Numero 2/2025VALENTINA BARTOLUCCI La pace come regola: un’analisi dei documenti ufficiali del Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae (CCEE)
Numero 2/2025GIUSEPPE D’ANGELO Tradizione e innovazione, continuità e frattura. L’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto in transizione perenne
RIASSUNTO
La legge 222/1985, di derivazione concordataria, ha riformato profondamente la disciplina degli enti ecclesiastici e del sostentamento del clero, garantendo maggiore autonomia alla Chiesa cattolica e tutelando la libertà religiosa istituzionale. In particolar modo, l’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto nasce nel diritto canonico e ottiene personalità giuridica civile mantenendo finalità di religione o culto. Con la Riforma del Terzo Settore, gli enti ecclesiastici possono creare un “Ramo” Terzo Settore o Impresa Sociale per attività di interesse generale, mantenendo però la propria identità canonica. Il patrimonio destinato al Ramo è separato contabilmente ma resta soggetto ai controlli canonici per gli atti di straordinaria amministrazione. Il Ramo TS/IS è uno strumento utile ma non obbligatorio, la cui adozione è da valutare caso per caso. I controlli canonici hanno rilevanza civile e verrebbero bene con la creazione di enti veicolo civili. La legge 222/1985 continua a garantire equilibrio tra libertà religiosa e esigenze dello Stato. L’ente ecclesiastico rimane un istituto attuale e funzionale, purché amministratori e consulenti ne conoscano bene la disciplina.
PAROLE CHIAVE
Enti ecclesiastici; Riforma del Terzo Settore; Ramo del Terzo Settore; controlli canonici


