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(12 febbraio 2025)
La Regione Liguria ha sottoscritto il 9 dicembre 2024 e pubblicato, l’11 dicembre 2024, l’Avviso pubblico per la realizzazione dell’intervento 5 - Comunità educanti. Educazione all’affettività e alla relazione, all’interno del piano operativo Progetto giovani 2023 (PG23) di cui alla DGR. n.366/2024[1].
Il citato provvedimento regionale dà atto del conferimento ad ALiSEO (Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento, istituita con legge regionale 5 dicembre 2018 n. 25) della somma di euro 220.000 in qualità di ente gestore degli interventi in materia di politiche giovanili, che provvederà al trasferimento delle risorse ai beneficiari finali solo a seguito dell’approvazione degli esiti delle valutazioni delle proposte progettuali presentate.
Si premette che la Conferenza Episcopale Ligure ha comunicato con nota del 13 gennaio 2021 che la Regione Ecclesiastica Liguria (cann. 433-434 CIC) si è costituita in organismo unitario a carattere regionale (così è oscuramente indicato nell’Avviso) per le attività oggetto della progettazione, finalizzate a prevenire e contrastare il disagio giovanile e il rischio di esclusione sociale, ed a promuovere il benessere multidimensionale dei giovani, soprattutto degli adolescenti.
La risposta all’Avviso in esame rappresenta, quindi, la continuazione di una proficua collaborazione tra la Regione Liguria e la Regione ecclesiastica ligure in forza dell’adempimento della l. 1 agosto 2003, n. 206, “Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo”, ai sensi della quale lo Stato e le Regioni riconoscono e promuovono la funzione educativa e sociale, svolta nella comunità locale mediante le attività di oratorio e le attività similari, svolte dalle parrocchie, dagli enti ecclesiastici della Chiesa Cattolica e da quelli delle altre Confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato intese ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della Costituzione.
Va, inoltre, richiamata la deliberazione della Giunta Regionale ligure del 18 gennaio 2022, n. 30 con la quale è stato approvato lo schema del Protocollo di Intesa di cui alla l.r. 6/2009 tra Regione e la Regione Ecclesiastica Ligure – in rappresentanza della Chiesa Cattolica – per la valorizzazione della funzione educativa svolta dagli oratori. Tale documento programmatico è stato, in seguito sottoscritto dalle parti il 4 marzo 2022.
Entro il 31 gennaio del corrente anno sono stati presentati i progetti e una commissione di valutazione – composta da rappresentanti della Regione, di ALiSEo e della Conferenza Episcopale Ligure – deciderà quali progetti finanziare, tra quelli presentati dalle 4 diocesi e dalle 15 parrocchie partecipanti.
Così come specificato dall’Allegato 1 del presente Avviso, oggetto della valutazione saranno l’adeguatezza e la congruità delle proposte progettuali ritenute ammissibili ai sensi di quanto sopra, mettendo in relazione le finalità di cui al punto 1 (Allegato 1) con gli obiettivi prefissati e le azioni previste al punto 3 (Allegato 1).
Nello specifico si chiede che i relativi progetti proposti dalle Diocesi, si basino su iniziative finalizzate al benessere, all’aggregazione giovanile e, in una logica di peer education, alla realizzazione di percorsi formativi/educativi rivolti a educatori, tutor, animatori, per educare i giovani all’affettività e alle relazioni e attivare, sempre con il coinvolgimento dei giovani, iniziative di utilità sociale per la cultura del territorio e della comunità, che consentano di prevenire fenomeni di esclusione sociale e auto-isolamento.
La decisione ha suscitato dure critiche da parte delle opposizioni di sinistra e delle realtà associative laiche e di orientamento LGTBIQ+ del territorio, come Edusex, che contestano la scelta di assegnare i fondi esclusivamente alla diocesi con la modalità dell’Avviso.
Vedendosi negata la possibilità di partecipazione ad un bando pubblico, tali associazioni hanno evidenziato come questa decisione politica, asseritamente veicolante un preciso pensiero di destra, danneggi tutti quei cittadini che non hanno un approccio cattolico dell’esistenza e che non si sentirebbero, dunque, rappresentati dall’esercizio di una visione confessionale di temi assai delicati quali la sessualità e la vita di relazione affettiva, ritenendo gli organi della Chiesa cattolica incompetenti in queste tematiche o faziosamente orientati.
Non è possibile, per ovvie ragioni di brevità, in questa sede dare contezza dei precedenti storici dell’intervento della Chiesa nel sociale[2], attraverso opere di assistenza, beneficenza ed educazione, quelle che ad oggi rientrano nella generica previsione degli artt. 5 d.lgs. n. 117/2017 e 2 d.lgs. n. 112/2017 (Riforma del Terzo settore)[3].
