Numero 2/2011FABIO FRANCESCHI Libertà della Chiesa e laicità dello Stato nell’insegnamento di Benedetto XVI
Numero 1/2011CARMELA VENTRELLA MANCINI La sinfonia di Sacerdotium e Imperium nei concilii generali e particolari dei secoli VI e VII
(pubblicato il 27 aprile 2026)
«Summum ius summa iniuria», scriveva Cicerone nel De Officiis (I, 10, 33), facendo riferimento alle applicazioni legalistiche del diritto di quanti, in nome di un’interpretazione letterale della legge, finivano per generare le peggiori ingiustizie e i più subdoli inganni. E, per certi versi, una situazione simile è quella che ha visto coinvolti due fedeli induisti, devoti del Dio Shiva e appartenenti al movimento religioso Hare Krishna[1], i quali, per ragioni cultuali e rituali, coltivavano e assumevano marijuana in una zona isolata dell’Appennino tosco-romagnolo, vedendosi così contestato un reato di detenzione e produzione di sostanze stupefacenti[2].
Proprio nel gennaio del 2023, infatti, i giudici di primo grado del Tribunale di Bologna, attribuendo rilievo prevalente alla violazione della normativa in materia di stupefacenti (D.P.R. 309/1990), procedevano alla condanna degli imputati a cinque mesi e dieci giorni di reclusione e al pagamento di una multa di ottocento euro ciascuno[3]. Altre circostanze, quali l'assenza di attività delittuose legate alla vendita delle sostanze e il profilo dei soggetti, entrambi incensurati ed economicamente autosufficienti, venivano invece valutate a loro favore solo in successiva sede d’appello. Con la decisione della Corte di secondo grado, va tuttavia precisato, l’elemento effettivamente dirimente che ha condotto alla conclusione del procedimento è stato il riconoscimento dell’esercizio della libertà religiosa quale causa esimente, e la conseguente assoluzione degli imputati e qualificazione delle loro condotte in termini di pratiche devozionali.
Il profilo centrale della vicenda, osservato dalla prospettiva degli studi giuridici del fenomeno religioso, riguarda le modalità di riconoscimento della libertà religiosa nel bilanciamento con altri interessi giuridicamente rilevanti; ovvero nel contesto di un quadro interpretativo entro cui tanto la formulazione dell’imputazione, quanto la decisione di primo grado, sono state sviluppate secondo i tradizionali schemi ermeneutici della metodologia giuspositiva. D’altronde, il riconoscimento stesso della libertà religiosa come esimente può intendersi come risultato di un’operazione di qualificazione giuridica “geometricamente ordinata”; e alla luce delle coordinate costituzionali e delle normative vigenti, le condotte di produzione, detenzione e consumo di sostanze sono state considerate come attività rituali e cultuali, con conseguente ridefinizione del loro rilievo rispetto a esigenze di tutela della sicurezza.
Giustizia è fatta! Almeno in apparenza, così potrebbe sembrare. Le pronunce in esame, tuttavia, pongono rilevanti questioni in ordine alla loro ricezione nella pubblica opinione. Un’analisi empirica - anche minimale - di alcune reazioni espresse sui social media, evidenzia una diffusa incomprensione dei presupposti tecnico-giuridici sottesi alle decisioni del Tribunale di secondo grado[4]. Si riscontra, così, una duplice e contrapposta interpretazione di “senso comune” relativa alla libertà religiosa: da un lato, intesa quale causa generale di giustificazione di condotte penalmente rilevanti; dall’altro, quale valore recessivo rispetto ad altri interessi come l’ordine pubblico e la sicurezza. E tali letture finiscono per denotare una distorsione del corretto inquadramento sistematico del diritto di libertà religiosa, considerato come esimente e dunque svalutato in quanto diritto fondamentale nel bilanciamento tra diritti inviolabili.
Al di là delle diverse opinioni e delle potenziali retoriche politiche concernenti la diffusione della notizia, meno evidente, in esperienze come questa, è la forza generativa del diritto. La malleabilità semantica delle categorie giuridiche, quale caratteristica, almeno in linea teorica, tipica del diritto e della sua capacità di fornire nuovi significati in via interpretativa, potrebbe infatti lanciare, nel dibattito pubblico, idee alternative sul tema della giustizia. Nel caso in esame, oltre ai vari elementi che hanno contribuito a rafforzare la tesi difensiva (la coltivazione rudimentale delle piante e l’assenza di accorgimenti per occultarle; la mancanza di prove di attività di spaccio e il profilo personale degli imputati), sono state soprattutto la presenza di un altare votivo nell’eremo e la conoscenza di informazioni raccolte dagli inquirenti e relative allo stile di vita isolato a legittimare un’interpretazione della libertà religiosa quale esimente per l’assoluzione dei due devoti. Si è voluto, in un certo senso, attraverso una “dimostrazione” del loro grado “religiosità”, ricollocare la condotta di detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti in una categoria distinta da quella della sicurezza. Un passo che non può non essere celebrato in quanto a rispetto dei diritti fondamentali, capacità di contestualizzazione dei giudici della Corte d’Appello e loro affrancamento da un’applicazione meramente formalistica della legge, ma che deve anche essere valutato per ciò che non dice e ciò che non fa. Per intendersi: cosa sarebbe accaduto, ad esempio, qualora i giudici non avessero ritenuto “sufficientemente” religiose le condotte dei devoti? Siamo sicuri che la migliore tecnica di giudizio della realtà sia quella di impiegare strutture di significato già esistenti, e non piuttosto rimodellarle di volta in volta, a seconda dei differenti casi?
