Numero 1/2024LORENZO LORUSSO Recensione a Emanuele Tupputi, Accompagnare, discernere ed integrare verso il bene possibile alla luce di Amoris laetitia
ANTEPRIMACRISTIANA MARIA PETTINATO Leone XIII, ‘sovrano senza regno’, nell’Italia alle prese con l’esperienza coloniale, e l’esercizio dell’attività diplomatica della Santa Sede nella costruzione del diritto internazionale. Un piccolo cameo conclusivo sulla vicenda di Menelik II e i prigionieri italiani in Etiopia nel 1896
RIASSUNTO
Per quanto possa sembrare a prima vista paradossale, l’innovata normativa sull’appello costituisce sia uno dei principali punti di forza della riforma del processo di nullità matrimoniale, sia, al contempo, una delle sue maggiori criticità. La principale ragione è che bisogna considerare come su questo fondamentale diritto si giochi la ricerca di un delicato equilibrio – arduo da raggiungere – tra due equivalenti esigenze pastorali e giuridiche: evitare, da una parte, che i processi di nullità si protraggano eccessivamente facendo venire meno la fiducia dei fedeli nella capacità di risposta della Chiesa su una materia tanto sensibile come quella matrimoniale; e, dall’altra, tutelare il diritto alla difesa che trova nell’appello uno dei suoi aspetti più caratterizzanti. Tra le maggiori difficoltà interpretative vi è quella che concerne la possibilità, o meno, di confermare con la procedura abbreviata non solo le sentenze affermative ma anche quelle negative. Il caso deciso dal decreto rotale in commento si innesta in questo bipolarismo processuale propendendo nettamente in favore della tesi che limita alle sole sentenze pro nullitate l’applicabilità della procedura ex can. 1680, § 2, proponendo un’interessante ed esaustiva argomentazione a sostegno.
PAROLE CHIAVE
Processo; appello; nullità; contraddittorio.