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(23 giugno 2025)
Con Nota esplicativa del 17 aprile 2025 il Dicastero per i Testi Legislativi ha chiarito che non si può cancellare la propria iscrizione fatta nel Registro dei Battesimi, se non per correggere eventuali errori di trascrizione[1]. Nella Nota si precisa, altresì, che il suddetto registro ha come fine quello di dare certezza storico-sacramentale e riscontro oggettivo ai sacramenti amministrati dalla Chiesa, di cui occorre tener conto come presupposti necessari per altre attività future ecclesiali. Di conseguenza, non è consentito modificare o cancellare i dati iscritti in tale Registro.
A tal proposito, si ricorda che il liber baptizatorum è il registro ufficiale - diventato obbligatorio a partire dal Concilio di Trento del 1563 - tenuto da ogni parrocchia in cui i parroci annotano i dati anagrafici del battezzato, i dati dei genitori, la data, il nome del celebrante e i nomi del padrino e/o della madrina. In esso, vengono anche annotati, tramite apposite note, eventuali nuovi fatti rilevanti per la Chiesa (quali, ad esempio, la cresima, il matrimonio, l’eventuale dichiarazione di nullità matrimoniale) avvenuti successivamente[2].
Giunge opportuno evidenziare che il Battesimo, il primo sacramento dell’iniziazione cristiana amministrato - che dà luogo a conseguenze ontologico-sacramentali - è considerato costitutivo della condizione del christifidelis[3] e dà vita a due distinti effetti: la res sacramenti e la res et sacramentum[4].
La res sacramenti indica il potere trasformativo di grazia del sacramento; la res et sacramentum, invece, incide sulla condizione ontologica e personale del fedele e sulla sua partecipazione alla vita all’interno della comunità ecclesiale. Il Battesimo può, dunque, essere considerato sia un fattore di costituzione dell’identità del cristiano che incide non solo nei rapporti tra i fedeli stessi, ma anche con tutta l’intera comunità ecclesiale[5]; sia la condizione necessaria non solo per poter ricevere i sacramenti successivi[6], ma anche, ad esempio, per poter essere padrino o madrina[7].
In merito, sembra preliminarmente opportuno ricordare che il Codice di diritto canonico stabilisce la giurisdizione della Chiesa su tutti i battezzati precisando che alle leggi ecclesiastiche “sono tenuti tutti i battezzati nella Chiesa cattolica” (can. 11). Siffatta prescrizione normativa viene ovviamente vista con sfavore da chi abbia deciso di abbandonare la fede cattolica, in quanto collide con l’esigenza di non voler essere soggetto ad alcuna legge ecclesiastica per il solo fatto “storico” di essere stato battezzato, ritenendo tale previsione normativa una compromissione al principio di libertà religiosa.
In conseguenza della suddetta esigenza, avvertita in una società sempre più secolarizzata, vi sono state numerose richieste di uscita dalla Chiesa cattolica, con atto formale, da parte di atei, agnostici e razionalisti che - in piccoli gruppi o organizzazioni - intendono fare propaganda ateista e agnostica. Specialmente dopo la nascita di Associazioni come quella dello Sbattezzo[8] e dell’UAAR[9] (Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalistici) alcuni soggetti hanno voluto rendere pubblica la loro scelta, come atto di difesa e di separatismo tra Stato e religione e rinuncia alla loro identità religiosa[10].
In particolare, l’UAAR ha promosso la campagna dello sbattezzo o meglio, di promozione dell’atto formale di separazione dalla Chiesa cattolica, consistente nella richiesta di cancellazione del proprio nominativo dal Registro del Battesimo, ovvero nella richiesta di annotazione a fianco del proprio nominativo della volontà di non appartenere più alla Chiesa Cattolica.
Al fine di rendere tutto più semplice e agevolare lo sbattezzo in massa, l’UAAR ha distribuito, ai propri associati e a tutti gli interessati, una istanza pro forma ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 da inviare, tramite raccomandata A/R, al Parroco della parrocchia in cui, precedentemente, è avvenuto il Battesimo del soggetto[11]. In questa istanza si chiede la rettifica del dato contenuto nel Registro del Battesimo e la volontà, inequivocabile, di non essere più considerato cattolico e aderente alla confessione della “Chiesa cattolica apostolica romana”. Tale richiesta può, però, essere formalizzata anche via mail o PEC (il c.d. “sbattezzo online”), se si conosce l’indirizzo elettronico della parrocchia, allegando il modulo compilato e sottoscritto.
In effetti, al fine di combattere questo fenomeno, è intervenuto Papa Benedetto XVI con una Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio “Omnium in Mentem” del 2009 con cui venivano modificate alcune norme del Codice di Diritto canonico. In particolare, con la suddetta modifica sono state abrogate quelle norme del Codice che prevedevano la possibilità di porre in essere un “actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica”, originariamente previsto dai canoni 1086, § 1, 1117 e 1124.
