Quaderno monografico n. 2MARIA D’ARIENZO La discriminazione religiosa nel contesto nazionale ed europeo. Considerazioni introduttive
Quaderno monografico n. 1GIAN PIERO MILANO La conformazione del diritto vaticano al diritto internazionale
17 novembre 2025
Una donna maritata con matrimonio concordatario il 19 marzo 2009, l’anno seguente decide di separarsi dal marito, ma scopre che il parroco ha omesso la trascrizione entro i cinque giorni dalla celebrazione ex art. 8 l. 121/1985; pertanto chiede al marito di procedere alla trascrizione tardiva per intraprendere poi l’iter di separazione, ma questi si rifiuta. La donna, la quale lamenta di aver sostenuto ingenti spese per il matrimonio che credeva essere civilmente riconosciuto, cita quindi in giudizio il marito, sostenendo che il rifiuto alla trascrizione tardiva fosse fonte di responsabilità civile o, quantomeno, che egli fosse tenuto a risarcirla a mente delle norme sulla promessa di matrimonio (art. 81 c. c.), nonché in solido il parroco e la Curia Arcivescovile per la mancata trascrizione.
Dopo un primo grado di merito che rigettò le domande della donna, viene finalmente pronunziata la sentenza di appello, la quale – relativamente alla prima domanda – decide che la condotta del coniuge convenuto non è giuridicamente illecita (ancorché, scrivono i giudici, sia moralmente discutibile), giacché «occorre appena ribadire l’autonomia e la differenza ontologica tra i due momenti cui è ispirata la normativa neoconcordataria, costituiti, il primo, dall’espressione della volontà dei coniugi [rectius: nubendi, ndr.] di contrarre matrimonio, e, il secondo, dalla scelta di attribuire rilevanza civile al matrimonio religioso; pertanto, trascorso un lasso temporale dalla celebrazione di quest’ultimo che non consenta ormai di presumere detta volontà, deve ammettersi il sopravvenuto ripensamento del coniuge». Avverso a tale sentenza la moglie ricorreva in Cassazione, che in data 8 luglio 2025 pronunciava l’ordinanza 24409 (Sezione Terza, pres. Scrima, rel. Iannello), di cui si tratta.
L’argomento cardine della parte attrice è la massima di Cass. civ. 555/1977, secondo cui il diniego alla trascrizione tardiva del matrimonio canonico sarebbe «fatto illecito lesivo del diritto dell’altro coniuge al completamento di una fattispecie già realizzata», quale sarebbe il consenso prestato davanti al ministro del culto cattolico. La Suprema Corte però non concorda più con la precedente massima, giacché sostiene che tale decisum sia stato superato dall’attuale regime dell’art. 8 l. 121/1985, secondo cui la trascrizione tardiva «può essere effettuata anche posteriormente [ai cinque giorni, ndr.] su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l’opposizione dell’altro», laddove l’art. 14 l. 847/1929, previgente, prevedeva che la trascrizione potesse essere richiesta «in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse», purché sussistessero in origine, e non fossero medio tempore cessate, le condizioni di legge. Pertanto, sostiene la Corte, non si ravvedrebbe l’antigiuridicità dell’atto di diniego compiuto dal marito e, quindi, il diritto al risarcimento dei danni.
Analogamente – e, absit iniuria, in maniera ben poco convincente – la Corte liquida la possibilità che l’organizzazione del matrimonio concordatario non trascritto possa valere almeno per promessa di matrimonio ex art. 81 c. c.: verrebbe da osservare ingenuamente che, se il parroco avesse compiuto il suo dovere, il matrimonio avrebbe avuto effetti civili senza dubbio, quindi certamente se il consenso nuziale era almeno bastevole a realizzare gli effetti civili del matrimonio, a maggior ragione doveva valere come astratta promessa, ipotesi ancòra prevista dal nostro Codice e, quindi, concretamente configurabile; la Corte però ha deciso, in base allo stesso ragionamento di cui sopra, che così non fosse.
