Numero 2/2011FABIO FRANCESCHI Libertà della Chiesa e laicità dello Stato nell’insegnamento di Benedetto XVI
Numero 1/2011CARMELA VENTRELLA MANCINI La sinfonia di Sacerdotium e Imperium nei concilii generali e particolari dei secoli VI e VII
Nel discorso inaugurale dell’anno giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano del 14 marzo 2026[1] Papa Leone XIV ha delineato alcune rilevanti coordinate ermeneutiche relative alla funzione giurisdizionale che, pur maturate nel contesto proprio dell’ordinamento vaticano, appaiono idonee a proiettare i loro effetti sul piano più ampio della giustizia ecclesiale nel suo complesso. Tali indicazioni si collocano, del resto, in continuità con le riflessioni sviluppate nell’allocuzione rivolta al Tribunale della Rota Romana il 26 gennaio 2026[2], nella quale il Pontefice affronta il nesso tra accertamento giudiziale della verità, architettura processuale e responsabilità istituzionale degli operatori giuridici della Chiesa. Si tratta di una coerenza logica pienamente conforme alla natura peculiare dello Stato della Città del Vaticano[3] – funzionale a rendere effettiva la libertà e l’indipendenza della Santa Sede[4] – e al particolare rapporto che lega il suo ordinamento giuridico con quello canonico, laddove quest’ultimo costituisce prima fonte normativa e primo criterio interpretativo del diritto vaticano[5] come stabilito all’art. 1 della Legge n. LXXI del 2008 sulle fonti del diritto[6].
Letti in parallelo, i due interventi strutturano un paradigma in cui l’attività giurisdizionale non è riducibile a esercizio tecnico di applicazione normativa, ma si qualifica come funzione istituzionale ordinata alla determinazione della verità giuridica nel caso concreto, entro l’orizzonte teleologico della salus animarum. Ne discende una concezione del processo in cui la dimensione cognitivo-giuridica dell’accertamento fattuale e la finalità ecclesiale della giustizia non si configurano come poli antitetici, bensì risultano organicamente integrate in una procedura diretta alla tutela della dignità personale e alla salvaguardia della comunione ecclesiale[7].
Il cardine teorico di tale impostazione è la relazione portante tra verità, giustizia e carità, esplicitata mediante il richiamo alla formula paolina “veritatem facientes in caritate”. In questa prospettiva, la verità processuale non si risolve nell’esito convenzionale di una dialettica tra interessi contrapposti, né assume i tratti di una costruzione meramente formale o negoziale: si traduce, piuttosto, nel risultato di un’attività conoscitiva disciplinata dall’ordinamento, intrinsecamente orientata alla ricostruzione oggettiva dei fatti giuridicamente rilevanti secondo i criteri di razionalità probatoria propri del processo. In ragione di siffatta funzione epistemica, il processo canonico non è riconducibile soltanto a uno strumento di gestione di conflitti intersoggettivi, ma deve essere qualificato come il dispositivo istituzionale attraverso cui l’ordinamento realizza l’accertamento della verità giuridica nel caso concreto[8].
Nel discorso rivolto ai magistrati dello Stato della Città del Vaticano, Leone XIV richiama l’imparzialità dell’organo giudicante, la piena esplicazione del diritto di difesa, il confronto dialettico tra le parti e una durata della causa proporzionata alla sua complessità quali condizioni che fondano la legittimità dell’attività giurisdizionale. Non si tratta di semplici formalismi di natura tecnica, ma di presupposti che guidano la formazione della decisione, assicurando che essa maturi attraverso la verifica critica delle deduzioni delle parti e la valutazione degli elementi probatori acquisiti nel contraddittorio[9].
Tali parametri riprendono quanto affermato dal Pontefice nell’allocuzione alla Rota Romana, ove il contraddittorio viene qualificato come il metodo istituzionale dell’accertamento giudiziale in senso proprio. Il confronto dialettico in sede probatoria e il vaglio da parte del giudice delle risultanze istruttorie costituiscono momenti insostituibili di un procedimento cognitivo che non ammette surrogazione per via di presunzioni extraprocessuali né di anticipazioni valutative fondate su elementi non sottoposti a verifica processuale. In tale contesto, la presunzione di validità del matrimonio[10] e la presunzione di innocenza dell’indagato[11] svolgono una funzione di presidio affinché l’accertamento giudiziale non degeneri in ratifica di convincimenti pregiudiziali e la decisione costituisca l’esito di una verifica probatoria effettivamente compiuta in via endoprocessuale.