Si trattava di un concetto peculiare della legislazione canonica - diverso dalle altre modalità “virtuali” (basate cioè su comportamenti di fatto) - di abbandono “notorio” o “pubblico” della fede (cfr. cann. 171, § 1, 4°; 194, § 1, 2°; 316, § 1; 694, § 1, 1°; 1071, § 1, 4° e § 2) [12].
L’intervento legislativo si è giustificato in considerazione del fatto che, come si legge nel testo del Motu Proprio, sono “sorte molte difficoltà tanto nell’azione pastorale quanto nella prassi dei tribunali. Infatti, si osservava che dalla nuova legge sembravano nascere, almeno indirettamente, una certa facilità o, per così dire, un incentivo all’apostasia in quei luoghi ove i fedeli cattolici sono in numero esiguo, oppure dove vigono leggi matrimoniali ingiuste, che stabiliscono discriminazioni fra i cittadini per motivi religiosi”.
La Nota in commento che, dunque, si pone in continuità con il ricordato intervento legislativo, si innesta nell’ambito di un dibattito, non ancora risolto, che interessa non sono l’Italia ma anche l’Europa, riguardante la tutela di alcuni diritti fondamentali quali il diritto alla libertà religiosa, il diritto all’apostasia e il diritto alla privacy che le statuizioni contenute nella Nota in commento sembrerebbero limitare, specie in un clima giuridico/culturale nel quale il dibattito sull’esercizio della libertà religiosa rimane sempre vivo e aperto[13].
Come evidenziato nella stessa Nota, però, il Registro dei Battesimi rappresenta un riscontro storico-ecclesiale di azioni sacramentali compiute, non essendo una lista dei membri della Chiesa.
La registrazione dell’avvenuta recezione del Sacramento non costituisce soltanto un dato che testimonia l’adesione del soggetto, in quel momento esatto, alla fede cattolica, ma rappresenta, una certificazione documentale di un fatto storico indelebile avvenuto nella vita del soggetto. Tenuto conto, come già ricordato, che l’obbligatorietà della registrazione del Battesimo è necessaria per poter ricevere gli altri Sacramenti che richiedono la certezza sulla ricezione dello stesso.
Pertanto, questa notizia presente all’interno dei registri non può considerarsi lesiva dell’esercizio della libertà religiosa presente e futura della persona, dal momento in cui un soggetto potrà senza alcun impedimento o limitazione della propria volontà, abbandonare liberamente la “Chiesa di Roma” quando e se lo ritiene più opportuno.
In altri termini, il diritto all’apostasia come actus defectionis ab Ecclesia, libero e cosciente è, comunque, tutelato[14]. Esso, infatti, si può manifestare come decisione di un soggetto volto a rompere ogni precedente legame con la Chiesa anche per “fatti concludenti” (ossia fatti dimostrativi), che, come è noto, in diritto costituiscono una forma di manifestazione tacita della volontà negoziale. Corrispondono, cioè, ad un contegno che è di per sé incompatibile con una volontà diversa da quella che si può dedurre dai fatti stessi (come, nel nostro caso, aderire ad un’altra confessione religiosa o fare pubblica professione di ateismo).
Inoltre, tenuto conto dell’importanza che il fattore religioso esprime per il singolo individuo all’interno delle società multiculturali contemporanee, il riconoscimento del diritto alla privacy assume notevole rilevanza rispetto alla tutela dei dati di natura religiosa, essendo tali informazioni particolarmente sensibili rispetto all’esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali dell’individuo[15].
Tuttavia, il mantenimento del proprio nome nel Registro del Battesimo, non rappresenta alcuna violazione della legge sulla privacy, sebbene i dati religiosi facciano parte dei dati sensibili riguardanti la sfera personale e privata del singolo soggetto e che, inevitabilmente, ogni individuo tende a proteggere e tutelare.
In linea generale, i dati personali idonei a rivelare, tra gli altri, anche le convinzioni religiose del soggetto, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante[16]. Tuttavia, a seguito di modifica alla legge n. 675/99, il trattamento dei dati sensibili in materia religiosa non necessita del consenso scritto dell’interessato e della previa autorizzazione del Garante[17]. Ciò, però, non significa che l’interessato non possa esercitare i diritti a lui garantiti dalla legge stessa[18].
Si tratta, a ben vedere, di una materia molto delicata e controversa, specie in un tempo della storia in cui la fede degli uomini è molto fragile e ondivaga, che tocca diversi interessi potenzialmente contrapposti e pure tutti meritevoli di autonoma tutela. In effetti, con questa Nota, si vuole riaffermare la dimensione oggettiva e irreversibile del Battesimo nella tradizione cattolica ed evitare la crescente tendenza a chiedere “cancellazioni simboliche” che non trovano alcun posto nella teologia e nel diritto della Chiesa.
