Numero 1/2021Giurisprudenza Costituzionale e Comunitaria
Numero 1/2021PAOLO PALUMBO Matrimonio tra ortodossi e competenza dei Tribunali Ecclesiastici. Il processo matrimoniale canonico in un orizzonte ecumenico
RIASSUNTO
Il capo di nullità oggetto della sentenza in commento “ob impedimentum vinculi seu ligaminis” non ha un significativo riscontro nella casistica sia nei Tribunali locali che nella Rota romana e, dunque, la pronuncia del Tribunale ecclesiastico interdiocesano sardo risulta ancora più interessante proprio perché consente di tornare a riflettere su questo peculiare motivo di nullità. In particolare, sono tre i profili tra loro strettamente connessi – sostanziale, processuale, pastorale – che si prestano ad una specifica analisi giuridica.
Sotto il primo profilo, occorre ricordare che la “sorte” di ogni matrimonio successivo è legata a quella del matrimonio precedente, vale a dire che nel caso di più matrimoni celebrati, spetta al primo di essi la presunzione di validità e la precedenza logico-giuridica, dovendosi ex eo dichiarare la nullità dei matrimoni successivi, fermo restando che se il primo matrimonio dovesse essere dichiarato nullo è il secondo a doversi da questo momento in poi considerare valido.
Dal punto di vista processuale la sentenza in esame si caratterizza per la scelta del Vicario giudiziale di avvalersi del processo ordinario in luogo di quello documentale nonostante, nel caso di specie, ne ricorressero tutti i presupposti di legge. La scelta pare fondata da un lato sull’esigenza di garantire meglio il diritto alla difesa e, dall’altro risulta giustificata dalla considerazione che in seguito alla riforma del 2015 con la quale, tra le altre cose, è stato eliminato l’obbligo di doppia conforme, i tempi tecnici del processo ordinario si sono sensibilmente ridotti.
Ancora, sotto il profilo più squisitamente pastorale, non certo meno importante di quello strettamente giuridico, casi come quello oggetto della sentenza annotata denotano l’importanza e la necessità di accurata e diligente istruttoria prematrimoniale che consenta di scongiurare il verificarsi di casi di bigamia.
Resta, infine, chiara in casi simili la stringente necessità di un’integrazione dell’azione dei tribunali nella più ampia pastorale familiare della Chiesa e di un accompagnamento pastorale successivo alla conclusione del processo, onde evitare che la declaratoria di nullità costituisca un motivo per incrinare la fiducia nella Chiesa dei fedeli coinvolti loro malgrado in un processo di nullità matrimoniale.
PAROLE CHIAVE
Matrimonio, Impedimento, vincolo, nullità