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In questi giorni la comunità islamica sta vivendo gli ultimi giorni del mese lunare del sacro digiuno, il Ramadan, nel ricordo della consegna della Rivelazione coranica al Profeta Maometto[1].
Al termine di questo periodo si celebra ʻĪd al-fiṭr, la festa della rottura del digiuno, che quest’anno cade tra il 9 e il 10 di aprile. Essendo la seconda ricorrenza più importante nel calendario musulmano (la prima è ‘Īd al-adha, la festa del sacrificio che stava per compiere Abramo), è ovvio che fervano i preparativi per solennizzare l’evento. Tra le caratteristiche di ʻĪd al-fiṭr vi sono la riunione delle famiglie, la condivisione di un pasto ricco ed elaborato e lo scambio di doni.
La controversia sorge a Turbigo, nell’hinterland milanese: l’Associazione Religiosa Moschea Essa, il 26 febbraio scorso, faceva istanza al Comune affinché provvedesse a individuare un luogo, anche non coperto, idoneo per la celebrazione.
La richiesta rimaneva lettera morta, nonostante la reiterazione della domanda, giacché gli uffici non avviavano alcun procedimento, né si mettevano in contatto con i responsabili religiosi. All’inerzia dell’ente locale seguiva il ricorso dell’Associazione, che adiva il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia con un’azione avverso il silenzio della Pubblica Amministrazione[2], disciplinata dall’art. 31 c.p.a.
La soluzione prospettata dal giudice amministrativo è stata l’emanazione di un decreto presidenziale, ai sensi dell’art. 56 c.p.a., con il quale è stato ordinato al Comune di dare una risposta scritta all’Associazione entro le ore 14 di oggi, 5 aprile. Non solo, anche in caso di risposta negativa sulla disponibilità di spazi, l’ente avrebbe avuto l’obbligo di motivare in ordine alla ragione dell’impossibilità di metterli a servizio della comunità religiosa[3].
Per quanto il provvedimento sia stringato, come era prevedibile data la natura del procedimento cautelare, si possono compiere alcune riflessioni: in primo luogo, si conferma un indirizzo all’interno della giustizia amministrativa che vincola la P.A. a mettere in atto una serie di misure positive volte a garantire e promuovere l’esercizio della libertà religiosa[4], secondo un paradigma di laicità inclusiva, sulle orme della nota sentenza n. 203/1989 della Corte Costituzionale; in secondo luogo, si riconosce un ruolo centrale all’ente locale più prossimo al cittadino, ossia il Comune, nell’erogazione di servizi che si riconnettono al diritto fondamentale previsto dall’art. 19 Cost.; in terzo luogo, si rafforza una visione di sussidiarietà che impone un ripensamento delle strutture burocratiche, chiamate ad innalzare gli standard di tutela e promozione dei diritti.
Per ora, è lontana la fine della querelle: l’ultimo provvedimento del sindaco, in ottemperanza al decreto presidenziale, afferma che la carenza di personale non permette di garantire l’ordine e la sicurezza pubblici durante lo svolgimento della festa e che, in ogni caso, l’assenza di un numero preciso di partecipanti rende impossibile identificare un luogo idoneo per la celebrazione. Da qui l’invito a cercare spazi privati. Il primo cittadino smentisce ogni motivazione politica o ideologica a fondamento della decisione. L’Associazione Moschea Essa, tramite il proprio legale, annuncia ulteriori passi e la controversia continuerà ad animare il dibattito in Italia sulla confessione musulmana, ancora soggetta alla disciplina restrittiva e sempre più inadeguata della legge sui culti ammessi.
Andrea Miccichè
[1] Cfr. I. Spina, I cinque pilastri dell’Islam, in Diritto e Religioni, anno III, vol. 7, n. 1, 2009, pp. 297-299.
[2] Sebbene nel testo del decreto presidenziale cautelare non si faccia menzione dell’art. 31 c.p.a., le fonti di informazione, quasi unanimemente hanno fatto riferimento all’azione avverso il silenzio della P.A. Cfr., per tutti, A Turbigo il Ramadan finisce in Tribunale. I giudici “una risposta entro il 5 aprile”, in AGI, 2 aprile 2024, https://www.agi.it/cronaca/news/2024-04-02/comune-turbigo-tar-intima-risposta-comunita-musulmana-25893810/.
[3] Cfr. TAR Lombardia, sez. V, Decreto presidenziale n. 320/2004 Reg. Prov. Cau., pubblicato il 31/03/2024 su https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_mi&nrg=202400671&nomeFile=202400320_06.html&subDir=Provvedimenti.
[4] In tal senso, sempre nell’ambito della disciplina sui luoghi di culto, cfr. M. Croce, Doppio stop per l’indirizzo politico “anti-moschea” del Comune di Monfalcone da parte del giudice amministrativo, in Diritto e Religioni, News, https://www.rivistadirittoereligioni.com/newsitalia-doppio-stop-per-lindirizzo-politico-anti-moschea-del-comune-di-monfalcone-da-parte-del-giudice-amministrativo-marco-croce/.