Numero 1/2025Giurisprudenza e legislazione internazionale
NEWSMAROCCO Marocco, presentata una proposta di legge volta a restituire la cittadinanza ai discendenti degli Ebrei (Vasco Fronzoni)
(13 luglio 2026)
Con motu proprio del 24 giugno 2026, intitolato Confirma fratres tuos[1] – dalle parole del mandato evangelico di Cristo a Pietro[2] – Leone XIV ha riformato la struttura della Diocesi di Roma, intervenendo sulla Costituzione Apostolica In Ecclesiarum Communione, promulgata da Francesco il 6 gennaio 2023[3].
Sul piano della tecnica redazionale, il motu proprio riscrive l’articolato normativo di In Ecclesiarum Communione, recependo i suggerimenti del gruppo di lavoro istituito con decreto del 25 febbraio 2026[4]. Si tratta, dunque, di un esercizio di sinodalità diretto a rinnovare le strutture di governo a servizio della Chiesa particolare che vede come proprio pastore e guida il Romano Pontefice.
Nel segno della continuità con il predecessore[5], Leone XIV ha affermato nel preambolo del motu proprio che la Diocesi di Roma, proprio per la sua rilevanza, è chiamata alla promozione della comunione nell’orbe cattolico, missione, questa, che deve essere portata avanti con l’esemplarità della testimonianza, con la consapevolezza della perfettibilità dei profili organizzativi e funzionali e con un oculato uso dello strumento giuridico, allo scopo di rispondere alle mutevoli esigenze ecclesiali.
Leggendo sinotticamente le due normative, emergono una riduzione degli articoli e una semplificazione di certe espressioni, originariamente pensate in un’ottica di pedagogia pastorale, ma, evidentemente, non ritenute essenziali nella stesura attuale.
In primo luogo, nel titolo I – Principi orientativi, si notano alcune precisazioni che riflettono la tradizione ecclesiologica post-conciliare riletta secondo un’“ermeneutica della continuità”, di ratzingeriana memoria. Ciò si manifesta in due punti: nell’art. 1, infatti, l’inciso “secondo uno stile sinodale” è postergato rispetto all’enunciazione degli obiettivi perseguiti dal Vicariato di Roma, così da rafforzare la strumentalità della sinodalità rispetto al fine ultimo del diritto canonico, ossia la salus animarum; nell’art. 2, poi, l’espressione “partecipazione nelle responsabilità di tutti i fedeli” è sostituita da una più sobria locuzione “corresponsabilità dei fedeli”, maggiormente rispettosa del can. 129 CIC[6]. Restando nel campo dell’approccio sinodale, l’art. 4 esplicita che l’elaborazione del programma pastorale, attorno a cui ruota l’intera attività diocesana, compete al Cardinale Vicario. In ottica di semplificazione e di concretezza giuridica, il motu proprio elimina il riferimento all’ascolto di tutti i battezzati per la formulazione degli orientamenti pastorali.
Ancora, come auspicato in dottrina[7], il nuovo art. 6 amplia le possibilità di riconferma degli incarichi direttivi, che sono conferiti per un quinquennio rinnovabile senza limitazioni dal Cardinale Vicario, sentito il Consiglio Episcopale. Anteriormente, il rinnovo era deliberato dallo stesso Consiglio Episcopale ed era ammesso una volta soltanto.
Volgendo lo sguardo al titolo II – Struttura centrale del Vicariato, la modifica più vistosa riguarda il Cardinale Vicario, che riacquista la centralità perduta sotto Francesco. Infatti, l’art. 10 novellato non si apre più con le motivazioni circa la previsione di questa figura di vertice nella Diocesi[8], ma sottolinea l’indole profondamente vicaria (e non più meramente ausiliare) di questo ufficio pastorale. Le sue competenze, a norma dell’art. 12, non sono più limitate all’ordinaria amministrazione, ma, con un ritorno all’assetto giovanneo-paolino di Ecclesia in Urbe, concernono tutti gli affari, ad eccezione dei più importanti. Di converso, il Vicegerente, che aveva visto un serio rafforzamento della propria posizione, tanto da essere posto a diretto contatto col Pontefice, diviene il primo collaboratore del Cardinale Vicario (art. 15) e perde il ruolo di coordinamento degli uffici curiali, ora affidato a un Moderator curiae[9], nominato dal Papa, su presentazione del Cardinale Vicario, per un mandato quinquennale rinnovabile (art. 19). Anche la giurisdizione dei Vescovi ausiliari appare ridimensionata, perché, negli ambiti territoriali o pastorali di propria spettanza, devono sempre operare “in condivisione” con il Cardinale Vicario (art. 18). Inoltre, non è più esplicitato il potere dei Vescovi ausiliari di adottare provvedimenti amministrativi.
