Numero 2/2011FABIO FRANCESCHI Libertà della Chiesa e laicità dello Stato nell’insegnamento di Benedetto XVI
Numero 1/2011CARMELA VENTRELLA MANCINI La sinfonia di Sacerdotium e Imperium nei concilii generali e particolari dei secoli VI e VII
(8 ottobre 2025)
La Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio “Coniuncta Cura”[1] di Papa Leone XIV apporta una significativa modifica al sistema finanziario della Santa Sede, attraverso la riproposizione del concetto di «corresponsabilità nella communio», enunciato nella Costituzione Apostolica “Praedicate Evangelium” sulla riforma della Curia Romana[2]. Il provvedimento si inserisce all’interno di un solco riformatore – iniziato con Benedetto XVI[3] e proseguito con Francesco[4] – che risponde all’esigenza di controllo, trasparenza e corretta gestione dei flussi finanziari, emersa a seguito di alcuni scandali economici che hanno interessato, negli ultimi anni, la Santa Sede e lo Stato della Città del Vaticano[5].
La novità principale consiste nell’abrogazione del “Rescriptum ex Audientia” del 23 agosto 2022, intitolato “Istruzione sull’Amministrazione e gestione delle attività finanziarie e della liquidità della Santa Sede e delle Istituzioni collegate con la Santa Sede”[6] che, di fatto, istituzionalizzava un accentramento presso lo IOR (Istituto per le Opere di Religione)[7] della liquidità e della gestione degli investimenti finanziari della Curia Romana e delle Istituzioni collegate. Con il nuovo provvedimento, tale monopolio viene superato: in particolare, l’APSA (Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica)[8] torna a rivestire il ruolo di soggetto istituzionalmente primario e operativo, deputato alla gestione degli investimenti, mentre lo IOR assume una posizione operativa preferenziale, ma non vincolante. La norma specifica, infatti, al n. 3 che l’APSA «generalmente fa uso» dello IOR, a meno che gli organi competenti, come stabilito dagli statuti del Comitato per gli Investimenti, non ritengano più efficiente o conveniente il ricorso a intermediari finanziari stabiliti in altri Stati[9].
In prospettiva pratica, tale cambiamento si traduce in una maggiore flessibilità operativa e una possibile internazionalizzazione nella gestione finanziaria, con l’adozione di criteri di efficienza e convenienza economica tipici delle best practices del diritto finanziario comparato[10], proiettando – in un’ottica esogena – quanto già sedimentato in prospettiva di collaborazione interna tra i Dicasteri tra loro e con le diverse Chiese particolari[11]. È un’apertura che riecheggia modelli presenti nelle strutture finanziarie di altre istituzioni religiose complesse, come le diocesi degli Stati Uniti, dove la gestione del patrimonio viene spesso affidata a gestori professionali, esterni ma sottoposti a vincoli etici e statutari stringenti[12]
Il recente provvedimento sembra, dunque, presentare profili di elevato interesse che intersecano sia questioni eminentemente economico/finanziarie sia aspetti di diritto canonico.
Dal primo punto di vista, può notarsi una ridefinizione degli equilibri interni della governance economica della Santa Sede. Il Motu Proprio, infatti, mira a un rafforzamento del principio di corresponsabilità[13], inserendosi nella visione ecclesiologica che concepisce la gestione delle risorse come espressione di un servizio coordinato in attuazione della missione ecclesiale. Le attività di investimento finanziario, in particolare, devono rispettare le disposizioni stabilite dal Comitato per gli Investimenti, e la politica di investimento approvata. Questo comporta che le competenze non siano accentrate, ma distribuite in un sistema a carattere sussidiario[14] dove gli organi – APSA, IOR, Comitato per gli Investimenti – sono chiamati ad agire in sinergia, ciascuno secondo la propria funzione, ma con una responsabilità ‘partecipata’[15]. Tale approccio, pur richiedendo una maggiore complessità nella definizione dei processi decisionali, può portare a una migliore accountability interna ed esterna[16], soprattutto se accompagnato da trasparenza nelle deliberazioni e nei criteri adottati in conformità anche agli standard internazionali[17].
In una lettura comparata, “Coniuncta Cura” sembra non costituire una inversione di rotta rispetto allo stile sinodale delle riforme varate da Papa Francesco[18], bensì – in continuità logica con tale spirito – porsi in coerenza con un trend globale nelle istituzioni ecclesiastiche e non-profit: la tensione tra controllo interno e apertura ai mercati. Non attraverso un semplice rimpasto istituzionale, ma mediante un’evoluzione nel rapporto tra etica, diritto e finanza, peraltro già sollecitata dal Magistero in più occasioni[19]. Esso si inserisce in una dinamica globale in cui le istituzioni religiose con ampie disponibilità patrimoniali sono chiamate a bilanciare la loro identità morale con le esigenze di sostenibilità finanziaria e produttività economica. In questo senso, il Motu Proprio sembra ispirarsi a una concezione ecclesiologica ostativa a forme di accentramento, privilegiando invece la cooperazione ordinata e solidale, in una sorta di trasposizione in campo economico dei principi teorici che informano la sinodalità.
