Numero 2/2025FABIO VECCHI Recensione a ANDREA MICCICHÈ, Il diritto ecclesiastico coloniale italiano. Esperienze di pluralismo culturale e religioso tra legislazione, giurisprudenza e dottrina nei territori d’oltremare (1869-1945), ESI, Napoli, 2024, pp. 388
Numero 2/2025PATRICK VALDRINI Recensione a LUIS NAVARRO, Il soffio sulla terra. Studi su diritto ecclesiale e aggregazioni, a cura di Pierpaolo Cilla, EDUSC, Roma, 2024, pp. 314 (Pontificia Università della Santa Croce. Facoltà di diritto canonico. Subsidia canonica 48, Studi)
RIASSUNTO
Il legislatore italiano riconduce l’esercizio dell’autodeterminazione sanitaria all’acquisto della capacità di agire, per cui l’infradiciottenne non può autonomamente decidere il contenuto della relazione di cura. Poiché sono chiamati a prestare il consenso i rappresentanti legali del minore, un problema di particolare importanza concerne la somministrazione di terapie salvavita, rifiutate dalla persona minore di età, capace di discernimento, in quanto contrarie a regole imperative inerenti al culto osservato. A fronte di una valutazione negativa circa l’effettiva capacità del minore di decidere della propria salute, se si imponesse l’intervento terapeutico religiosamente interdetto, ciò potrebbe condurre allo stravolgimento del contesto valoriale in cui si è svolto fino ad allora il percorso di vita del paziente infradiciottenne, con conseguenze emotivamente (ma non solo) devastanti per quest’ultimo. L’ordinamento, perciò, è tenuto a farsi carico della necessità di soddisfare le esigenze manifestate dall’individuo secondo il credo praticato e, al contempo, di rispettare i principî fondamentali dello Stato, ad esempio tramite, il ricorso alla c.d. medicina interculturale, la quale consentirebbe di preservare il benessere psicologico di chi è soggetto alla relazione di cura.
PAROLE CHIAVE
Minore; autodeterminazione sanitaria; capacità di agire; medicina interculturale