Pure il titolo III - Organi della sinodalità a servizio della missione della Diocesi di Roma ha subito una generale ridefinizione. Infatti, sebbene l’idea di fondo di Francesco fosse il rafforzamento tanto del ruolo del Vescovo di Roma, quanto della collegialità all’interno del Consiglio Episcopale[10], la regolamentazione posta dal previgente art. 21 mostrava alcuni punti critici. Tra i più rilevanti, vi erano: la diversità di funzione del Consiglio Episcopale, rispettivamente deliberativa o consultiva, a seconda della circostanza che la seduta fosse presieduta dal Cardinale Vicario o dal Pontefice[11]; l’inappellabilità delle decisioni riguardanti la vita diocesana qualora l’iter seguito avesse attribuito la scelta finale al Papa[12]; una certa rigidità nella fissazione dei procedimenti, con evidente difficoltà a trovare un’integrazione di fronte a casi non normati; la sostanziale opponibilità di un veto sospensivo da parte del Consiglio Episcopale all’attività del Cardinale Vicario, superabile mediante il coinvolgimento del Pontefice[13].
La soluzione approntata da Confirma fratres tuos si basa sulla configurazione del Consiglio Episcopale come organo consultivo a supporto del Cardinale Vicario e sulla minore incidenza del Papa nelle questioni correnti della Chiesa particolare. Non vi è più una dialettica di controllo del collegio sull’ufficio monocratico, ma una forma di cooperazione, che si estrinseca nell’emanazione di pareri, peraltro non vincolanti. Lo stesso si può dire degli altri consigli diocesani, la cui disciplina perde i caratteri della specialità impressa dall’originaria IEC per rientrare nell’alveo della legislazione comune. A livello parrocchiale, di prefettura e di settore, l’odierno art. 24 punta a snellire gli obblighi ricadenti sui pastori locali, limitandosi a stabilire l’istituzione dei consigli pastorali parrocchiali presieduti dal parroco e a devolvere agli statuti peculiari, approvati dal solo Cardinale Vicario, la disciplina di dettaglio delle altre assemblee.
Gli emendamenti al titolo IV, dedicato agli Uffici, servizi e organi giudiziari del Vicariato, sono più contenuti e sono diretti a coordinare l’assetto organizzativo della Curia vicariale con i cambiamenti sopra menzionati. Più precisamente, i Direttori sono nominati dal Cardinale Vicario, previa approvazione pontificia, mentre per i Vicedirettori si prevede la nomina da parte del Cardinale Vicario, sentito il Consiglio Episcopale. La lacuna della prima stesura di IEC circa l’individuazione del Cancelliere è stata colmata dall’art. 27 con il rinvio all’art. 5, confermando così la natura pienamente dirigenziale dell’incarico. L’articolato, poi, è alleggerito dal peso di alcune norme – come quelle sulla Commissione Indipendente di Vigilanza o sui limiti alla facoltà degli Uffici di rivolgersi a soggetti terzi per lo svolgimento di peculiari mansioni – che ora trovano la propria sedes materiae nei regolamenti attuativi. Infine, Confirma fratres tuos espunge dall’organigramma il Data Protection Officer, carica introdotta da IEC in adesione alle direttive della Chiesa italiana[14], e trasforma l’Opera Romana Pellegrinaggi, prima considerata un ufficio, in organismo autonomo, presieduto dal Cardinale Vicario e dotato di statuto proprio (art. 30).
L’unico titolo che rimane inalterato è il V, sull’attività dei Tribunali, segno dell’opportunità che l’attività giurisdizionale non subisca repentini scossoni, con nocumento dei fedeli e dell’intera istituzione.
Trarre un bilancio di Confirma fratres tuos è un’operazione improba, poiché i profili coinvolti sono molteplici e richiedono una fase di rodaggio, per comprendere il reale impatto sulla comunità dei fedeli. Qualche segnale, però, è chiaro: anzitutto, per Leone XIV la sinodalità non si raggiunge con la moltiplicazione degli organi di consultazione, ma con un’autentica corresponsabilità di coloro che sono chiamati ad assumere le decisioni; poi, la figura del Cardinale Vicario è vista nella prospettiva della sollecitudine pastorale e non come una forma di disinteresse per la Chiesa di Roma; ancora, la distinzione tra l’ufficio di Vescovo di Roma e quello vicariale è assunta a strumento di garanzia, perché risponde alla duplice esigenza della cura pastorale costante, che non può essere assicurata personalmente, e della rivedibilità delle decisioni da parte di un’istanza superiore, al pari dei fedeli di altre Diocesi[15]; infine, il motu proprio manifesta la volontà di proseguire le intuizioni di Francesco, con un approccio caratterizzato da sensibilità giuridica, ricerca della coerenza sistematica e attenzione alla gradualità degli interventi di riforma.