Quanto poi agli altri convenuti, appare quantomeno curioso che la Corte abbia deciso di non condannare il parroco «smemorato» a pagare almeno una parte dei danni, straordinariamente con l’argomento che non vi sarebbe nesso diretto tra le spese sostenute dalla parte attrice, tra l’altro, per acquistare gli arredi per la futura vita coniugale, e la mancata trascrizione. Anche a prescindere dalle contorte ricostruzioni civilistiche della causalità diffusesi negli ultimi quarant’anni, in altra occasione è stata la stessa Corte a sostenere che «un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della “condicio sine qua non”) nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base della quale, all’interno della serie causale, occorre dar rilievo solo [e quindi almeno, ndr.] a quegli eventi che non appaiono – ad una valutazione “ex ante” – del tutto inverosimili» (Cass. civ. 10607/2010)[1]: vogliamo forse sostenere che sia inverosimile che una sposa sostenga spese per un matrimonio che crede sia valido civilmente, e vogliamo forse affermare che il prete potesse credere opera di poco conto, addirittura omettibile, la trascrizione che comunica al matrimonio concordatario gli effetti civili? Appare ragionevole, dunque, che una così evidente colpa del sacerdote, in veste di pubblico ufficiale, meritasse un riconoscimento in giudizio.
In questa sede, per la sua rilevanza ecclesiasticistica, ci soffermeremo solo sul principale thema decidendum, riguardo il quale la Corte non è andata oltre l’orientamento maggioritario[2], che da tempo ha inteso distinguere volontaristicamente i due momenti del consenso matrimoniale e della trascrizione, la quale sola, ai sensi dell’art. 8 l. 121/1985, attribuisce valore civile all’unione concordataria. Pur dando per assodato il consenso della giurisprudenza sul tema in questione[3], l’«ars boni et æqui» impone di misurare secondo giustizia le teorie giuridiche: nel caso del matrimonio concordatario, nel silenzio della legge, sembra ultroneo voler distinguere la trascrizione effettuata ex officiodal sacerdote entro i cinque giorni, da quella compiuta per mera trascuratezza dopo il quinto giorno, sostenendo che il semplice decorso del tempo, in ipotesi anche un’ora sola, giustificherebbe l’insorgenza di un diritto potestativo, in capo ad una delle due parti, ed in danno dell’altra, a non riconoscere gli effetti civili di un atto giuridico rite cœlebratum a norma sia delle leggi dello Stato che di quelle della Chiesa, sul presupposto – come si ritiene – che dopo i cinque giorni occorra una volontà ulteriore per ottenere gli effetti civili del matrimonio mediante la sua trascrizione (c. d. teoria della «doppia volontà»). Da questa impostazione dogmatica, nondimeno, la Corte ha derivato la liceità del comportamento del coniuge resistente, evitandogli il pagamento di somme che, con tutta probabilità, almeno in parte gli sarebbero state imputate in seno ad un procedimento di separazione o divorzio.
A chi scrive appare evidente che la precisa volontà di costituire un’unione ai sensi del Concordato, che comporta un iter procedimentale e rituale sensibilmente diverso da quella solo sacramentale, per sua natura debba concludersi con la trascrizione, nel senso che i nubendi chiedono espressamente al prete la forma concordataria perché vogliono la trascrizione, e non certo perché non la vogliono. L’opinione della citata massima Cass. civ. 555/1977, secondo cui, tra l’altro, «la trasmissione all’ufficiale dello stato civile e la trascrizione dell’atto di matrimonio, celebrato davanti al ministro di culto cattolico secondo le norme del rito concordatario, costituiscono adempimenti necessari e dovuti, rispetto ai quali rimane irrilevante qualsiasi manifestazione di volontà delle parti, successiva al matrimonio medesimo» resta assolutamente coerente con il nuovo concordato, né basta una diversa disciplina della trascrizione tardiva a mutare la natura del matrimonio concordatario, che è tale proprio perché viene trascritto, mentre il semplice matrimonio canonico, privo cioè dei requisiti e degli adempimenti civili, non ha questa capacità.