Di particolare incidenza è la precisazione di Leone XIV – in sede di discorso alla Rota Romana – relativa al processo matrimoniale canonico e, in particolare, al processus brevior coram Episcopo[12], introdotto da Papa Francesco con il motu proprio “Mitis Iudex Dominus Iesus”[13], in cui si chiarisce che l’apparente evidenza delle condizioni legittimanti l’attivazione del rito abbreviato non integra una presunzione sostanziale di nullità del vincolo matrimoniale. La qualificazione delle circostanze come “manifestamente evidenti”[14], come sancito al can. 1683 C.i.c., rileva esclusivamente sul piano processuale quale condizione di ammissibilità alla forma procedurale semplificata, senza che da ciò derivi alcuna deroga al paradigma cognitivo che governa l’accertamento giudiziale. Anche nel processus brevior, pertanto, la dichiarazione di nullità rimane subordinata alla verifica giudiziale senza dimenticare – si precisa – «che dovrà essere lo stesso processo dovutamente attuato a confermare l’esistenza della nullità o a determinare la necessità di ricorrere al processo ordinario»[15].
Siffatto passaggio argomentativo appare cruciale per disinnescare il pericolo, insito nella natura del processus brevior, di generare una sorta di anticipazione psicologica del giudizio, nella quale la concorde convinzione delle parti circa la nullità del matrimonio e l’apparente evidenza delle circostanze fattuali finiscono per produrre una inversione implicita del paradigma probatorio, sacrificato sull’altare di una fraintesa declinazione del connotato della brevità. L’identificazione tra brevità del procedimento ed efficienza dell’amministrazione della giustizia rischia, invero, di produrre una lettura riduttiva del principio di ragionevole durata, degradandolo a parametro meramente cronologico di valutazione dell’attività processuale[16]. La ragionevolezza del tempo del processo non si esaurisce, infatti, nella sua contrazione quantitativa, ma si misura in relazione alla complessità della fattispecie, alla profondità dell’accertamento istruttorio e all’effettiva possibilità per le parti di esercitare in modo pieno il diritto di difesa[17].
In tal guisa, vengono bilanciate le opposte tendenze che puntano da un lato, a trasformare il processo in mero strumento di regolarizzazione canonica di situazioni irregolari e dall’altro, a fraintendere la portata della presunzione di validità del matrimonio – assumendo l’indissolubilità a parametro esclusivamente conservativo in un criterio di giudizio anticipato – con il rischio di subordinare l’accertamento della verità alla salvaguardia strutturale del vincolo.
Il richiamo alla centralità della fase istruttoria si inscrive, peraltro, in una visione del processo come realtà istituzionale ove i diversi soggetti processuali cooperano, secondo ruoli giuridicamente determinati, alla ricostruzione della verità dei fatti che culmina in una decisione fondata su accertamento razionale e motivato[18]. L’appello alla responsabilità deontologica degli operatori della giustizia ecclesiale assume, perciò, un evidente rilievo sistematico, giacché la tensione verso la verità rappresenta il criterio ordinatore dell’intera attività processuale e richiede, da parte dei soggetti coinvolti, adeguata preparazione tecnico-giuridica e integrità morale affinché l’esercizio della difesa degli interessi di parte, pur pienamente legittimo nell’economia del processo, non si traduca nella manipolazione del materiale probatorio né in distorsioni dell’attività istruttoria o, in ultimo in fattispecie di abuso del processo[19].