In premessa va ricordato che, con l’entrata in vigore della Legge n.222/85 e del successivo Regolamento di esecuzione D.P.R. 33/1987, gli Enti Ecclesiastici, sebbene afferiscano alle confessioni religiose per quanto concerne la loro costituzione, funzionamento ed il regime delle autorizzazioni, agiscono nell’ordinamento giuridico italiano secondo le regole del diritto interno. Sono pertanto enti giuridici privati ai quali l’ordinamento nazionale riconosce specifiche peculiarità.
A seguito della riforma del Terzo Settore si sono, poi, adeguati, per consentire l’applicazione della nuova normativa, costituendo un ramo appositamente destinato all’esercizio di queste peculiari attività, divenendo ETS (Ente del Terzo Settore) o IS (Impresa Sociale). Nel caso di specie, in verità, l’esercizio di queste attività di assistenza sul territorio ligure vengono esercitate dalla Regione Ecclesiastica in ottemperanza ad un protocollo di Intesa specifica approvato con l.r. 6/2009[4], che nei fatti sembra corrispondere a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella sent. n. 829 del 1988, che così recita: “al di là delle finalità in relazione alle quali le Regioni possono svolgere le proprie competenze legislative e amministrative nelle materie loro attribuite, sussistono interessi e fini rispetto ai quali le regioni stesse possono provvedere nell'esercizio dell'autonomia politica che ad esse spetta in quanto enti esponenziali delle collettività sociali rappresentate”.
Attesa, quindi, la legittimità dell’assegnazione da parte della Regione Liguria di questi servizi ad enti della Chiesa Cattolica, mediante lo strumento semplificato dell’Avviso, sono d’obbligo alcuni chiarimenti sulle contestazioni riferite dalle associazioni LBGTIQ+ alla presunta incompetenza della Chiesa cattolica sui temi della relazionalità umana e alla violazione del principio di laicità.
In primo luogo, si pone in evidenza che i fondamenti giuridici dell’intervento della Chiesa cattolica risiedono nel combinato disposto degli articoli: 1 dell’Accordo del 1984 di modifica del Concordato lateranense, nella parte in cui richiama la reciproca collaborazione con lo Stato per la promozione dell’uomo e il bene del Paese e il più recente art. 118 della Costituzione, riformato nel 2001, che cristallizza il modus operandi della sussidiarietà, in questo caso orizzontale, come interazione tra potere centrale e strutture locali e come misura di prossimità delle istituzioni alla persona e ai suoi bisogni[5].
In secondo luogo, va contestata l’errata interpretazione del richiamato art. 7 della Costituzione da parte delle comunità LGBTIQ+, in particolare l’Arcigay, in base alla quale il principio della divisione degli ordini equivarrebbe ad una mera dichiarazione di laicità escludente e separatista, nei confronti della Chiesa Cattolica. Tale riduttiva lettura è, invece, all’opposto di quanto delineato dalla Consulta nella celeberrima sentenza 203 del 1989 che descrive la laicità italiana come modello di pluralismo ed inclusività[6], in nome del quale la Chiesa cattolica, ed i suoi enti, hanno, nel caso di specie, diritto di occuparsi dei temi sociali in collaborazione con gli enti centrali dello Stato.
In conclusione a fondare l’opportunità dell’intervento della Chiesa, per la quale nessuna attività o vicenda che riguarda l’essere umano è indifferente[7], sarebbero sinteticamente sufficienti le numerose ed incisive parole del magistero di papa Francesco sul significato dell’amore di Dio come dono che impone alla Chiesa di considerare anche l’educazione all’affettività e alle relazioni come qualcosa che la riguarda direttamente[8].
Nell’approfondimento dell’antropologia cristiana si manifesta “lo sviluppo armonico della personalità umana” che rivela progressivamente nell'uomo l'immagine di figlio di Dio, così “la vera educazione deve promuovere la formazione della persona umana in vista del suo fine ultimo”[9], e contribuire a creare la società dell’armonia, dove l’educare sia considerato l’antidoto all’individualismo e la strada per ogni cambiamento[10].
