapporti prematrimoniali come condizione per l’impiego nella scuola: essi costituivano certamente un peccato, che però la Chiesa stessa perdonava con la confessione, e dunque non poteva essere visto come una cosa in contrasto con la dottrina cattolica.
La Corte Suprema del New Jersey, però, con parere unanime, ha ritenuto che, secondo normativa (New Jersey Statutes Annotated 10:5-12-a), “l’eccezione relativa ai principi religiosi consentiva a St. Theresa’s di richiedere ai propri dipendenti, come condizione per l’assunzione, il rispetto della legge cattolica”; il giudice Solomon ha scritto nell’opinione di maggioranza che “è indiscusso” che la scuola avesse diritto d’aderire ai principi religiosi della Chiesa cattolica, sicché il licenziamento rientrava nell’eccezione della legge del New Jersey contro la discriminazione secondo cui “non sarà mai illegale” per un’entità religiosa seguire i principi della sua fede “nello stabilire e mantenere rapporti di lavoro”.
“Poiché il legislatore ha quindi espressamente prescritto un’eccezione alla responsabilità ai sensi della legge anti-discriminazione, basata sulla dipendenza di un’istituzione religiosa dai principi della propria fede nel fissare i criteri di assunzione e licenziamento dei proprî collaboratori, la Corte è d’accordo con la scuola nel ritenere che l’eccezione dei principi religiosi sia un argomento di difesa valido e decisivo.
La Crisitello, cattolica praticante e diplomata alla St. Theresa School, era ben consapevole che lavorare per quella scuola avrebbe richiesto l’adesione alla dottrina cattolica, che lei aveva invece violato consapevolmente, e dunque il licenziamento è pienamente legittimo e viene confermato.
Stefano Testa Bappenheim
PAROLE CHIAVE
rapporti di lavoro, enti di tendenza, licenziamento, scuola confessionale