Andrea Micciché
[1] Leone XIV, Lettera apostolica in forma di “motu proprio” Confirma fratres tuos, 24 giugno 2026, in Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede, B0565 del 30 giugno 2026, https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2026/06/30/0565/01063.html.
[2] Lc 22,32.
[3] Francesco, Costituzione Apostolica In Ecclesiarum Communione, 6 gennaio 2023, AAS 115 (2023), 7-29.
[4] Leone XIV, Decreto circa l’assegnazione dei settori territoriali ai Vescovi Ausiliari e al Vicegerente della Diocesi di Roma, 25 febbraio 2026, pubblicato su https://www.diocesidiroma.it/wp-content/uploads/2026/02/Decreto-Santo-Padre-Settori-Diocesi-di-Roma.pdf.
[5] Cfr. le riflessioni di Gianfranco Ghirlanda, La Cost. Ap. “In Ecclesiarum Communione”: riorganizzazione del Vicariato della Diocesi di Roma, in Periodica de Re Canonica, 2, 2023, pp. 177, 187.
[6] Cfr. Antonio Viana, Organización del gobierno en la Iglesia, 4a ed., EUNSA, Pamplona, 2024, pp. 48-54, 124-125; Id., El problema de la participación de los laicos en la potestad de régimen. Dos vías de solución, in Ius Canonicum, 108, 2014, pp. 603-638, Id., sub c. 129-144, nel vol. Angel Marzoa, Jorge Miras, Rafael Rodríguez-Ocaña (a cura di), Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, 3aed., I, EUNSA, Pamplona, 2002, pp. 837-840; Massimo del Pozzo, Una lettura ‘strutturale’ di “Praedicate Evangelium”, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 13, 2022, pp. 78-81.
[7] Sul versante della durata degli incarichi, IEC presentava la medesima disciplina della Cost. Ap. Praedicate Evangelium sulla Curia Romana. Spunti critici su questa disciplina sono stati espressi da Antonio Viana, La potestà della curia romana secondo la costituzione apostolica “Praedicate Evangelium”, in Ephemerides Iuris Canonici, 2, 2022, p. 547, e Manuel Ganarin, La riforma della Curia Romana nella costituzione apostolica Praedicate Evangelium di Papa Francesco. Osservazioni a una prima lettura, ne Il Diritto Ecclesiastico, nn. 1-2, 2022, pp. 277-279.
[8] L’incipit dell’art. 10 IEC recitava originariamente: “L’esteso impegno che richiede il governo della Chiesa universale mi rende necessario un aiuto nella cura della Diocesi di Roma”.
[9] In esso si rivede la figura del Prelato segretario, di cui all’art. 18 Ecclesia in Urbe.
[10] Cfr. Antonio Interguglielmi, La Costituzione Apostolica “In Ecclesiarum Communione”, circa l’ordinamento del Vicariato di Roma, in Ius Ecclesiae, 1, 2024, pp. 336-340.
[11] Sul punto, vedasi Gianfranco Ghirlanda, La Cost. Ap. “In Ecclesiarum Communione”, cit., pp. 191-192.
[12] Sul tema dell’approvazione pontificia dei provvedimenti e dei suoi effetti circa la rivedibilità degli atti, cfr. Gian Paolo Montini, L’approvazione in forma specifica di un atto impugnato, in Periodica de re canonica, 1, 2018, pp. 37-72; Geraldina Boni, La recente attività normativa ecclesiale: “finis terrae” per lo “ius canonicum”? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa, Mucchi, Modena, 2021, pp. 196-201; Valentín Gómez-Iglesias Casal, Aprobación en forma específica, nel vol. Javier Otaduy, Antonio Viana, Joaquín Sedano (a cura di), Diccionario General de Derecho Canónico, I, Thomson-Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2013, pp. 431-435.
[13] Cfr. Andrea Miccichè, op. cit., pp. 834-839.
[14] Cfr. Manuel Ganarin, La tutela dei dati personali nei recenti sviluppi del diritto particolare per la Chiesa cattolica in Italia, in Ius Ecclesiae, 2, 2019, pp. 427-448.
[15] Cfr. Segreteria di Stato, Rapporti tra il Vicariato di Roma e la Curia Romana. Notificazione del 6 agosto 1984, n. 137.345, nel vol J. I. Arrieta (a cura di), Il sistema dell’organizzazione ecclesiastica. Norme e documenti, 3a ed., Edizioni Università della Santa Croce, Roma, 2006, p. 468.