In questa dinamica collaborativa, la posizione del giudice assume un ruolo di primaria importanza, laddove i requisiti di indipendenza e imparzialità costituiscono le condizioni istituzionali che presidiano la correttezza del procedimento cognitivo e la credibilità della decisione finale. La sentenza non incarna, così, un atto autoritativo avulso dal procedimento che la precede, bensì l’esito necessario di un percorso cognitivo regolato, nel quale la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti avvengono secondo criteri giuridicamente predeterminati[20]. Il parallelismo tra la struttura dialogica della sentenza canonica e l’indole sinodale della Chiesa si esprime non solo in senso analogico ma come corrispondenza biunivoca fondata su un comune substrato teologico: la concezione della verità come esito di un procedimento comunitario, radicata nella struttura trinitaria della rivelazione cristiana sul piano ecclesiologico, di cui il processo costituisce la traduzione sul versante giuridico[21], ergendosi a presidio della dignità del fedele come persona[22].
Gli interventi del Pontefice evidenziano, dunque, come sia nel processo canonico sia in quello vaticano non sia più tollerabile alcuna ambiguità in tema di rispetto delle garanzie procedurali: ogni scorciatoia in tal senso rappresenta non una semplificazione, ma una lesione della legalità stessa[23]. Il diritto di difesa non è una concessione dell’autorità, bensì un presidio strutturale indisponibile, che vincola l’esercizio della potestà giudiziale e ne condiziona la legittimità. Proprio nel rispetto dei crismi del “giusto processo”[24], infatti, si gioca la credibilità della Chiesa come istituzione, sia ab intra, nell’impegno ad essere coerente con la propria natura di speculum iustitiae, sia ad extra, nel raffronto con gli ordinamenti secolari rispetto ai quali il diritto canonico si è tradizionalmente posto come luminoso esempio di civiltà giuridica.
Francesco Salvatore Rea
[1] Leone XIV, Discorso di apertura dell’anno giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, 14 marzo 2026, in www.vatican.va.
[2] Leone XIV, Allocuzione al Tribunale della Rota Romana, 26 gennaio 2026, in www.vatican.va.
[3] Cfr. Maria d’Arienzo, The Lateran Treaty and the Hermeneutics of the Holy See Neutrality: The Final Defeat of the Papal State and the Roman Question, in Marshall J. Breger, Herbert R. Reginbogin (a cura di), The Vatican and Permanent Neutrality, Lexington Books, Lanham-Boulder-New York-London, 2022, pp. 39-59; Eadem, Indipendenza e centralismo. La nuova Legge fondamentale, in Il Regno. Attualità e documenti, 14, 2023, pp. 423-425.
[4] In tema si vedano Giuseppe Dalla Torre, Lezioni di diritto vaticano, 2° ed., Giappichelli, Torino, 2020; Juan Ignacio Arrieta, Corso di diritto vaticano, 2° ed., Edusc, Roma, 2022; Matteo Carnì, Il diritto vaticano. Profili sistematici e percorsi evolutivi. Vol. I. Primordia civitasis e funzione legislativa, Cacucci, Bari, 2024.
[5] Cfr. Geraldina Boni, L’‘ordinamento canonico’ come ‘primo criterio di riferimento interpretativo’ del diritto vaticano: una rilevanza crescente, in Jus-Online, 6, 2022, pp. 99-170.
[6] Benedetto XVI, Legge n. LXXI sulle fonti del diritto, 1° ottobre 2008, in AAS (Supplemento), 79, 2008, pp. 65-70. In argomento si rinvia a Juan Ignacio Arrieta, La nuova legge vaticana sulle fonti del diritto, in Ius Ecclesiae, 1, 2009, pp. 231-242.
[7] Sul punto, avverte Manuel Jesús Arroba Conde, Sviluppo in tema di tutela processuale dei diritti, in Il Diritto Ecclesiastico, 1-2, 2017, p. 29, come «l’assunzione dello strumento processuale da parte della Chiesa forma parte della c.d. ‘scelta per il Diritto’, concetto con il quale si esprime il precoce utilizzo del diritto nella comunità ecclesiale, per ritenerlo uno strumento, certamente umano, ma di aiuto a realizzare e annunciare la giustizia, aspirazione elevata, espressiva anch’essa di valori umani che una prospettiva evangelica autentica non altera, seppure possa arricchirli».
