NEWSITALIA La proposta di legge sul delitto di “apologia della criminalità organizzata e della criminalità mafiosa” e la sua inapplicabilità all’odiosa pratica degli inchini (Fabio Balsamo)
NEWSCEDU Libertà religiosa e rifiuto di emotrasfusioni. Analisi del recente caso Pindo Mulla v. Spain della Corte europea dei diritti dell’uomo (Brigitta Marieclaire Catalano)
RIASSUNTO
Il proliferare delle istanze di accomodamento religioso nei rapporti privati di lavoro evidenzia la complessità delle interazioni tra l’autonomia contrattuale e la libertà religiosa nell’attuazione delle norme antidiscriminatorie.
Nella ricerca di un ragionevole bilanciamento tra le sfere di autodeterminazione delle parti, la fonte negoziale sembra ricoprire un ruolo senz’altro significativo. Difatti, i regolamenti e le prassi organizzative aziendali che tengono conto dell’identità religiosa del prestatore di lavoro rilevano il rapporto di reciproca funzionalità che può sussistere tra il principio di iniziativa economica privata e il principio di non discriminazione, senza che l’uno venga considerato limite dell’altro.
Diversi i profili problematici che invece si pongono nei casi in cui l’autonomia contrattuale si manifesta attraverso atti di disposizione della libertà religiosa del lavoratore, tali da intercettarne il pieno esercizio. Nell’avvicendarsi degli orientamenti interpretativi, di notevole interesse è da ritenersi la soluzione prospettata dai Giudici europei. Nel delineare le condizioni alla presenza delle quali l’ago della bilancia può propendere in favore delle esigenze imprenditoriali, essi ritengono che la libertà religiosa dei lavoratori non possa dirsi lesa se la politica di neutralità è perseguita in modo coerente, sistematico e indifferenziato con riferimento a qualunque credo.
PAROLE CHIAVE
Lavoro privato, Identità religiosa, Libertà contrattuale e divieto di discriminazione


