NEWSITALIA TAR Toscana, Ora di religione
NEWSCODEX IURIS CANONICI Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio”
Pubblicato in progress il I agosto 2023.
RIASSUNTO
A partire da una recente sentenza coram Jager, ci si interroga sulla compatibilità tra la volontà del nubente rivolta direttamente e principalmente su una determinata qualità della comparte e l’ordinazione essenziale del matrimonio al bonum coniugum. Il can. 1097 § 2 sancisce la nullità solo se all’elemento volitivo si aggiunge quello intellettivo, cioè lo stato di errore. Tuttavia, in un’ottica personalistica, appare evidente come volere una qualità «prima» della persona (anche in mancanza dell’errore) significa strumentalizzare quest’ultima e ciò risulta incongruente con il carattere oblativo del consenso matrimoniale. Resta da determinare quando tale incongruenza è così radicale da determinare la nullità. La questione viene affrontata distinguendo due ipotesi, a seconda dell’intensità della volontà indirizzata sulla qualità. La seconda parte del commento è dedicata a ripercorrere l’iter logico- argomentativo della parte in facto della sentenza in relazione ad entrambi i capi di nullità concordati (cann. 1097 § 2; 1098). Riformando la sentenza di primo grado, si evidenzia come non è provato che l’uomo, pur desideroso di avere figli, avesse voluto sposare in maniera diretta e principale una donna fertile; non è neppure provato che la convenuta fosse in realtà sterile al momento delle nozze, venendo così a mancare anche il secondo presupposto richiesto dal can. 1097 § 2. Ciò evidentemente porta il Turno a concludere negativamente anche per l’errore doloso.
PAROLE CHIAVE
Matrimonio, nullità, errore di qualità, dolo, bonum coniugum