Pensare che atti o fatti debbano essere tradotti secondo categorie pre-esistenti, in un modo o nell’altro, non solo non adduce molto riguardo alla conoscenza del fenomeno religioso nella vastità della sua portata antropologica[5], ma reitera una dinamica classica del diritto, e cioè la sua tendenza a volgere lo sguardo verso i “fatti normativi” o per sussunzione, o per deduzione. E se i fatti, con allegati i vissuti emotivi, psicologici, culturali ed esperienziali vissuti da chi li agisce, al contrario, divenissero il parametro primo delle attività ermeneutiche svolte nelle corti? E se, andando ancora oltre, si tentasse di superare la scissione epistemologica – direi quasi teleologica - tra fatti e valori, fattualità e validità, che tanto coinvolge l’habitus cognitivo del giurista[6]? L’evenienza che due soggetti, benché successivamente assolti, abbiano comunque dovuto attraversare un intero iter giudiziario, può sollevare interrogativi sul modo in cui il sistema giuridico intercetta e valuta, quantomeno nelle fasi iniziali, condotte che, diversamente, ove vi fosse una conoscenza adeguata dei fenomeni culturali e religiosi, non verrebbero nemmeno considerate come illecite. Detta evenienza rende solo più visibile una condizione sintomatica di un ordinamento troppo abituato alla consueta tecnica del “caso per caso”, e molto meno intento a rivedere anche complessivamente la coloritura semantica delle sue categorie e l’uso rigido che di esse si fa. Ragion per cui, situazioni analoghe a quella dei due fedeli non solo sono destinate a dover ripassare nuovamente sotto i riflettori della “cinepresa giudiziaria”, ma sono anche costrette, nelle decisioni che le riguarderanno, a dipendere da bravura delle difese e cultura e sensibilità dei giudici chiamati volta per volta a valutare.
«Summum ius summa iniuria», dunque, non per il caso singolo letto nei suoi esiti finali, ma per il caso visto nella sua interezza e nei suoi tre anni di durata che, se per pure contingenze “fortunate” non è sfociato in un verdetto sanzionatorio, d’altro verso rischia di rimanere confinato nei database della giurisprudenza e delle riviste giuridiche, senza produrre quegli effetti più ampi sul piano della consapevolezza sociale e del dibattito pubblico, indispensabili alla rigenerazione creativa del patto sociale sulla cui base dovrebbe fondarsi e rifondarsi costantemente la vita dei consociati.
Diversamente da quanto avvenuto in passato in relazione al dibatto sull’uso del velo islamico, talvolta interpretato come espressione di subordinazione della donna all’uomo[7], o alla questione della presunta correttezza della punibilità dei Sikh ricondotta con acredine all’esigenza di conformità ai valori del mondo occidentale[8], bisognerebbe evitare visioni ipostatizzate del metodo giuridico suffragate da timori relativistici o ideologici[9], e valorizzare, al contrario, pedagogie interculturali che influiscano fin dal principio nella formazione complessiva del giurista, sensibilizzandolo alla continuità semiotica del vissuto socioculturale.
Ignazio Barbetta
[1] Sul movimento Hare Krishna Italia si rimanda al seguente sito: https://www.harekrsna.it/chi-siamo/iskcon
[2] Cfr. https://tg24.sky.it/cronaca/2026/04/04/marijuana-
[3] Cfr. https://www.ansa.it/sito/notizie/
[4] Si guardi, solo per citarne alcune, le seguenti pagine: https://www.instagram.com/reel/DWtvZmaEYzq/ ;https://www.facebook.com/repubblica.bologna
[5] Sulla portata antropologica della religione si rinvia, per una lettura generale, a JULIEN RIES, Alla ricerca di Dio. La via dell’antropologia religiosa, vol. I, Jaca Book, Milano, 2009.
[6] Sul punto si rinvia a MARIO RICCA, How to Undo (and Redo) Words with Facts: A Semio-enactivist Approach to Law, Space and Experience, in International Journal for the Semiotics of Law, vol. 36, 2023, pp. 313-367. In merito a quella distinzione, invece, si rinvia a JÜRGEN HABERMAS, Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia, a cura di LEONARDO CEPPA, Laterza, Bari, 2013.
[7] Per una panoramica generale tra giurisprudenza americana ed europea, si rinvia a MARTHA NUSSBAUM, La nuova intolleranza. Superare la paura dell’Islam e vivere in una società più libera, con prefazione di STEFANO RODOTÀ, trad. di STEFANIA DE PETRIS, il Saggiatore, Milano, 2012; per un focus più specifico sull’annoso tema della laicità francese e sulle sue tendenze neutralizzanti e avverse ai simboli religiosi, e ancor più nel dettaglio al porto del velo islamico, si rinvia, invece, a MARIA D’ARIENZO, La laicità francese: “aperta”, “positiva” o “im-positiva”?, in Diritto e religioni, anno VI, n. 2, 2011, pp. 354-368.
[8] Così, la nota sentenza della Corte di Cassazione n. 24084/2017.
[9] Sul concetto di “ideologia” si rinvia a SERGIO FERLITO, Tradizioni religiose e ordine sociale. Alle origini dell’immaginario giuridico, Carocci editore, Roma, 2022, pp. 39-41.


