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Quaderno monografico n. 1GIAN PIERO MILANO La conformazione del diritto vaticano al diritto internazionale
(4 aprile 2026)
La sentenza della Corte Costituzionale n. 42 del 27 marzo 2026[1] affronta il delicato bilanciamento tra la tutela della libertà di coscienza del personale sanitario, la garanzia del principio di parità nell’accesso ai pubblici uffici e l’esigenza di assicurare l’effettività delle prestazioni sanitarie contemplate dalla legge n. 194 del 1978, collocandosi nel più ampio contesto delle tensioni tra protezione dei diritti fondamentali e autonomia legislativa regionale.
Il giudizio trae origine dall’impugnazione, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, dell’art. 2, comma 3, della legge della Regione Siciliana n. 23 del 5 giugno 2025[2]. Il ricorso si fonda su una precisa opzione ermeneutica della norma secondo cui quest’ultima, nel prevedere che le aziende sanitarie e ospedaliere garantiscano, nell’ambito delle “ordinarie” procedure selettive di reclutamento, la presenza di personale non obiettore nelle aree funzionali dedicate all’interruzione volontaria della gravidanza e, ove necessario, attivino procedure idonee a reintegrarlo, finirebbe per introdurre, sia pure implicitamente, forme di selezione riservate esclusivamente a tale categoria di operatori.
Una simile interpretazione, se confermata, comporterebbe l’introduzione di un requisito soggettivo ulteriore rispetto a quelli previsti dalla normativa statale, con possibili effetti discriminatori nei confronti dei candidati obiettori e rilevanti ripercussioni sui principi costituzionali che presidiano l’eguaglianza e l’accesso al pubblico impiego. Inoltre, la disposizione risulterebbe in contrasto con i principi fondamentali della legge n. 194 del 1978, che riconosce l’obiezione di coscienza in termini ampi, consentendone l’esercizio anche durante il rapporto di lavoro.
La Corte Costituzionale non esclude, in via preliminare, la plausibilità di tale lettura, rilevando come essa trovi un certo fondamento nel dato letterale della disposizione impugnata[3]. Tuttavia, la Corte afferma che, qualora questa fosse l’unica interpretazione possibile, la norma regionale dovrebbe essere dichiarata costituzionalmente illegittima. In tal caso, infatti, essa introdurrebbe una deroga non consentita al principio del pubblico concorso, invaderebbe la competenza riservata allo Stato in materia di determinazione dei principi fondamentali della sanità e si porrebbe in contrasto con l’impianto della legge n. 194 del 1978, che non contempla la possibilità di indire concorsi riservati ai soli non obiettori di coscienza. Non a caso, la Corte qualifica tale modalità di reclutamento come «ipotesi del tutto eccezionale all’interno dell’ordinamento statale», sottolineandone l’ammissibilità soltanto in presenza di un’espressa previsione legislativa statale.
Al fine di evitare tale esito, la Corte ricorre alla tecnica dell’interpretazione restrittiva «orientata alla conformità alla Costituzione», individuando una lettura alternativa che pone la disposizione «al riparo da tutti i vizi di illegittimità costituzionale denunciati». Secondo tale lettura, che è del resto sostenuta anche dalla Regione siciliana nell’atto di costituzione, l’art. 2, comma 3, della legge regionale n. 23 del 2025 non altera le modalità di accesso al pubblico impiego, che restano aperte e indifferenziate, ma si limita a stabilire un vincolo organizzativo interno alle aziende sanitarie e ospedaliere, volto a garantire la funzionalità delle aree dedicate all’interruzione volontaria della gravidanza. In questa prospettiva, la qualificazione di “non obiettore” assume rilevanza esclusivamente nella fase di assegnazione interna del personale, senza tradursi in un requisito selettivo idoneo a comprimere la libertà di coscienza dell’operatore né a imporre una anticipazione del suo esercizio al momento dell’assunzione.