La possibilità di ricorrere a operatori esterni porta con sé, tuttavia, non solo opportunità, ma anche rischi giuridici da non sottovalutare: ad esempio, questioni di conformità con normative sovranazionali, problematiche di antiriciclaggio[20], responsabilità per errata valutazione dei rischi[21], o ancora la necessità di meccanismi di vigilanza rafforzata[22], da filtrare comunque attraverso l’architettura normativa già operante in materia di crimini finanziari e di relativa estensione giurisdizionale agli organi vaticani[23]. Ancora, potrebbe doversi fronteggiare la possibilità di un controllo giuridico sui margini decisori lasciati al Comitato per gli Investimenti, in presenza di criteri generici come quelli di “efficienza” e “convenienza” – quasi interpretabili come clausole generali[24] – e di assenza di specificazione circa gli organi deputati a vigilare su tale attuazione. Il che potrebbe condurre al rischio di frammentazione o di un possibile conflitto di competenze: con più attori operanti, occorreranno procedure di coordinamento solide e adeguatamente strutturate.
A tal proposito, non è infrequente che gli enti religiosi – in particolar modo operanti nel terzo settore[25] –stabiliscano negli statuti o regolamenti interni (board, comitato investimenti, organi di vigilanza)[26] la composizione, le competenze, le procedure decisionali, includendo criteri etici per l’investimento (screening ESG, esclusione di settori controversi), nonché un rapporto annuale e una disclosure pubblica degli investimenti, dei rischi assunti, performancerispetto a benchmark, spesso audit esterni[27].
Al contrario, il Motu Proprio “Coniuncta Cura” fa riferimento esplicito agli statuti del Comitato per gli Investimenti e alla Politica di investimento approvata, non entrando però dettagliatamente nel merito degli eventuali criteri ESG o settori esclusi, lasciando libera interpretazione sugli elementi di efficienza e convenienza, né menzionando esplicitamente obblighi di disclosure esterna o report di sostenibilità, basandosi, di fatto, sulla normativa vigente in materia di trasparenza economica[28]. Operare tramite soggetti terzi (banche d’investimento, fondi, società di gestione del risparmio), dunque, imporrà la predisposizione di una regolamentazione contrattuale sofisticata, con l’utilizzo di clausole di responsabilità, obblighi etici, trasparenza, rendicontazione e verifiche periodiche, facendo uso anche del potere di vigilanza di autorità presenti tra le Istituzioni collegate alla Santa Sede, come l’ASIF (Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria)[29].
Sul piano strettamente canonistico, il provvedimento in esame rappresenta anche una presa di posizione interpretativa rispetto alla “Praedicate Evangelium”, chiarendo che l’uso dello IOR, pur indicato come canale strumentale nella costituzione apostolica, non è da intendersi come vincolo giuridico assoluto. Il Motu Proprio, come atto normativo unilaterale del Pontefice, esercita qui il suo pieno valore derogatorio, affermando la supremazia dell’utilità concreta rispetto a una rigida osservanza formale, in piena attuazione delle tecniche di flessibilità proprie dell’ordinamento canonico[30]. In particolare, l’art. 219, n. 3, della Praedicate Evangelium indica che le attività finanziarie debbano essere svolte «attraverso l’attività strumentale dello IOR».
Il nuovo provvedimento, pur rispettando questa indicazione, la interpreta in modo non esclusivo: si considera, cioè, che l’utilizzo dello IOR non sia obbligatorio, bensì ordinario ma derogabile, a differenza del Rescriptum abrogato che forniva una interpretazione in senso estensivo dell’art. 219, n. 3, attribuendo allo IOR una competenza esclusiva per deposito, gestione e mobilizzazione del patrimonio mobiliare e della liquidità delle istituzioni connesse alla Santa Sede.
In sintesi, il Motu Proprio “Coniuncta Cura” sembra aprire la strada a una stagione di maggiore articolazione e responsabilizzazione nella gestione delle risorse economiche della Santa Sede e delle Istituzioni collegate. La vera sfida sarà assicurare che l’equilibrio tra pluralità di soggetti, le esigenze di efficienza e il rispetto delle finalità ecclesiali sfocino – attraverso l’uso di strumenti giuridici precisi e la sinergia degli operatori economici in campo – in un modello virtuoso di buon governo ispirato ai princìpi del diritto canonico e alle esigenze della realtà contemporanea.