[8] La giustizia, afferma il Pontefice, «non può essere compresa soltanto nelle categorie tecniche del diritto positivo», ma «appare anche come esercizio di una forma ordinata di carità, capace di custodire e promuovere la comunione»: così Leone XIV, Discorso di apertura dell’anno giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, cit.
[9] Cfr. Geraldina Boni, Manuel Ganarin, Alberto Tomer, L’importanza del principio iura novit curia nello Stato della Città del Vaticano, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2, 2026, pp. 4-46.
[10] Cfr. Massimo Del Pozzo, I principi del processo di nullità matrimoniale, in Hector Franceschi, Miguel Ángel Ortiz (a cura di), Ius et matrimonium III. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico, Edusc, Roma, 2020, pp. 293-296.
[11] Cfr. Kenneth Pennington, Innocent until Proven Guilty: The Origins of a Legal Maxim, in The Jurist, LXIII (2003), 1, pp. 106-124.
[12] Cfr. Massimo del Pozzo, Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo, 2° ed., Pusc, Roma, 2021.
[13] Francesco, Lettera apostolica in forma di Motu proprio “Mitis Iudex Dominus Iesus”, 15 agosto 2015, in AAS, 107, 2015, pp. 958 970.
[14] Cfr. Paolo Bianchi, Questioni legate alla scelta della via processuale nel nuovo processo di nullità matrimoniale: la evidenza del motivo di nullità (can. 1683, 2° e art. 14 RP), in Quaderni di Diritto Ecclesiale, 4, 2019, pp. 448-507.
[15] Così Leone XIV, Allocuzione al Tribunale della Rota Romana, cit.
[16] Per alcune riflessioni sui rapporti tra brevità ed efficienza della giustizia si rinvia a Maria d’Arienzo, Zuckerberg e i nuovi rapporti tra diritto e religioni. A proposito di libertà di coscienza nell’era digitale, in Diritto e Religioni, 1, 2019, pp. 384-396.
[17] Sul tema Manuel Jesús Arroba Conde, Prova e difesa nel processo di nullità del matrimonio canonico. Temi controversi, EuPress-FTL, Lugano, 2008.
[18] Cfr. Roberto Poli, Logica e razionalità nella ricostruzione giudiziale dei fatti, in Rivista di Diritto Processuale, 2, 2020, pp. 515-547.
[19] Cfr. Manuel Jesús Arroba Conde, Corresponsabilità e diritto processuale canonico, in Apollinaris, 1-2, 2009, pp. 201-225.
[20] In tema si rinvia a Manuel Jesús Arroba Conde, La sentenza nel nuovo processo matrimoniale, in Arcisodalizio della Curia Romana (a cura di), Quaestiones selectae de re matrimoniali ac processuali, LEV, Città del Vaticano, 2018, pp. 213-230.
[21] Cfr. Manuel Jesús Arroba Conde, Diritto processuale canonico, 7° ed., Ediurcla, Roma, 2020, p. 223, ove si qualifica il contraddittorio come «la versione processuale del discernimento cristiano, dotando la decisione del giudice non solo di autorità giuridica (derivante dalla sua potestà) ma anche di autorità morale (derivante dalle garanzie procedimentali con cui la decisione si è formata».
[22] Sul tema della dignità si veda Dicastero per la Dottrina della Fede, Dichiarazione “Dignitas infinita” circa la dignità umana, 2 aprile 2024, in AAS, 116, 2024, pp. 589-590: «Una dignità infinita, inalienabilmente fondata nel suo stesso essere, spetta a ciascuna persona umana, al di là di ogni circostanza e in qualunque stato o situazione si trovi. Questo principio [...] si pone a fondamento del primato della persona umana e della tutela dei suoi diritti».
[23] In argomento si vedano Geraldina Boni, Manuel Ganarin, Alberto Tomer, La lesione dei principi di legalità penale e del giusto processo nell’ordinamento canonico. Quali ripercussioni nel diritto italiano?, Bologna University Press, Bologna, 2025.
[24] Cfr. Manuel Jesús Arroba Conde, Giusto processo e peculiarità culturali del processo canonico, Aracne, Roma, 2016.


