Numero 1/2025Giurisprudenza e legislazione internazionale
NEWSSTATI UNITI D’AMERICA La preghiera evangelica alla Casa Bianca (Marco Spina)
(2 aprile 2026)
Per aver pubblicato sulla piattaforma TikTok sei video in cui “recensiva”, in diretta, la celebrazione di alcune funzioni religiose[1], un TikToker 31enne è stato indagato per i delitti di cui agli artt. 403 c.p. (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone) e 404 c.p. (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose).
Nei video, successivamente rimossi, si commentavano, con toni scherzosi e dissacranti, alcuni momenti delle cerimonie religiose: il rito dell’Eucaristia veniva definito, come riportato dagli organi di stampa, «piatto del giorno» e il sollevamento del turibolo con l’incenso veniva accostato alla «finale di Coppa del mondo di Quidditch»[2]. Il TikToker esprimeva, inoltre, giudizi e voti per le modalità di celebrazione del rito, per l’outfit dei sacerdoti, nonché per gli arredi interni della Chiesa, come nel caso dei commenti sulla rumorosità degli scricchiolii delle panche[3].
Pur senza mai interrompere o disturbare il regolare svolgimento dei riti religiosi - da qui la non configurabilità del delitto di cui all’art. 405 c.p. (Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa) – e pur essendo evidente l’intento di realizzare parodie delle recensioni che, su svariati argomenti, affollano i social networks, la Procura della Repubblica di Ravenna, a seguito della pubblicazione dei video, ha aperto un procedimento penale a carico del TikToker per ambedue le forme di vilipendio, delitti procedibili d’ufficio, in considerazione della destinazione dei commenti sarcastici sia ai ministri di culto che alle cose che formano oggetto del culto. Nessun dubbio, inoltre, si pone rispetto alla possibilità che le suddette ipotesi delittuose si realizzino anche mediante la pubblicazione di post o video su piattaforme o social networks, come confermato dalle più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità in tema di hate speech[4].
Sin dall’entrata in vigore del Codice penale del 1930, le due fattispecie di vilipendio contemplate dagli artt. 403 e 404 c.p., in quanto reati a forma libera, hanno posto alcune criticità rispetto all’osservanza dei principi di tassatività e determinatezza della norma penale e alla punibilità di quelle condotte, potenzialmente offensive del sentimento religioso, che costituiscono, invece, manifestazione del diritto alla libertà di espressione, compresa la satira religiosa.
Al riguardo, va evidenziato che nell’applicazione giurisprudenziale si è circoscritta l’operatività delle norme incriminatrici previste dagli artt. 403 e 404 c.p. ai soli comportamenti dai quali - coerentemente all’etimologia del lemma “vilipendio” di «”tenere a vile” e quindi additare al pubblico disprezzo o dileggio»[5] - possa evincersi un’offesa atta a costituire ingiuria al credente, nonché oltraggio ai valori etici che soggiacciono al fenomeno religioso oggettivamente considerato[6].
Tale effetto, invero, non sembra configurabile nel caso di specie. Le condotte contestate al TikToker, per quanto censurabili sul piano morale o del decoro che si richiede per la partecipazione a una celebrazione religiosa, si contraddistinguono per l’evidente mancanza di un qualsivoglia intento offensivo e sembrano, pertanto, pienamente ascrivibili alla manifestazione del diritto alla libertà di espressione. Anche le successive dichiarazioni del giovane videomaker, infatti, inducono a far escludere la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, ossia del dolo generico e specificamente della consapevolezza e della volontà di arrecare una grave offesa a una determinata religione[7].
Nessuna grave offesa al sentimento religioso è, in definitiva, rinvenibile nelle condotte contestate al TikToker. Ad ogni modo, anche nell’ipotesi in cui dovesse ritenersi integrata una delle due fattispecie delittuose, potrebbe senz’altro trovare applicazione la causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto, ricorrendone i presupposti previsti dall’art. 131 bis c.p.
Fabio Balsamo
[1] Cfr. Giorgia Argiolas, Ravenna, Taylor Ragazzini indagato per vilipendio dopo aver recensito le messe: "Non volevo offendere le credenze altrui", in Tgcom24, 24 marzo 2026.
[2] Il TikToker, secondo gli organi di stampa, avrebbe così commentato la celebrazione di una Messa con rito cattolico bizantino: «è l’ora della santa messa, rito bizantino in lingua ucraina, se non prendo le botte oggi, freestyle del parroco: va avanti per 30 minuti». Cfr. Andrea Colombari, Chi è Taylor Ragazzini, il tiktoker nei guai per le recensioni delle messe: denunciato per vilipendio, in Il Resto del Carlino - Ravenna, 21 marzo 2026.
[3] Ibidem.
[4] Cfr. Corte di Cassazione, sentenza 7 marzo 2023, n. 9656, con cui si è ritenuto integrato il delitto di cui all’art. 604-bis, comma 1, lett. b) c.p. anche dalla pubblicazione o condivisione di post su Facebook.
[5] Cfr. Corte di Cassazione, III sezione penale, sentenza 7 aprile 2015, n. 41044.
[6] Ibidem.
[7] Cfr. Andrea Colombari, Chi è Taylor Ragazzini, il tiktoker nei guai per le recensioni delle messe: denunciato per vilipendio, cit.