FRANCESCO SALVATORE REA
[1] Cfr. LEONE XIV, Litterae Apostolicae Motu Proprio Datae “Coniuncta Cura”, 6 ottobre 2025, in L’Osservatore Romano, 6 ottobre 2025.
[2] Cfr. FRANCESCO, Costituzione Apostolica “Praedicate Evangelium” sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa e al Mondo, 19 marzo 2022, in Acta Apostolicae Sedis, 114, 2022, pp. 375-455. Sul punto, cfr. MANUEL GANARIN, La riforma della Curia Romana nella Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium di Papa Francesco. Osservazioni a una prima lettura, in Il Diritto Ecclesiastico, 1-2, 2022, pp. 271-310; KURT MARTENS, Curia semper reformanda: Continuity and Innovation in the Apostolic Constitution Praedicate Evangelium, in CLSA Proceedings, 84, 2022, pp. 330-395.
[3] Cfr. BENEDETTO XVI, Litterae Apostolicae Motu Proprio Datae “La Sede Apostolica”, 30 dicembre 2010, in Communicationes, 43, 2011, pp. 17-23.
[4] Cfr. FRANCESCO, Litterae Apostolicae Motu Proprio Datae “La promozione”, 8 agosto 2013, in Acta Apostolicae Sedis, 105, 2013, pp. 811-814.
[5] Per una panoramica sul punto si rinvia ad ANDREA BETTETINI, Considerazioni introduttive alla nuova normativa vaticana in materia finanziaria, in Banca, borsa e titoli di credito, 2, 2014, pp. 363-368.
[6] Cfr. FRANCESCO, Rescriptum ex Audientia SS.mi “Istruzione sull’Amministrazione e gestione delle attività finanziarie e della liquidità della Santa Sede e delle Istituzioni collegate con la Santa Sede”, 23 agosto 2022, in www.vatican.va.
[7] Sul punto, cfr. FRANCESCA OLIOSI, La controversa natura dello IOR, tra ente ecclesiastico, vaticano e civile, in Il Diritto Ecclesiastico, 3-4, 2016, pp. 463-490. Per ampi riferimenti sull’assetto finanziario vaticano si rimanda a GIUSEPPE DALLA TORRE, Lezioni di diritto vaticano, Giappichelli, Torino, 20202.
[8] Cfr. MAURO RIVELLA, L’APSA nella riforma economica della Curia Romana, in Ius Missionale, 1, 2015, pp. 59-65.
[9] Cfr. LEONE XIV, Litterae Apostolicae Motu Proprio Datae “Coniuncta Cura”, cit., n. 3.
[10] Cfr. MARC J. EPSTEIN, Making Sustainability Work. Best Practices in Managing and Measuring Corporate Social, Environmental and Economic Impacts, Routledge, Londra, 2018, spec. p. 38 ss.
[11] Secondo MARIA D’ARIENZO, Conversione missionaria della Chiesa e riforma della Curia Romana. Brevi note introduttive, in MARIA D’ARIENZO, MARIO FERRANTE, ANTONIO INGOGLIA (a cura di), Curia Romana e Governo della Chiesa tra riformismo e tradizione. Supplemento alla Rivista Diritto & Religioni, n. 2-2023. Quaderno monografico n. 5, Pellegrini Editore, Cosenza, 2023, p. 15, tale collaborazione esprime «l’esigenza, imposta dall’indole peculiare della societas fidelium, di attuare una governance ecclesiastica [...] basata sulla consultazione e sul dialogo diretto con le autorità di diverso livello nelle decisioni che le riguardano, in armonia con l’interesse generale della Chiesa ed il bonum publicum».
[12] Cfr. RODGER L. BRANNAN, The Catholic Church in the United States and the Challenge of Financial Disclosure and Transparency,
in Academy of Business Journal, 2, 2013, pp. 1-19.
[13] Cfr. GERALDINA BONI, (voce) Corresponsabilidad eclesial, in ANTONIO VIANA, JORGE OTADUY, JAVIER SEDANO (a cura di), Diccionario general de derecho canónico, vol. II, Aranzadi, Pamplona, 2012, pp. 778–785.
[14] Cfr. GERALDINA BONI, Corresponsabilità e sussidiarietà nella Chiesa, in Archivio Giuridico “Filippo Serafini”, 4, 2004, pp. 497575.
[15] L’espressione ‘responsabilità partecipata’ è ripresa da MARIA D’ARIENZO, Il concetto giuridico di responsabilità. Rilevanza e funzione nel diritto canonico, Pellegrini Editore, Cosenza, 2012, p. 180, ad avviso della quale tale concetto sembra più calzante rispetto a quello di ‘corresponsabilità’, perché «più confacente a rappresentare il principio della “diversità di ministero nell’unità di missione” all’edificazione della Chiesa, derivante dalla responsabilità battesimale dei fedeli [...]». Si tratta di un’accezione coerente con quell’idea di responsabilità in senso attivo, «quale realizzazione di un impegno che si assume e a cui si è, tuttavia, nel contempo obbligati» (Ivi, p. 154).