Esistono svariati casi, nel diritto italiano, in cui l’applicazione di un ragionamento simile a quello proposto dalla dottrina anzidetta provocherebbe esiti paradossali ed evidentemente non voluti dal legislatore perché incoerenti con le logiche del sistema: così, sottoscritta una concessione di ipoteca, non si può credere che il concedente possa autonomamente ritirare il mandato al notaio di procedere alla sua iscrizione, perché così si vanificherebbe il contratto in danno della controparte (art, 2839 c. c.); e ancòra, sottoscritto un contratto di società per azioni, è certo che nessuna delle parti possa opporsi alla sua iscrizione nel registro delle imprese per farle acquistare personalità giuridica (art. 2331 c. c.); gli esempi ulteriori, più o meno calzanti, potrebbero essere molti.
La pubblicità è, per sua natura, un «mezzo di acquisizione di conoscenza nel diritto civile […] [regolato] in vista della rilevanza che la conoscenza acquista sotto il profilo giuridico, e delle modalità di tale rilevanza»[4]: nella trascrizione del matrimonio (qualunque tipo di matrimonio civilmente riconosciuto) l’oggetto della conoscenza è, in ipsa rerum natura, il consenso matrimoniale validamente prestato, e non di certo un’autonoma volontà di trascriverlo, giacché se il primo non vi fosse, e restasse solo la seconda, quest’ultima sarebbe nulla o addirittura totalmente simulata, con gli effetti che ne conseguono. Giova osservare che i principii generali dell’ordinamento devono sempre essere preservati perché rappresentativi della logica intrinseca del sistema, e non già perché eventualmente richiamati da questa o quella legge: nel caso di specie, sostenere il bisogno di una volontà ulteriore per la trascrizione ultra terminumsignifica dire che la trascrizione valga come surrogato della volontà matrimoniale ed in luogo di questa, e quindi non si comprenderebbe come possa logicamente retroagire all’epoca del diverso consenso canonico.
A questa ricostruzione può facilmente obiettarsi che la trascrizione tardiva, quale che fosse la mens del legislatore, è istituto eccezionale del matrimonio concordatario, mentre per le nozze celebrate in seno agli altri culti sottoscrittori d’intese con lo Stato italiano, è tassativo il termine di cinque giorni puntualmente ribadito nelle intese[5]. L’obiezione non convince chi scrive: il legislatore può ben disporre un termine anche brevissimo entro cui trascrivere il matrimonio, e questo non è affatto discutibile, giacché ciò che qui si critica è la pretesa che la trascrizione tardiva necessiti di una voluntas ulteriore a quella di sposarsi, non già il fatto che il legislatore possa, come certamente può, negare a posteriori l’effetto civile a un consenso già prestato.
Per il matrimonio celebrato dagli acattolici, in ogni caso, si pone l’analogo problema dei danni, su cui verte il caso in oggetto, lasciato concretamente irrisolto dalla Suprema Corte, che ha negato qualunque responsabilità in capo ora al marito che rifiuta la trascrizione tardiva, ed ora al prete che non l’ha compiuta per tempo: posto che per il prete «smemorato» la responsabilità dei danni (certamente da quantificare) a noi sembra assolutamente ovvia, con riguardo al marito appare evidente che la situazione del matrimonio accidentalmente privo di effetti civili sia, almeno nei fatti, sovrapponibile a quella del matrimonio putativo (art. 128 c. c.), né basta l’invenzione dottrinale di una volontà ulteriore per la sola trascrizione a cancellare i danni che la parte ignara ha subìto confidando negli effetti civili del matrimonio religioso. Nel caso in esame, la sposa ha stabilito una serie di situazioni patrimoniali attorno ad un matrimonio che non soffre di alcuna nullità, né è stato sciolto, ma difetta semplicemente di un adempimento pubblicitario, pur sostanziale (ma esattamente come è sostanziale l’iscrizione ipotecaria), la cui realizzazione, com’è evidente, deriva unicamente dall’unica volontà espressa dai nubendi al momento delle nozze. L’effetto del decisum della Suprema Corte è quindi concretamente iniquo, perché consente deliberatamente ad una delle due parti di ritirare il proprio consenso in danno dell’altra, senza veruna conseguenza civile, e non può sostenersi, ai sensi dei principii generali del nostro ordinamento, che una simile situazione possa essere lecita.
