Numero 2/2011FABIO FRANCESCHI Libertà della Chiesa e laicità dello Stato nell’insegnamento di Benedetto XVI
Numero 1/2011CARMELA VENTRELLA MANCINI La sinfonia di Sacerdotium e Imperium nei concilii generali e particolari dei secoli VI e VII
(8 aprile 2026)
La recente iniziativa ad opera dell’artista Maurizio Cattelan – consistente nell’attivazione di una hotlineinternazionale attraverso la quale gli utenti sono invitati a “confessare i propri peccati” per ricevere una assoluzione simbolica in forma pubblica[1] – si colloca entro quelle pratiche artistiche contemporanee che riutilizzano codici religiosi mediante operazioni di traslazione semantica[2]. Al di là della sua dichiarata dimensione performativa, tuttavia, l’operazione pone questioni non marginali sul piano canonistico, poiché richiama in modo immediatamente riconoscibile la struttura del sacramento della penitenza[3], pur privandola del suo presupposto teologico, del suo contenuto sacramentale e della sua forma giuridicamente qualificata.
L’assoluzione dei peccati appartiene, infatti, esclusivamente al sacerdote validamente ordinato e dotato della necessaria facoltà, secondo quanto prescritto dai cann. 965 ss. C.i.c.[4]. Essa non consiste in un atto simbolico, consolatorio o relazionale, ma in un’azione sacramentale che implica l’esercizio della potestas clavium, per mezzo della quale il ministro agisce in persona Christi e produce effetti reali nell’ordine della grazia. Quanto appreso in sede di sacramento della riconciliazione, peraltro, è vincolato dal sigillo sacramentale[5], la cui violazione comporta la scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica excan. 1381, §1, C.i.c. Ne deriva che ogni tentativo di riprodurre tale dinamica al di fuori di questo assetto non può che restare esterno all’orizzonte sacramentale: non si è in presenza di una confessione in senso proprio, ma di una sua evocazione analogica, del tutto inidonea a incidere sul piano canonico.
Proprio per questo l’iniziativa di Cattelan può essere più correttamente letta come una forma di confessione ‘laica’, o meglio come un dispositivo di esteriorizzazione psicologica della colpa, riconducibile a modelli contemporanei di auto-narrazione e verbalizzazione del vissuto[6]. In tale contesto, l’atto del ‘confessare’ viene sottratto al foro sacramentale e trasformato in una pratica di esposizione del sé, nella quale l’istanza di liberazione interiore sopravvive, ma separata da ogni riferimento alla mediazione ecclesiale, alla remissione sacramentale e alla struttura normativa che le conferisce senso. Il punto critico dell’operazione consiste allora nella riduzione del rito penitenziale a schema antropologico generale, alterato dalla sua realtà teologica e giuridica che lo rende irriducibile a modelli psicologici o comunicativi[7].
Il confessionale, infatti, non rappresenta semplicemente uno spazio di ascolto, ma un locus iuridicus nel quale si realizza una relazione qualificata tra penitente, ministro e ordinamento ecclesiale. La hotline artistica ne conserva l’involucro simbolico, ma ne altera radicalmente la funzione: il foro interno cede il posto alla scena pubblica, la riservatezza sacramentale viene sostituita dalla logica espositiva della performance, mentre il gesto assolutorio è ricondotto a un meccanismo di restituzione psicologica privo di qualsiasi efficacia propria[8]. Non si tratta, dunque, di una semplice variazione linguistica o di una libera citazione del repertorio religioso, ma di una vera riconversione semantica del rito, che ne muta la natura e ne consuma il significato attraverso la sua spettacolarizzazione.
Su questo terreno si innesta anche il problema della possibile rilevanza penalistica della condotta. La questione non va posta in termini sommari né affrontata con automatismi, ma non può neppure essere elusa. L’ordinamento italiano, pur avendo progressivamente ristretto l’ambito delle fattispecie a tutela del sentimento religioso, continua a prevedere forme di repressione delle condotte che si traducano in denigrazione pubblica di pratiche o simboli confessionali. Ne consegue che la trasposizione performativa del sacramento della penitenza, qualora assuma un significato di banalizzazione o di dileggio, potrebbe essere astrattamente scrutinata anche sotto il profilo del vilipendio della religione ex art. 403 c.p.[9] Naturalmente, il giudizio dipende dal concreto atteggiarsi della condotta e dal bilanciamento con la libertà di manifestazione artistica, ma il discrimine risiede precisamente nel passaggio dalla rielaborazione critica alla dissacrazione del simbolo religioso[10].
L’interesse del caso in oggetto si colloca, pertanto, in questo spazio di tensione tra libertà espressiva e tutela del sacro[11]. L’operazione artistica non si limita a impiegare un simbolo religioso come materiale culturale disponibile, ma interviene su una forma rituale centrale dell’esperienza cattolica, riutilizzandola in un contesto che ne neutralizza il significato proprio e ne altera la percezione pubblica. La cosiddetta ‘confessione’ proposta dalla hotline non costituisce, dunque, una variante secolarizzata del sacramento, bensì una costruzione estranea ad esso, che trae la sua capacità evocativa proprio dalla riconoscibilità del modello sacramentale che imita e insieme svuota.
