Quaderno monografico n. 2MARIA D’ARIENZO La discriminazione religiosa nel contesto nazionale ed europeo. Considerazioni introduttive
Quaderno monografico n. 1GIAN PIERO MILANO La conformazione del diritto vaticano al diritto internazionale
(8 luglio 2026)
Negli ultimi anni, con cadenza periodica, sulla stampa occidentale vengono publicate notizie relative a disposizioni normative emanate in Cina di divieto ai minori d’ingresso negli edifici di culto e la partecipazione alle attività religiose.
Vengono al riguardo citate frequentemente la Costituzione[1], la Legge sull’Istruzione[2], la Legge sulla Protezione dei Minori[3], la Legge sulla Prevenzione della Delinquenza Giovanile[4] ed il Regolamento sugli Affari Religiosi[5].
Sulla base dell’analisi della normativa attualmente vigente in Cina[6], in realtà, non è rinvenibile alcuna legge o regolamento che introduce tale divieto[7].
L’articolo 36 della Costituzione stabilisce al primo comma che “I cittadini hanno libertà di credo religioso. Nessun organo statale, organizzazione pubblica o individuo può obbligare i cittadini a credere o non credere in una religione”, ed aggiunge, al secondo comma, che “lo Stato protegge le ‘normali’ attività religiose. Nessuno può servirsi della religione per turbare l’ordine sociale, nuocere alla salute fisica dei cittadini o ostacolare il sistema educativo nazionale”.
Il problema si pone, pertanto, rispetto alla distinzione fra religioni “normali” e quelle ritenute illecite nell’ordinamento cinese.
Ancora, l’articolo 8 della Legge sull’Istruzione, ricalcando l’art. 36 della Costituzione e l’articolo 4 del Regolamento sugli affari religiosi, ribadisce che “Le attività educative devono essere conformi agli interessi dello Stato e del pubblico. Lo Stato attua la separazione tra istruzione e religione. Nessuna organizzazione o individuo può utilizzare la religione per svolgere attività che ostacolino il sistema educativo statale”.
Anche l’articolo 3 della Legge sulla protezione dei minori stabilisce che “lo Stato garantisce ai minori il diritto alla sopravvivenza, allo sviluppo, alla protezione e alla partecipazione. I minori godono di tutti i diritti in egual misura secondo la legge e non devono essere discriminati in base alla propria etnia, razza, sesso, residenza, professione, credo religioso, ecc., o a quelli dei genitori o di altri tutori”.
L’articolo 17 della medesima legge, poi, stabilisce un discrimine fra le religioni autorizzate dal Governo e quelle superstiziose, o sette.
L’articolo 28 della Legge sulla Prevenzione della Delinquenza Giovanile[8], inoltre, vieta ai minori di partecipare a culti feudali o superstiziosi, ed appare qui evidente la distinzione fra culti riconosciuti e quelli non riconosciuti e considerati lesivi della dignità del minore.
Da ultimo, gli articoli 2 e 4 del Regolamento sugli affari religiosi (in vigore in Cina dal 1° febbraio 2018) continuano ad aderire, ribadendole, alle disposizioni dell’articolo 36 della Costituzione, il quale afferma che “Nessuna organizzazione o individuo può obbligare i cittadini a credere o a non credere in una religione” e “Nessuna organizzazione o individuo può usare la religione per ostacolare il sistema scolastico nazionale”.
In nessuno dei 77 articoli del Regolamento, invece, è esplicitamente o direttamente stabilito che “ai minori” sia “vietato l’ ingresso nei luoghi di culto “ .
Il Codice penale cinese, infine, punisce con la reclusione fino a due anni i funzionari statali che privassero illegalmente i cittadini della loro legittima libertà di credo religioso o violassero gli usi e i costumi delle minoranze etniche.
A partire dal 2010, tuttavia, questo divieto, che si basa su un’interpretazione estensiva del principio della separazione tra educazione e religione, è emerso e comparso in diversi atti amministrativi d’alcuni governi locali, dipartimenti del Fronte Unito ed uffici territoriali per gli affari religiosi; si tratta d’una prassi amministrativa di fatto certamente reale, ma non diffusa dappertutto, e che comunque non è basata su una normativa specifica, ma anzi supera i limiti tracciati dalla legge vigente in Cina.
Stefano Testa Bappenheim
[1] https://english.www.gov.cn/archive/lawsregulations/201911/20/content_WS5ed8856ec6d0b3f0e9499913.html
[2] https://www.waizi.org.cn/doc/111308.html
[3] http://www.cq.jcy.gov.cn/sify/qsnwqg/202412/t20241210_6757217.shtml
[4] https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202012/t20201227_503679.shtml
[5] https://bwc.ecnu.edu.cn/68/45/c13378a157765/page.htm
[6] V. Maria d’Arienzo, The Sovereignty of the Holy See and the Universal Catholic Church, in Liu Peng – Stefano Testa Bappenheim(a cura di), Religious Law and Canon Law, Hong Kong, 2025, pp. 355 ss.; Juan Ignacio Arrieta, The Autonomy of Local Churches in the new Apostolic Constitution on the Roman Curia, ivi, pp. 19 ss.
[7] Stefano Testa Bappenheim, Nuove normative dell’ordinamento cinese relative a tutte le confessioni religiose, con particolare attenzione ai rapporti tra RPC e Chiesa cattolica, in qdpe, 2024, pp. 389 ss.
[8] https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202012/t20201227_503679.shtml