Le proteste dei gruppi LGBTIQ+, seppur comprensibili in un’ottica di confronto dialettico, risultano, alla luce di quanto sopra sinteticamente precisato, destituite di ogni fondamento logico-giuridico, tenuto anche conto della circostanza che la stessa Regione Liguria, accusata di politiche discriminatorie, così come il comune di Genova, hanno, nel passato, promosso iniziative per realizzare equità e coesione sociale, in ottemperanza della Legge regionale 10 novembre 2009, n. 5 (Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere). Alcuni esempi sono: la vittoria di un bando del Municipio I Centro Est Genova per l’assegnazione di un immobile per uso associativo all’Arcigay e la firma della Italian Diversity Charter (delibera 2023/113.10.0/ 129), patrocinata dalla Commissione Europea. La notizia più recente sembra chiudere il dibattito e si riferisce all’ordine del giorno votato dalla Giunta del Comune di Genova, il 21 gennaio 2025, che impegna il sindaco a “(…) destinare risorse al fine di promuovere iniziative a partire dalle scuole genovesi al fianco di Arcigay e Liguria Rainbow e di tutte le associazioni specializzate in azioni culturali e di promozione dei diritti per contrastare odio e violenza soprattutto a carattere omofobo”[11].
Che in Italia il tema dell’educazione e del recupero sociale sia affrontato con atteggiamento pluralista, e comunque non esclusivamente confessionale, è dimostrato oltretutto da una recentissima vicenda ampiamente diffusa dai media, che vede protagonista il comune di Pavia per avere consentito la diffusione nelle scuole primarie di un testo, per bambini dai 5 anni in su, chiaramente ispirato ai valori LGBTIQ+, libertà di orientamento sessuale e identità di genere, e orientato alla promozione di una cultura non transfobica attraverso un progetto chiamato “Far Bene per Star Bene”, che avrebbe lo scopo di contrastare discriminazioni e bullismo. Nonostante pare che non ci siano state adesioni da parte delle scuole del comune di Pavia, la vicenda ha sollevato numerose polemiche sulla pericolosità di diffondere messaggi ideologicamente orientati a soggetti fragili senza la presenza di un serio supporto psicologico in aggiunta al consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale.
Il compito fondamentale di ogni soggetto chiamato ad esercitare la funzione educativa, in ogni settore pubblico o privato, è favorire, principalmente, il benessere di ogni singolo alunno, in modo che venga diffusa principalmente una cultura della solidarietà, del rispetto, della cittadinanza attiva e democratica, così come specificato dai commi 7 lett. d) e 16 della legge 107/2015 di Riforma "La Buona Scuola".
Ma è proprio da una prospettiva di sana laicità[12] che ci si deve muovere, garantendo ad una pluralità di soggetti, Chiesa cattolica compresa, la possibilità di contribuire alla realizzazione di un progetto educativo di sviluppo integrale della persona umana improntato al rispetto delle differenze, facendo anche chiarezza sulle dimensioni costitutive della sessualità e dell’affettività.
Una sana laicità garantisce la convivenza nella diversità. Urge, quindi, predisporre una pedagogia interculturale, e forse anche interconfessionale, come via per prevenire l'insorgenza di fondamentalismi reciprocamente esclusivi, che innescano un processo irreversibile di alienazione e disadattamento[13] a danno dei soggetti più fragili, minori per primi.
Cristiana Maria Pettinato
[1] www.regione.liguria.it
[2] “In questo contesto può risultare utile un riferimento alle primitive strutture giuridiche riguardanti il servizio della carità nella Chiesa”. Riferendosi all’ufficio del diaconato nella chiesa primitiva Papa Benedetto XVI ricorda che “il servizio sociale che dovevano effettuare era assolutamente concreto, ma al contempo era senz'altro anche un servizio spirituale; il loro perciò era un vero ufficio spirituale, che realizzava un compito essenziale della Chiesa, quello dell'amore ben ordinato del prossimo. Con la formazione di questo consesso dei Sette, la «diaconia» — il servizio dell'amore del prossimo esercitato comunitariamente e in modo ordinato — era ormai instaurata nella struttura fondamentale della Chiesa stessa”; ed ancora “con il passare degli anni e con il progressivo diffondersi della Chiesa, l'esercizio della carità si confermò come uno dei suoi ambiti essenziali, insieme con l'amministrazione dei Sacramenti e l'annuncio della Parola”. Cfr. Benedetto XVI, Lettera Enciclica Deus Caritas est, 25 dicembre 2002, nn. 21-23, in https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html.
[3] AAEnti religiosi e riforma del terzo settore, a cura di A. Gianfreda e M. Abu Salem, Libellula, Roma, 201; Gli enti religiosi ETS. Tra diritto speciale e regole di mercato, A. Fuccillo, R. Santoro, L. Decimo, Edizioni Scientifiche Italiane, 2019.
[4] Sul tema si veda P. Consorti, Nuovi rapporti fra la Repubblica e le confessioni religiose? Sui riflessi ecclesiasticistici della riforma del Titolo V, parte seconda, della Costituzione, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica 2003/1, pp. 13-36, e D. Milani, La tutela degli interessi religiosi delle comunità locali tra riforma della Costituzione e nuovi statuti regionali, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2005/1, p. 201 e ss.