Inoltre, al di là dell’intrinseco valore religioso del Battesimo e della conservazione dei dati circa la sua avvenuta recezione (trattandosi di un sacramento amministrabile una sola volta), esso assume una certa rilevanza anche da un punto di vista storico/documentale e archivistico. Invero, grazie alle informazioni in esso contenute, il Registro del Battesimo costituisce non solo una fonte essenziale per poter analizzare la situazione religiosa e sacramentale all’interno di una parrocchia, ma anche per poter effettuare ricerche sociali, demografiche e genealogiche.
In conclusione, tenuto conto di quanto sopra ampiamente chiarito, la presa di posizione della Chiesa alla conservazione dei dati nel Registro del Battesimo sembra dover prevalere sull’interesse del singolo a rimuoverli definitivamente, fermo restando il rispetto del pluralismo religioso e la libera appartenenza a una determinata religione ovvero a nessuna religione.
Rosangela Miccichè
[1] Cfr. Nota esplicativa del Dicastero per i Testi Legislativi sul divieto di cancellazioni nel Registro parrocchiale dei battesimi, in www.vatican.va, 17.04.2025.
[2] Can. 535 CIC.
[3] CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica Lumen gentium, n. 11; Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1212.
[4] TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, III, qu. 63, art. 6.
[5] ILARIA ZUANAZZI, Il carattere del battesimo e della confermazione: i fondamenti del sacerdozio comune dei fedeli tra diritto e spiritualità, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), fascicolo n. 13 del 2022, ISSN 1971- 8543, p. 157.
[6] Can. 1086 §1.
[7] Can. 874 §1.
[8] L’Associazione per lo Sbattezzo venne costituita il 3-4 agosto 1984 a Fano, in occasione del Primo Meeting Anticlericale e si propose di dare assistenza a coloro i quali volevo chiedere la cancellazione del proprio nome dai registri parrocchiali.
[9] L’UAAR venne costituita, a seguito di vari scambi di opinioni, il 4 dicembre del 1986 da Rodolfo Costa e Martino Rizzotti docenti presso l’Università di Padova e Lorena Ziron insegnante nella scuola media che decisero di fondarne il comitato promotore.
[10] LUCIANO ZANNOTTI, A proposito di fondamentalismo, in Il Tetto, 231-232, 2002, pp. 81-96.
[11] La lettera pro forma è disponibile sul sito ufficiale dell’UAAR, www.uaar.it.
[12] Il Codice di Diritto Canonico stabiliva che i fedeli, i quali si sono separati dalla Chiesa con “atto formale”, non sono tenuti alle leggi ecclesiastiche relative alla forma canonica del matrimonio (cfr. can. 1117), alla dispensa dall’impedimento di disparità di culto (cfr. can. 1086) e alla licenza richiesta per i matrimoni misti (cfr. can. 1124). La ragione e il fine di questa eccezione alla norma generale del can. 11 aveva lo scopo di evitare che i matrimoni contratti da quei fedeli fossero nulli per difetto di forma, oppure per impedimento di disparità di culto. In argomento si rinvia a Mario Ferrante, Il delitto di apostasia alla luce del Motu Proprio Omnium in Mentem, in AA.VV., Questioni attuali di diritto penale canonico, Studi Giuridici, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, pp. 227-244.
[13] In Europa il dibattito sulla possibilità di rimuovere o meno le iscrizioni di battesimo dall’apposito registro è, ancora oggi, aperto. Diverse e opposte, infatti, sono state le pronunce già avvenute in tal senso. In Spagna, ad esempio, la Corte Suprema di Spagna con Sentenza n. 1747/2008, pubblicata il 19 novembre 2008, ha ribadito che non è possibile cancellare la propria iscrizione battesimale dal registro parrocchiale poiché il registro contiene solamente un fatto storico, il Battesimo appunto, avvenuto, non in un archivio soggetto alla legislazione sulla protezione dei dati. Recentemente (2 febbraio 2024), in Francia il Conseil d’Etat ha respinto la richiesta di una persona che chiedeva alla diocesi di Angers di cancellare il suo nome dal registro dei battesimi, sostenendo che il registro rappresenta una fonte contenente fatto storici avvenuti. In maniera diametralmente opposta, invece, l’Autorità belga garante per la protezione dei dati, nel gennaio del 2024, ha accolto la richiesta di un cittadino della Diocesi di Gand che chiedeva la cancellazione dei propri dati dal registro dei battesimi a seguito di abbandono della fede cattolica.
[14] Secondo l’art. 18 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani “Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti”.
[15] Cfr. FABIO BALSAMO, La protezione dei dati personali di natura religiosa, Cosenza, 2021, pp. 21-23.
[16] Cfr. Art. 22, comma 1, Legge n. 675 del 31 dicembre 1996.
[17] Cfr. Art. 5 D.lgs. n. 135 dell’11 maggio 1999, n. 135, Disposizioni integrative della legge n. 675 del 31 dicembre 1996, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici.
[18] Cfr. Art. 13 Legge n. 675 del 31 dicembre 1996.