Ciò non deve spingere, tuttavia, a negare la coerenza delle norme sulla trascrizione tardiva, le quali, se correttamente interpretate, offrono la possibilità di una diversa e più ragionevole lettura: in particolare, deve ritenersi che la disciplina della trascrizione tardiva tratti di una sola ipotesi non contenziosa, in cui cioè ambo le parti concordino sulla natura concordataria del rito celebrato dal sacerdote, e quindi vogliano procedere senz’altro alla trascrizione, quale che sia stata la ragione della sua originaria omissione. È anzi da rimarcarsi che le ipotesi più ragionevoli di trascrizione tardiva, al di là della circostanza estrema in esame, siano quelle in cui i nubendi abbiano omesso volutamente la trascrizione, per i mille casi della vita, e vogliano ottenerla poi. In questo frangente è ovvio, per coerenza con la logica pacifica dell’istituto, che debba esserci concordia tra le parti per procedere alla trascrizione, ma non già nel senso che la trascrizione sia un negozio retto da un’autonoma volontà negoziale rispetto al matrimonio celebrato, bensì nel senso che entrambe le parti riconoscono senza contrasti che il matrimonio fu celebrato nella forma concordataria, che per sua natura serve a dare effetti civili al matrimonio canonico, e quindi riconoscono che la loro originaria volontà era quella di ottenere il riconoscimento civile accanto a quello religioso, anche se – come la legge consente loro – hanno rimandato l’atto formale del riconoscimento civile.
Nel contesto da noi descritto uno degli sposi può rifiutare certamente la sua firma, ma non ad nutum, cioè perché – per citare la sentenza di appello richiamata dalla Cassazione – ci ha «ripensato», bensì perché ritiene di non aver prestato ab origine il consenso alla forma concordataria, il che si verifica se, ad esempio, la parte sostiene di aver celebrato un matrimonio solo religioso, di cui ha inteso escludere a priori gli effetti civili: il dato testuale della legge vigente, al di là delle interpretazioni, conferma questa lettura laddove essa precisa non che il contraente debba prestare il suo «assenso» positivo alla trascrizione tardiva, bensì che egli, se non agisce di concerto con l’altro, debba esserne informato e non debba opporsi («con la conoscenza e senza l’opposizione dell’altro», art. 8 l. 121/1985), il che è certamente diverso sul piano del diritto, perché conferma che, nel matrimonio concordatario, la trascrizione è effetto normale del rito, sicché basta la «conoscenza» dell’altro coniuge perché l’altro la compia autonomamente, restando l’opposizione un caso estremo giustificato da ragioni altrettanto estreme che vanno, evidentemente, provate in giudizio. Al coniuge, insomma, si chiede solo di non opporsi, e se lo fa non può farlo in maniera meramente potestativa, opzione sempre contraria ai logici principii dell’ordinamento (arg. ex 1355 c. c.), né a tal riguardo può parlarsi dell’esercizio del diritto personalissimo al coniugio, giacché questo diritto è già stato esercitato, ritualmente, col matrimonio concordatario, e di conseguenza ora ci si può opporre ai suoi effetti civili solo se quel consenso in origine non c’era o era solo apparente perché diverso.
Parlare di «doppia volontà» al matrimonio canonico ed alla sua trascrizione significa dunque dire che nell’art. 8 l. 121/1985 il legislatore si sarebbe testualmente ripetuto, prevedendo dapprima che i contraenti possano agire di comune accordo («su richiesta dei due contraenti»), e dappoi che possa agire solo uno con l’accordo tacito dell’altro («con la conoscenza e senza l’opposizione dell’altro»), che significa la stessa cosa – ed è quindi un’interpretazione manifestamente errata. Invece, è assai più logico, e coerente con la stessa lettera della legge, sostenere che il contraente possa opporsi al riconoscimento degli effetti civili dell’unica volontà prestata all’altare, solo perché originariamente non li ha voluti né, conseguentemente, li vuole ora: non è quindi una manifestazione di volontà negativa, ma positiva, giacché il contraente dichiara ora per allora che, al momento della celebrazione, non intendeva celebrare un matrimonio con effetti civili, e così operando si assume tutte le responsabilità che dalla sua opposizione derivano.