[5] Europa delle regioni e delle confessioni religiose. Leggi e provvedimenti regionali di interesse ecclesiastico in Italia e Spagna, Introduzione di F. Onida, (Bologna, 28 marzo 2001), in G. Cimbalo (a cura di), Giappichelli, Torino, 2001; Federalismo, regionalismo e principio di sussidiarietà orizzontale. Le azioni, le strutture, le regole della collaborazione con enti confessionali. Atti del convegno svoltosi a Ravenna dal 27 al 29 settembre 2003, in G. Cimbalo, J.I. Alonso Perez (a cura di), Giappichelli, Torino, 2005; A. Bettetini, Tra autonomia e sussidiarietà: contenuti e precedenti delle convenzioni a carattere locale tra Chiesa e Istituzioni pubbliche, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), maggio 2010.
[6] Ex multis: N. Colaianni, Il principio supremo di laicità dello Stato e l’insegnamento della religione cattolica, in Foro it., 1989, I, 1340 e ss.; C. Cardia, Stato laico, in Enciclopedia del Diritto, XLIII, Milano 1990, 876-877; M. Tedeschi, La laicità nello Stato democratico, Rubettino, Soveria Mannelli, 1996; F. Finocchiaro, La Repubblica italiana non è uno Stato laico, in Il Diritto ecclesiastico, vol. 108, n. 1, 1997, pp. 11-24; C. Mirabelli,Prospettive del principio di laicità dello Stato, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2001, n. 2, pp. 331-336; G. Casuscelli, Le laicità e le democrazie: la laicità della “Repubblica democratica” secondo la Costituzione italiana, in Quaderni di Diritto e politica ecclesiale, fascicolo 1 del 2007, p. 169 e ss.; M. D’Arienzo, La laicità francese secondo Sarkozy, in Diritto e Religioni, Anno II, n. 2, 2008, pp. 257-273, in particolare, pp. 257-260 note nn. 1-3; G. dalla Torre, Metamorfosi della laicità, in Laicità e relativismo nella società post-secolare, S. Zamagni, A. Guarnieri (a cura di), il Mulino, Bologna, 2009, p. 143 e ss.; S. Domianiello, Osservazioni sulla laicità quale tecnica metodologica di produzione del “diritto giurisprudenziale”, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (https://www.statoechiese.it), marzo 2011; G. dalla Torre, Il primato della coscienza. Laicità e libertà nell'esperienza giuridica contemporanea, Studium, Milano, 2016; S. Berlingò, Libertà di religione e laicità nella comunità politica: dalla “laicità all’italiana” alla “laicità europea”, in S. Berlingò, G. Casuscelli, Diritto ecclesiastico italiano. I fondamenti. Legge e religione nell’ordinamento e nella società di oggi (a cura di), Giappichelli, Torino, 2020; J. Pasquali Cerioli, Laicità, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (https://www.statoechiese.it), fascicolo 2 del 2023, pp. 83-92.
[7] “È l'uomo dunque, l'uomo considerato nella sua unità e nella sua totalità, corpo e anima, l'uomo cuore e coscienza, pensiero e volontà, che sarà il cardine di tutta la nostra esposizione”, così i padri Conciliari giustificano l’intervento della Chiesa nella storia dell’uomo, Concilio Vaticano II,Gaudium et spes, 12 luglio 1965, n. 3, in https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_it.html.
[8] Francesco, Udienza del mercoledì, 17 gennaio 2024, in https://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2024/documents/20240117-udienza-generale.html.
[9] Sacra Congregazione per l’Educazione Cattolica, Orientamenti educativi sull’amore umano. Lineamenti di educazione sessuale, Roma 1 novembre 1983, in https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_19831101_sexual-education_it.html, che rappresentano una delle tante elaborazioni dei principi conciliari contenuti nella Gravissimum educationis, 29 ottobre 1965.
[10] Francesco, Incontro sul patto Educativo Globale, “Religioni ed educazione”, Martedì, 5 ottobre 2021, in https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2021/october/documents/20211005-pattoeducativo-globale.html.
[11] https://smart.comune.genova.it/comunicati-stampa-articoli/consiglio-comunale-del-21-gennaio.
[12] Benedetto XVI, Discorso ai Partecipanti al Convegno nazionale promosso dai Giuristi cattolici Italiani, 9 dicembre 2006, in https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2006/december/documents/hf_ben_xvi_spe_20061209_giuristi-cattolici.html.
[13] M. Ricca, Pantheon. Agenda della laicità interculturale, Torri del Vento, Palermo, 2012, p. 379.