Numero 1/2025DANIELE ARRU Ancora sul Concordato di Sutri (9 febbraio 1111)
Numero 1/2025BRIGITTA MARIECLAIRE CATALANO Pellegrinaggi e accesso ai luoghi di culto. Diritti religiosi e questioni di genere
RIASSUNTO
Qualora due festività liturgiche di alto rango coincidano nello stesso giorno (occurrentia), le norme della Chiesa in materia di calendario prevedono disposizioni secondo cui una delle due è trasferita ad un altro giorno. Ciò che a prima vista sembra una questione più che marginale, con rilevanza al massimo liturgica, può avere conseguenze non solo di natura morale ma, talvolta, anche in termini di diritto del lavoro, in particolare quando riguarda uno dei giorni de praecepto di cui al can. 1246 § 1. L’articolo tratta gli interventi specifici con cui le autorità della Chiesa hanno risolto, nella storia e anche recentemente, tali situazioni particolari e, infine, evidenzia alcune domande che ne potrebbero sorgere in occasione di prossime occurrentiae, non da ultimo in considerazione dell’attuazione che il diritto vaticano del lavoro da al prescritto del can. 1247.
PAROLE CHIAVE
Calendario della Chiesa; trasferimento di feste; precetto festivo; diritto vaticano del lavoro