Numero 2/2012GIANPIERO VINCENZO Territorio e cittadinanza: diritto e morfologia sociale a partire da Ibn Khaldun
Numero 1/2020Giurisprudenza e legislazione Costituzionale e Comunitaria
RIASSUNTO
La sentenza rotale in esame costituisce una delle prime e, al contempo, più recenti interpretazioni applicative del nuovo testo del can. 1678 § 1 in materia di “valore di prova piena” da attribuire alle dichiarazioni rese dalle parti. La sentenza si è trovata a dovere risolvere un problema assai frequente nella prassi forense, specie nelle cause in cui vi sia una forte contrapposizione tra le parti: quello di stabilire quale di esse debba essere considerata più credibile. La sentenza fornisce una interessante – ma non del tutto condivisibile - interpretazione del nuovo disposto del can. 1678, § 1, affermando che è possibile attribuire, “vim plenae probationis” alla dichiarazione di una delle parti, seppure la stessa sia contestata e contraddetta platealmente dall’altra.
PAROLE CHIAVE
Credibilità, Prova, dichiarazioni delle parti