[16] Cfr. JESÚS MIÑAMBRES, Rilevanza canonica dell’accountability degli amministratori di beni ecclesiastici, in Ius Ecclesiae, 1, 2019, pp. 135-149.
[17] In tal senso, si veda JOHN P. BEAL, Accountability and Transparency According to Canon and International Law: A Human Rights Perspective, in Periodica de Re Canonica, 3/4, 2020, pp. 505-526.
[18] Cfr. COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa, 2 marzo 2018, in Communicationes, 50, 2018, pp. 180-236. In argomento si rinvia, ex plurimis, a CARLO FANTAPPIÈ, Metamorfosi della sinodalità. Dal Vaticano II a Papa Francesco, Marcianum Press, Venezia, 2023.
[19] Si veda, ad es., CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE - DICASTERO PER IL SERVIZIO DELLO SVILUPPO UMANO INTEGRALE, Oeconomicae Et Pecuniariae Quaestiones. Considerazioni per un discernimento etico circa alcuni aspetti dell’attuale sistema economico-finanziario, 6 gennaio 2018, in www.vatican.va.
[20] Cfr. ALESSIO SARAIS, La valutazione di Moneyval nei confronti della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano in materia di lotta contro il riciclaggio dei capitali ed il finanziamento del terrorismo, in Il Diritto Ecclesiastico, 1-2, 2012, pp. 209-224.
[21] Sul punto, cfr. EVANGELIOS VASILEIOU, Inaccurate Value at Risk Estimations: Bad Modeling or Inappropriate Data?, in Computational Economics, 59, 2022, pp. 1155-1171.
[22] Cfr. MAMOUN YASSIN SHAKATREH, MARWAN MOHAMED ABU ORABI, BELAL RABAH TAHER SHAMMOUT, The Role of Financial Vigilance in Predicting Possible Financial Distress Among Foreign Banks, in Journal of Management Information and Decision Sciences, 5, 2021, pp. 1-18
[23] Cfr. FRANCESCO, Litterae Apostolicae Motu Proprio Datae “Ai nostri tempi”, 11 luglio 2013, in Acta Apostolicae Sedis, 105, 2013, pp. 651-653.
[24] In tema si veda PAOLO MONTALENTI, Nuove clausole generali nel diritto commerciale tra civil law e common law, in Osservatorio del diritto civile e commerciale, 1, 2015, pp. 133-152.
[25] Sul punto si veda ANTONIO GUARINO (a cura di), Enti religiosi e riforma del non profit, Jovene, Napoli, 2020.
[26] Cfr. ANTONIO FUCCILLO, Gli enti religiosi nel «terzo settore» tra la nuova impresa sociale e le società di benefit, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2, 2018, pp. 341-366.
[27] Si veda, ad esempio, la EVANGELISCHE KIRCHE IN DEUTSCHLAND, la Chiesa protestante di Germania, che ha pubblicato linee guida dettagliate per un Ethically‑Sustainable Investment (Investimento etico‑sostenibile) che includono parametri ecologici, sociali e di equità intergenerazionale (Sustainable, Socially Compatible And Intergenerationally Equitable). Le linee guida definiscono criteri ESG (Environmental, Social, Governance) da includere nelle decisioni di investimento, non solo come valutazione post‑factum, ma come parte integrante della politica di investimento (in https://www.ekd.de/en/guideline-for-ethically-sustainable-investment1591.htm).
[28] Cfr. FRANCESCO, Litterae Apostolicae Motu Proprio Datae “Sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano”, 1 giugno 2020, in Communicationes, 52, 2020, pp. 24-65. Sull’argomento si veda PIERLUIGI CONSORTI, La nuova trasparenza bancaria vaticana nel cono d’ombra dell’IOR, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2011.
[29] Il 5 dicembre 2020 Papa Francesco, con un Chirografo, ha cambiato in ASIF la precedente denominazione dell’AIF, istituita da Benedetto XVI con il già citato Motu Proprio “La prevenzione”, a seguito della partecipazione della Santa Sede al gruppo Moneyval del Consiglio d’Europa e alla progressiva implementazione dei presidi in materia di antiriciclaggio, contrasto
del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Il testo è consultabile in www.vatican.va.
[30] Cfr. HELMUTH PREE, Le tecniche canoniche di flessibilizzazione del diritto: possibilità e limiti ecclesiali di impiego, in Ius Ecclesiae, 2, 2000, pp. 375-418.