Preme osservare che ad una medesima considerazione riguardo ai danni si sarebbe dovuti giungere anche con l’interpretazione attuale della norma, fatta propria dalla Suprema Corte. Infatti, se pure vogliamo sostenere che il coniuge sia libero di rifiutare la trascrizione tardiva ad nutum, pure non possiamo negare la lesione delle legittime aspettative dell’altro coniuge, che in quella manifestazione di volontà aveva confidato con ogni conforto di legge: sono per l’appunto le ipotesi di cui all’art. 81 c. c. (promessa di matrimonio), 1337 c. c. (responsabilità precontrattuale), ex plurimis, che confermano la logica del nostro ordinamento secondo cui non si può obbligare qualcuno ad esercitare in un certo modo un suo diritto potestativo, ma nondimeno egli risponde degli effetti delle sue scelte qualora il suo comportamento (cioè la manifestazione sociale di una volontà non ancora rivestita delle necessarie forme del diritto) possa razionalmente aver spinto il prossimo a confidare nel conseguimento di certi risultati giuridici. Il giudice, nella vicenda processuale di cui trattiamo, vorrebbe relegare la questione al piano «morale», come scrive già la sentenza d’appello, soprassedendo sul fatto che tutte le manifestazioni di volontà, compreso il nudo patto (exceptio pacti conventi, cfr. Gai 4.116), divengono giuridiche quando investano almeno gli interessi economici della controparte.
L’interpretazione della legge che a noi pare corretta, insomma, è quella secondo cui nessuno debba essere messo nelle condizioni di ritrovarsi sposato civilmente senza saperlo, e quindi, per logica conseguenza, se i contraenti non agiscono assieme e si presenta solo uno a trascrivere, è chiaro che l’altro debba essere almeno informato e, quindi, non si opponga, purché abbia le ragioni per farlo ed assumendosi, quindi, ogni rischio. Come abbia potuto la dottrina argomentare dalla «mancata opposizione» l’invenzione di una nuova e diversa «volontà alla trascrizione» è questione di politica del diritto, come si suol dire, che spetta ad altre specialità approfondire e studiare.
Nel nostro caso, in presenza di un’immotivata opposizione e, di pù, dell’accertata colpa del ministro di culto per la mancata trascrizione, la parte attrice, per ottenere la trascrizione ultra terminum, aveva facoltà di agire in giudizio perché fosse accertata la volontà espressa davanti al sacerdote, ed una volta che fosse stata riconosciuta dal giudice la natura concordataria del matrimonio celebrato, sarebbe stata da questi imposta anche la trascrizione (art. 132 c. c.: «Quando vi sono indizi che per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per un caso di forza maggiore l’atto di matrimonio non è stato inserito nei registri a ciò destinati, la prova dell’esistenza del matrimonio è ammessa, sempre che risulti in modo non dubbio un conforme possesso di stato»)[6]. Quanto ai danni, di cui si tratta nell’ordinanza in esame, va da sé che debba ritenersi illecito ai sensi dell’art. 2043 c. c. ogni atto d’opposizione alla trascrizione che non sia basato su originali vizii di consenso matrimoniale, ma addirittura – come si evince dalla trama processuale – sia finalizzato espressamente a frodare l’altro sposo, impedendogli di imputare le spese naturalmente sostenute per il matrimonio all’altrettanto naturale sede del procedimento di separazione e di divorzio.
Nel caso concreto, dunque, la Corte avrebbe dovuto cassare la sentenza d’appello, tra l’altro, nella parte in cui, invocando abusivamente la teoria della «doppia volontà» (al matrimonio ed alla trascrizione) ha escluso la responsabilità civile della parte resistente, asserendo che essa si potesse rifiutare ad nutum di trascrivere, giacché – come in questa nota si sostiene – l’opposizione alla trascrizione non può essere avanzata se non per vizi originari della volontà matrimoniale, e segnatamente per la specifica ipotesi in cui, al momento delle nozze, il nubendo credeva di star celebrando un matrimonio privo di effetti civili, né, conseguentemente, poteva credere che esso li avrebbe acquistati in séguito. Questo argomento di parte deve essere dimostrato in giudizio, perché da esso deriva, com’è evidente, l’illiceità della condotta rispetto all’opposizione alla trascrizione: se il marito resistente, come appare nel caso di specie, aveva approntato tutto il rito concordatario conscio dei suoi effetti (anche) civili, né una diversa volontà era intuibile da parte dell’altro nubendo, la sua opposizione è palesemente in malafede, quale che ne sia la ragione recondita (né l’interno volere rileva ai fini del diritto civile), ed egli deve rispondere certamente dei danni cagionati alla controparte per il mancato conseguimento del naturale effetto civile del matrimonio concordatario.
