NEWSITALIA La visita scolastica al Centro Culturale Islamico di Susegana: attività educative interculturali, laicità e tutela dei minori (Désirée Pappalardo)
Numero 1/2025Giurisprudenza e legislazione internazionale
(7 luglio 2025)
Nella prestigiosa cornice istituzionale di Palazzo Chigi si è svolta, il 26 giugno 2025, la cerimonia ufficiale per la firma della modifica dell’intesa tra la Repubblica Italiana e la Chiesa Apostolica in Italia, stipulata originariamente il 4 aprile 2007 e approvata con legge 30 luglio 2012, n. 128.
A rappresentare il Governo è stato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, On. Alfredo Mantovano, affiancato dal Senatore Lucio Malan. Per la Chiesa Apostolica erano presenti il Presidente Emanuele Frediani e una delegazione ufficiale, della quale ha fatto parte anche la Prof.ssa Ludovica Decimo, professore associato di diritto ecclesiastico e canonico presso l’Università degli Studi di Sassari, in qualità di consulente legale della confessione religiosa.
I lavori preparatori per la definizione del nuovo testo pattizio sono stati curati dalla Commissione per le intese con le confessioni religiose e per la libertà religiosa, presieduta dalla Prof.ssa Geraldina Boni, che ha guidato il processo di revisione e confronto tra le parti, in stretta collaborazione con gli uffici ministeriali e i rappresentanti della Chiesa Apostolica.
La modifica dell’intesa riflette l’evoluzione dell’identità organizzativa e delle esigenze pastorali della confessione, introducendo alcune importanti novità. È stata aggiornata la competenza dell’organo confessionale preposto alla nomina e la cessazione dei ministri di culto (art. 2, comma 1) e alla designazione degli incaricati che si occupano delle richieste relative al fatto religioso (art. 9, comma 1). Tali funzioni sono ora attribuite al Team Apostolico, in conformità al nuovo testo della Costituzione Apostolica, che ha modificato nel 2024 l’ordinamento interno della Chiesa.
È stato introdotto l’art. 2-bis, che disciplina l’attività missionaria internazionale e la mobilità transnazionale dei ministri di culto. In un contesto mondiale segnato da guerre e crisi, i missionari apostolici della Chiesa Apostolica in Italia hanno negli ultimi anni intensificato il loro operato, sia sul territorio nazionale che all’estero. Il loro impegno si concentra sull’assistenza umanitaria e spirituale alle comunità vulnerabili, mediante momenti di preghiera, supporto psicologico e distribuzione di beni essenziali, talvolta in sinergia con progetti di altre confessioni. Nei territori colpiti da conflitti, la loro presenza si traduce in azioni di sostegno diretto: gestione di centri di accoglienza, distribuzione di aiuti di prima necessità e promozione di iniziative di dialogo e riconciliazione.
Il primo comma dell’art. 2-bis sancisce che la Chiesa Apostolica in Italia fa parte di una rete globale di organizzazioni religiose che condividono la medesima ispirazione evangelica, pentecostale e apostolica. Tale comunione spirituale e organizzativa si traduce in una collaborazione operativa con missionari stranieri, i quali contribuiscono concretamente allo svolgimento delle attività pastorali e assistenziali sul territorio italiano. Il secondo comma evidenzia la dimensione internazionale della missione apostolica: la Chiesa coordina iniziative evangeliche e umanitarie in numerosi Paesi esteri e provvede anche alla formazione teologica e pastorale dei ministri di culto stranieri attraverso gli Istituti riconosciuti di cui all’art. 11. Il terzo comma chiarisce che l’ingresso e il soggiorno dei missionari stranieri in Italia avviene nel rispetto della normativa nazionale e dell’Unione Europea in materia di immigrazione e libertà religiosa.
Si è inoltre proceduto alla riformulazione dell’art. 11, relativo alla formazione teologica e al riconoscimento dei titoli di studio rilasciati da Istituti della Chiesa Apostolica dotati di personalità giuridica in Italia. La nuova formulazione amplia e rafforza la legittimità e l’efficacia giuridica di tali titoli, valorizzando l’accreditamento istituzionale degli enti formativi e garantendo chiarezza sul livello degli studi e sugli standard di accesso. Si tratta di un aggiornamento che rafforza la spendibilità accademica e istituzionale dei titoli teologici apostolici, in un’ottica di maggiore trasparenza e riconoscibilità sia interconfessionale che internazionale.
È stata infine approvata la revisione dell’art. 24, relativo alla ripartizione della quota dell’otto per mille del gettito IRPEF. Al primo comma sono state ampliate le finalità di utilizzo di tali somme da parte della Chiesa Apostolica: accanto agli interventi sociali, culturali e umanitari (anche all’estero), già previsti nella versione precedente, la nuova disposizione consente ora l’impiego delle risorse anche per il mantenimento dei ministri di culto (stipendi, sostegno, previdenza) e per la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto. Tali misure permettono alla Chiesa di sostenere l’attività pastorale ordinaria anche nei contesti economicamente svantaggiati e di garantire a tutte le comunità locali spazi idonei per l’esercizio del culto.
Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, la Chiesa Apostolica in Italia ha dichiarato, al comma 3, di voler partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente alle finalità indicate nel comma 1.
Queste disposizioni segnano un importante passo verso una piena attuazione della libertà religiosa, in quanto riconoscono non soltanto la dimensione spirituale e dottrinale della missione della Chiesa Apostolica in Italia, ma anche le sue esigenze materiali, organizzative e strutturali.
Va tuttavia precisato che, ai sensi dell’art. 8, comma 3, della Costituzione, le modifiche concordate acquisteranno efficacia solo a seguito della loro approvazione mediante legge da parte del Parlamento.
La modifica dell’intesa tra lo Stato e la Chiesa Apostolica in Italia costituisce in ogni caso un esempio virtuoso di dialogo istituzionale e di evoluzione del diritto pattizio. Essa testimonia la capacità delle fonti negoziate di adattarsi dinamicamente alle trasformazioni religiose e sociali, nel rispetto dell’identità confessionale di ciascun gruppo e dei principi costituzionali.
Contestualmente, sono state sottoscritte anche le modifiche alle intese con l’Unione Induista Italiana e con l’Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno[1], a conferma della vitalità e dell’attualità del modello pattizio delineato dall’art. 8, comma 3, della Costituzione. Tali aggiornamenti, nel loro insieme, riflettono l’impegno delle istituzioni repubblicane nel garantire un’effettiva tutela del pluralismo confessionale, mediante strumenti giuridici flessibili, rispettosi delle specificità di ciascuna comunità religiosa e coerenti con il principio di laicità.
Ludovica Decimo
[1] I documenti che riportano le modifica apportate sono disponibili a https://www.rivistadirittoereligioni.com/wp-admin/post.php?post=15563&action=mfn-live-builder#l seguente link https://www.governo.it/it/articolo/confessioni-religiose-cerimonie-di-sigla-delle-intese-modificative-palazzo-chigi/29114.