COLLANA “DIRITTO E RELIGIONI”MARIA D’ARIENZO – FABIO VECCHI (a cura di) A novecento anni dal Concordato di Worms. Dinamiche dei rapporti tra Santa Sede e autorità civili
NEWS ITALIA Minori, libertà di educazione e libertà di religione. Riflessioni a margine dell’ordinanza della Corte di Cassazione del 16 maggio 2024 n. 13570 (Caterina Gagliardi)
In Alto Adige, secondo gli ultimi dati, circa il 15% degli studenti delle scuole dell’obbligo pubbliche sceglie di non avvalersi dell’ora di religione.
Il 19 marzo scorso, a questo riguardo, la Provincia autonoma di Bolzano ha emanato il regolamento d’esecuzione della legge provinciale 1/2022, rendendola così definitivamente operativa, in particolare nel suo art. 30, che stabilisce: “Per le alunne e gli alunni che rinunciano a partecipare all’insegnamento della religione cattolica è prevista la partecipazione obbligatoria a un’offerta formativa alternativa”.
Notiamo come questo provvedimento della Provincia autonoma di Bolzano, prevedendo l’obbligatorietà del corso d’etica alternativo all’ora di religione cattolica, presenti un aspetto meritevole di nota: la sentenza 203/1989 della Corte costituzionale, infatti, aveva expressis verbis previsto, al n. 9, che “La previsione come obbligatoria di altra materia per i non avvalentisi sarebbe patente discriminazione a loro danno, perché proposta in luogo dell’insegnamento di religione cattolica, quasi corresse tra l’una e l’altro lo schema logico dell’obbligazione alternativa, quando dinanzi all’insegnamento di religione cattolica si è chiamati ad esercitare un diritto di libertà costituzionale non degradabile, nella sua serietà e impegnatività di coscienza, ad opzione tra equivalenti discipline scolastiche. [...] Per quanti decidano di non avvalersene l’alternativa è uno stato di non-obbligo. La previsione infatti di altro insegnamento obbligatorio verrebbe a costituire condizionamento per quella interrogazione della coscienza, che deve essere conservata attenta al suo unico oggetto: l’esercizio della libertà costituzionale di religione”; concetti ribaditi e confermati dalla sentenza 13/1991, ove la Consulta, richiamando la 203/1989, specificava come la ratio della stessa consistesse nella negazione dell’equivalenza e dell’alternatività tra “l’insegnamento di religione cattolica ed altro impegno scolastico, per non condizionare dall’esterno della coscienza individuale l’esercizio di una libertà costituzionale, come quella religiosa, coinvolgente l’interiorità della persona”.
Proprio sulla base del fatto che queste due sentenze costituzionali hanno chiarito che “l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche è compatibile con i principî costituzionali in materia di libertà religiosa solamente se l’ora di religione viene configurata come insegnamento facoltativo ed extra-curriculare tale da non comportare nessuna deminutio”, sarebbe incostituzionale quel provvedimento normativo, come appunto questa legge della Provincia autonoma di Bolzano, checostringa chi rifiutasse l’ora di religione, esercitando un suo diritto, a frequentare obbligatoriamente altri corsi[1].
Stefano Testa Bappenheim
[1] M. CROCE, Della violazione della Costituzione tramite ordinanze ministeriali (con la collaborazione del Consiglio di Stato): il caso dell’ora di religione, in Quaderni costituzionali, 2007, pp. 841 ss.; ID., Un overruling del Consiglio di Stato in materia di ora di religione?, in Diritto e religioni, 2018, 2, pp. 282 ss.