Devo aggiungere, perché probabilmente rilevante ai fini della valutazione compiuta dal giudice di merito, il fatto che sia il giudice a quo che la Suprema Corte facciano confuso riferimento a talune «procedure» attraverso cui la parte attrice avrebbe potuto ottenere «su sua sola richiesta» la «trascrizione tardiva» (così la sentenza d’appello), e si cita «ad esempio» il procedimento camerale di cui agli artt. 95 e 96 d.P.R. 396/2000, ma non l’art. 132 c. c. da noi richiamato: a prescindere dalla concreta percorribilità di queste vie alternative, su cui neanche la Cassazione si pronuncia, l’interprete può lecitamente nutrire il sospetto che il giudice abbia percepito l’iniquità della situazione creatasi con la scelta di evocare la teoria della «doppia volontà» nel caso di specie, finendo quindi con l’imputare alla parte attrice di non aver adeguatamente impostato la causa perché la sua (giusta) pretesa fosse accolta. È rilevante in ogni caso il fatto che i giudici di merito diano per scontato che si debba poter ottenere, in un qualche modo non ben chiaro, la trascrizione tardiva del matrimonio canonico su sola istanza di parte, contraddicendo totalmente l’impostazione da loro data al problema.
In conclusione, il risultato delle scelte dottrinali operate dalla Suprema Corte sembra aver prodotto una sentenza salomonica, basata sulla meccanica applicazione di norme che andrebbero inquadrate in un più ampio quadro sistematico[7], la quale ha consentito al coniuge resistente di non passare attraverso un giudizio di divorzio o di nullità matrimoniale, con evidenti vantaggi economici e sociali, lasciando beffata la controparte che, a tutti gli effetti, aveva ottenuto e prestato un valido consenso matrimoniale a norma delle nostre leggi.
Luigi Gennaro
[1] Cfr., con puntuale ricostruzione teorica, Mario Barcellona, La responsabilità extracontrattuale: danno ingiusto e danno non patrimoniale, UTET, Torino, 2011, pp. 127-145 e, in particolare, p. 130.
[2] Originatosi almeno da Gaetano Catalano, Sovranità dello Stato e autonomia della Chiesa nella Costituzione repubblicana, Giuffrè, Milano 1974, pp. 123 e ss.; è da osservarsi che lo stesso A., assecondando la teoria della «doppia volontà» (al matrimonio ed alla trascrizione) concluse che le due restavano «indistinguibili» fuori dai «casi patologici» (cfr. per tutto il commento nel vol. Salvatore Bordonali, Antonio Palazzo (a cura di), Concordato e legge matrimoniale, Jovene, Napoli 1990, pp. 49-50 e nota n. 53). Ma una cosa non è vista dove non è.
[3] Cfr. Raffaele Santoro, La trascrizione tardiva del matrimonio canonico, G. Giappichelli, Torino, 2010, pp. 119 e ss.
[4] Salvatore Pugliatti, Siro Lombardini, Pubblicità, in Enciclopedia Italiana, III, Appendice (1961), ad vocem.
[5] Cfr. Paolo Di Marzio, Il matrimonio concordatario e gli altri matrimoni religiosi con effetti civili, CEDAM, Padova, 2008, pp. 252-255.
[6] Cfr. Trib. Udine, 16 febbraio 1970 (commentata in Silvio Pietro Cerri, La trascrizione tardiva del matrimonio, in Rassegna giuridica umbra, 1, 2013, p. 184, nota n. 25).
[7] Cfr. Manlio Bellomo, Ius e Lex, in Bulletin of Medieval Canon Law, 38, 2021, p. 425.


