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Tribunale ordinario di Foggia, Sezione Lavoro, ordinanza del 26 settembre 2023 (giudice: dott.ssa Picciocchi Aquilina)
L’ordinanza cautelare del Tribunale ordinario di Foggia in commento dispone la reintegrazione nel posto di lavoro a favore di un sacrista, destinatario da parte della Fondazione “San Pio da Pietrelcina” – ente ecclesiastico preposto alla gestione del Santuario di San Giovanni Rotondo (FG) – di un licenziamento discriminatorio, come tale nullo (v. art. 4 legge 15 luglio 1966, n. 604; art. 15 legge 20 maggio 1970, n. 300), nella specie determinato dalla partecipazione del lavoratore ad attività di natura sindacale.
Ai fini dell’individuazione della tutela da erogare, il provvedimento in esame opera una piana applicazione del principio secondo cui anche i lavoratori che prestano la propria opera a favore di un datore di lavoro rientrante nella categoria delle c.d. “organizzazioni di tendenza”, qualora destinatari di un licenziamento discriminatorio, sono titolari del diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, indipendentemente da quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro (cfr. art. 3 legge 11 maggio 1990, n. 108[1]; art. 9, comma 2, d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23).
La qualifica di sacrestano rivestita nel caso di specie dal prestatore di lavoro suggerisce, però, una riflessione circa le possibili interferenze della previsione di forme di tutela reintegratoria e, a monte, della stessa necessità che il recesso dal rapporto di lavoro sia munito di una giustificazione causale con la libertà di organizzazione riconosciuta alla Chiesa cattolica in virtù dell’art. 2 dell’Accordo del 1984 di modificazione del Concordato lateranense, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121. Occorre, infatti, al riguardo considerare che il sacrestano svolge all’interno della Chiesa un vero e proprio ministero, sia pur non istituzionalizzato, non potendo la sua funzione essere ridotta a quella di un mero custode della sacrestia, sostanziandosi i suoi compiti, piuttosto, in un vero e proprio servizio reso a favore della comunità ecclesiale[2].
È fondamentale, tuttavia, segnalare come stesso in ambito ecclesiastico sussista la disponibilità ad assoggettare il rapporto di lavoro del sacrestano alla disciplina del tipo contrattuale del lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., come dimostrato dall’esistenza del contratto collettivo nazionale di lavoro per i sacristi addetti al culto dipendenti da enti ecclesiastici, stipulato il 6 dicembre 1983 e rinnovato da ultimo l’11 maggio 2023[3] tra la Federazione tra le Associazioni del Clero in Italia (F.A.C.I.)[4] e la Federazione Italiana tra le Unioni Diocesane Addetti al Culto/Sacristi (F.I.U.D.A.C./S.). Una delle clausole di tale accordo è volta, invero, a disciplinare i licenziamenti, prevedendo espressamente che “[l]a risoluzione del rapporto di lavoro segue la disciplina civilistica […]” (art. 20, comma 2, C.C.N.L. sacristi 2023) e, pertanto, sia quella relativa alle diverse tipologie legittime di licenziamento sia quella riguardante le diverse tutele riconosciute ai prestatori di lavoro a fronte di licenziamenti illegittimi.
Valerio D’Alò
[1] Cfr. Cass. Civ., sez. L, sent. N. 19695 del 3 ottobre 2016 (Rv. 641349-01); sent. N. 20500 del 25 novembre 2008 (Rv. 604552-01).
[2] Cfr. Pasquale Lillo, s.v. Sacrestia e sacrestano, in Enciclopedia del Diritto, vol. XXXVI, 1989, p. 210; Conferenza Episcopale Italiana, I ministeri nella Chiesa. Documento pastorale dell’Episcopato italiano, Roma, 1975, n. 39, consultabile all’indirizzo https://www.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/31/2017/02/I_ministeri_nella_Chiesa.pdf.
[3] Consultabile all’indirizzo https://www.redigo.info/wp-content/uploads/2023/05/CCNL-Sacristi-2022_2025.pdf.
[4] Si tratta di un’associazione privata ai sensi dell’art. 299 CIC e dell’art. 10 legge 20 maggio 1985, n. 222, approvata dalla Conferenza Episcopale Italiana, avente per finalità la rappresentanza del clero nelle sedi e negli organi ecclesiastici e civili, che opera sotto la vigilanza della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana e che alla nomina dei cui organi partecipano le Conferenze Episcopali Regionali e la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana. Per un approfondimento dello statuto si rinvia all’indirizzo https://faci.net/it/docs/Statuto_Gennaio_2017.pdf.
PAROLE CHIAVE
licenziamento, reintegrazione nel posto di lavoro, sacrista, libertà di organizzazione della Chiesa cattolica