In controluce, la vicenda consente di cogliere anche un profilo ulteriore, per certi versi paradossale: in una società fortemente secolarizzata, nella quale la dimensione di fede tende spesso a essere relegata ai margini dello spazio pubblico e privata di una piena centralità culturale, il fenomeno religioso non scompare, ma riemerge in forme indirette e soltanto rievocative del proprio significato originario. Ciò che non viene più assunto come esperienza vissuta e normativamente rilevante torna infatti come patrimonio simbolico disponibile, cui si attinge per conferire riconoscibilità e spessore comunicativo a operazioni orientate verso finalità diverse. Il sacro – pur decontestualizzato – continua dunque a operare come matrice di senso, sebbene riprogrammato secondo coordinate linguistiche e concettuali che ne trasformano profondamente la funzione e la portata[12].
Francesco Salvatore Rea
[1] Il progetto prevede che i partecipanti possano inviare le proprie confessioni tramite un numero telefonico gratuito o tramite WhatsApp. Le confessioni saranno ascoltate dallo stesso Cattelan, che selezionerà alcune tra le più significative per rispondere direttamente e invitare i partecipanti a un evento in streaming: la notizia è rinvenibile in https://www.repubblica.it/cultura/2026/04/01/news/maurizio_cattelan_intervista_nona_ora_arte-425256037/.
[2] Per studi sul tema si veda Andrea Vestrucci, Metalanguage and Revelation: Rethinking Theology’s Language and Relevance, in Logica Universalis, 4, 2019, p. 417 ss.
[3] Cfr. Bruno Fabio Pighin, Il sacramento della penitenza, in Idem, Diritto sacramentale, Marcianum Press, Venezia, 2006, p. 257 ss.
[4] Cfr. Gian Paolo Montini, La tutela penale del sacramento della penitenza. I delitti nella celebrazione del sacramento, in Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico (a cura di), Le sanzioni nella Chiesa. XXIII Incontro di Studio, Abbazia di Maguzzano – Lonato (Brescia), 1-5 luglio 1996, Ancora, Milano, 1997, p. 218 ss.
[5] Cfr. Congregazione per la Dottrina della Fede, Fondamenti e implicazioni teologiche del sacramento della riconciliazione, 4 dicembre 2019, consultabile in www.vatican.va. Per alcuni approfondimenti si veda Claudio Papale, Registrazione e divulgazione della confessione sacramentale, in Idem (a cura di), I delitti contro il sacramento della penitenza riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, Urbaniana University Press, Roma, 2016, p. 85 ss.
[6] Cfr. Jan van der Lans, Przemyslaw Jablonski, Religious Language Interpretation: A Social Psychological Approach, in Archive for the Psychology of Religion, 1, 1994, p. 208 ss.
[7] Cfr. Francesco Targonski, Il sacramento della penitenza in prospettiva antropologica, in Miscellanea Francescana, 3-4, 2015, p. 451 ss.
[8] Cfr. Leo B. Thomas, Sacramental Confession and Some Clinical Concerns, in Journal of Religion and Health, 4, 1965, p. 345 ss. Sul complesso rapporto tra foro interno ed esterno si rinvia a Peter Erdö, Foro interno e foro esterno nel diritto canonico, in Periodica de Re Canonica, 1, 2006, p. 3 ss.
[9] In tema si veda, ex multis, Angelo Licastro, Il “nuovo” volto delle norme penali a tutela del sentimento religioso nella cornice dei così detti “reati di opinione”, in Stato, Chiese e puralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2, 2020, p. 49 ss.
[10] La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che – ai fini della configurazione del reato di vilipendio – sia necessario che dai comportamenti possa evincersi un’offesa atta a costituire ingiuria per il credente e oltraggio ai valori etici posti alla base del fenomeno religioso: cfr. Corte di Cassazione, III Sezione Penale, 7 aprile 2015, n. 41044. Sul punto si veda, di recente, Fabio Balsamo, Recensire con toni sarcastici una funzione religiosa integra il delitto di vilipendio? Il caso del “TikToker” di Ravenna “Taylorismo”, in Diritto e Religioni – Sezione News, 2 aprile 2026.
[11] Cfr. Giuliana G. Carboni, Le forme di tutela della libertà artistica nel diritto comparato, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 1, 2019, p. 37 ss.
[12] Sul punto, evidenzia Maria d’Arienzo, Semiotica e pluralismo religioso nell’ordinamento giuridico italiano, in Diritto e Religioni, 2, 2025, p. 491, che «il passaggio da un sistema linguistico e concettuale all’altro [...] non sempre riesce a restituire pienamente l’intera gamma di sfaccettature di significato originario del fatto attraverso i propri costrutti sintattici e la propria terminologia [...]».