Del resto, la mera previsione di concorsi “riservati” non garantirebbe da sola l’effettiva erogazione del servizio, considerando che anche il personale assunto tramite procedure selettive ordinarie potrebbe successivamente dichiarare l’obiezione di coscienza, rendendo inefficace ogni limitazione preventiva basata esclusivamente sul requisito della non obiezione.
Sul piano operativo, la decisione segna quindi un importante spostamento del baricentro dell’azione pubblica, orientandola verso modelli organizzativi e gestionali flessibili che consentano di conciliare il diritto alla salute della donna con il diritto all’obiezione di coscienza. L’effettività delle prestazioni sanitarie non può essere perseguita attraverso la selezione ex ante del personale sulla base delle convinzioni individuali, ma deve essere assicurata mediante strumenti organizzativi quali la mobilità interna, il ricorso a forme di collaborazione convenzionale, la programmazione dei turni e, più in generale, modelli dinamici di gestione delle risorse umane, capaci di garantire un adeguato bilanciamento tra obiettori e non obiettori. In tal modo, l’amministrazione sanitaria è chiamata a dare attuazione concreta al contemperamento tra diritti fondamentali, rafforzando la propria dimensione funzionale e pubblicistica.
L’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 42 del 2026 è destinato a incidere in modo significativo anche sulla valutazione di legittimità dei bandi di concorso riservati ai soli medici non obiettori di coscienza, quand’anche adottati da aziende sanitarie su impulso o previa autorizzazione regionale. In tale quadro si inserisce il caso dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma, emblematico del ricorso a procedure selettive finalizzate a garantire la presenza di personale non obiettore nei servizi di interruzione volontaria della gravidanza, ma al contempo esposto alle criticità evidenziate dalla Corte con riferimento al rispetto dei principi costituzionali in materia di accesso al pubblico impiego[4].
In conclusione, la sentenza n. 42 del 2026 della Corte Costituzionale assume un rilievo sistemico di particolare rilevanza, in quanto riafferma la centralità del principio concorsuale, definisce con rigore i limiti dell’intervento del legislatore regionale e individua nell’organizzazione dei servizi pubblici lo strumento privilegiato per assicurare l’effettività dei diritti senza alterarne il reciproco bilanciamento.
Caterina Gagliardi
[1] Il testo della sentenza può leggersi in https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/42.
[2] L.R. 5 giugno 2025, n. 23. Norme in materia di sanità, art. 2, comma 3: «Le Aziende sanitarie e ospedaliere, nell’ambito delle ordinarie procedure selettive di reclutamento già previste nei piani triennali dei fabbisogni di personale, dotano le aree funzionali di cui al comma 1 di idoneo personale non obiettore di coscienza. Qualora le Aziende sanitarie e ospedaliere, per effetto della cessazione dei rapporti di lavoro o di successiva obiezione da parte del personale reclutato ai sensi del presente comma, rimangano prive di personale non obiettore, le stesse avviano procedure idonee a reintegrare le aree funzionali del personale non obiettore, nei limiti delle disponibilità delle piante organiche, entro 120 giorni dalla data della presentazione della dichiarazione di obiezione o della cessazione del rapporto di lavoro».
[3] In tal senso, la Corte precisa che «tale interpretazione, che non è smentita dai lavori preparatori, potrebbe trovare in effetti conforto nell’utilizzo del modo indicativo “dotano” nel primo periodo della disposizione impugnata, che sembrerebbe prevedere l’assunzione di personale non obiettore e, quindi, fare riferimento, a un reclutamento in sede di selezione concorsuale, e nella previsione del secondo periodo, che discorre di personale “reclutato ai sensi del presente comma”.
[4] Mi permetto di rinviare a Caterina Gagliardi, Eguaglianza delle libertà e obiezione di coscienza all’aborto, in Diritto e Religioni, 1, 2018, pp. 187-198.


