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(pubblicato il 4 aprile 2026)
Il mercato illecito dell’arte sacra ha registrato una profonda evoluzione strutturale, configurandosi progressivamente come un fenomeno di commercializzazione transfrontaliera e de-territorializzata[1], fortemente alimentato dai flussi informativi globali.
Le filiere criminali si sono giovate della rapidità e della pervasività dei dati, trasformando il bene sacro in una merce puramente dematerializzata e digitale. Lo scopo-mezzo criminale risiede nello sfruttamento strategico dell’anonimato della rete e delle nuove forme di elusione dei controlli tradizionali. Un tale meccanismo restringe ampiamente l’operatività e la fruttuosità delle forze dell’ordine nel raggiungere la res alla stessa velocità dei flussi digitali evidenziando le criticità del sistema di tutela multilivello dei medesimi beni, sia sul piano dell’ordinamento statale, sia su quello dell’ordinamento religioso, come quello canonico[2].
In siffatto contesto si inseriscono i cosiddetti marketplace digitali, ossia quei luoghi virtuali che fungono da vetrine interattive per la vendita e la comunicazione diretta tra scavatori clandestini, intermediari e acquirenti finali. I canali digitali attraverso i quali vengono immessi i beni in oggetto comprendono così sia le piattaforme indicizzate del Surface web sia la porzione del Deep web[3]. Il trasferimento virtuale di immagini e la dematerializzazione della trattativa precontrattuale, permettono la compravendita di res sacrae[4] (quali reliquie, pale d'altare, paramenti liturgici o ex-voto) che difficilmente, per le loro intrinseche caratteristiche, potrebbero varcare le frontiere fisiche senza destare il sospetto delle autorità doganali. La commercializzazione di beni culturali ecclesiastici nel Deep web rappresenta un fenomeno sofisticato e complesso; per operare in tale spazio, i trafficanti utilizzano reti private e anonime, come le reti TOR[5] o Freenet: porzioni di rete sottratte all'indicizzazione dei comuni motori di ricerca che complessificano la rintracciabilità dei contenuti attuata attraverso le normali attività di web scraping e monitoraggio analitico.
Le stesse transazioni finanziarie e le relative comunicazioni interpersonali sono protette da un sistema di cifratura avanzata che alimenta il fenomeno della ricettazione. Ed invero, il rischio di dispersione delle res sacrae viene significativamente aggravato dall'impiego di criptovalute virtuali, come i Bitcoins, che attraverso lo pseudonimato, eludono il tracciamento dei fondi bancari di provenienza previsto dalla normativa antiriciclaggio.
Non è sempre necessario che la mercificazione simoniaca del sacro si dispieghi in spazi virtuali “oscuri”, poiché la circolazione dei beni avviene spesso tra le vetrine digitali, su una serie indefinita di siti specializzati e cataloghi di case d'asta online[6]. Basti pensare alle grandi piattaforme generaliste di e-commerce e alle aste online, dove tali oggetti circolano senza che sia possibile verificarne ex ante la provenienza o la legittimità della vendita. Transitano senza alcun filtro preventivo oggetti provenienti da collezioni domestiche, successioni ereditarie, alienazioni illegittime di enti ecclesiastici estinti[7] e, ancora, vere e proprie sottrazioni fraudolente difficilmente denunciabili.
La semplice consultazione di una piattaforma di commercio elettronico consente a un utente di individuare, mediante la digitazione di espressioni quali “messale romano del XVII secolo” o “ostensorio ambrosiano”, una pluralità di beni la cui provenienza appare spesso incerta o difficilmente verificabile. Non di rado, tali inserzioni si limitano a richiamare una generica “collezione privata” ovvero sono accompagnate da formule prive di qualsiasi significato sul piano probatorio e documentale. La volatilità delle offerte, che compaiono e scompaiono con estrema rapidità, costituisce un indice significativo dell'esistenza di un mercato altamente attrattivo, nel quale l'elevato valore venale dei beni si coniuga con una domanda nazionale e transnazionale particolarmente reattiva.
Il Nucleo Tutela Carabinieri per il Patrimonio culturale, oltre al mercato fisico di beni, compie da anni un costante monitoraggio sul web per verificare che le opere sospette non vengano censite all’interno delle banche dati che contengono beni trafugati[8]. Nella maggior parte dei casi vi è un mancato censimento all’interno degli archivi: probabilmente perché il bene è frutto di un saccheggio mai registrato, o semplicemente perché vi sono taluni soggetti che, ignorando le norme restrittive in tema di vendita o acquisto di beni archeologici, ne entrino in possesso in mercatini dell’antiquariato e decidano di venderli online. In questo scenario, assume un ruolo cruciale l'adempimento dell'obbligo di inventariazione dettagliata imposto agli amministratori ecclesiastici dal diritto canonico. Strumenti istituzionali come il portale BeWeB (Beni Ecclesiastici in Web)[9], promosso dall'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), si configurano come il principale argine preventivo. La catalogazione digitale sistematica dei beni rappresenta per tal ragione l'unico strumento in grado di conferire "visibilità" al bene prima che esso venga immesso nel circuito della ricettazione telematica.
Occorre interrogarsi sulle ragioni per cui l’attuale assetto normativo si sia rivelato inidoneo a delineare strumenti di contrasto realmente efficaci rispetto al proliferare, nei mercati digitali, di beni sacri e caratterizzati da un’origine ignota, incerta o sospetta.
Una possibile soluzione è stata elaborata in via giurisprudenziale attraverso il riconoscimento di uno specifico onere di verifica della provenienza del bene da parte degli intermediari digitali. Al riguardo, la sentenza della CGUE L’Oreal vs eBay, sulla base della distinzione tra intermediazione neutra e attiva[10], ha attribuito alla piattaforma eBay una specifica responsabilità nell’ipotesi in cui quest’ultima fornisse una vera e propria assistenza alle vendite “consistente segnatamente nell’ottimizzare la presentazione delle offerte in vendita di cui trattasi e nel promuovere tali offerte”. Pertanto, essa “non ha una posizione neutra tra il cliente venditore e i potenziali acquirenti, ma svolge un ruolo attivo atto a conferirgli una conoscenza o un controllo dei dati relativi a dette offerte”. Pertanto, ogni qual volta un intermediario svolga un servizio complesso - che comprende una valutazione di un esperto come nel caso della piattaforma Catawiki, o la semplice promozione attraverso la profilazione algoritmica -, supererà la categoria passiva dell’hosting provider, ne assumerà la qualifica attiva, rispondendone per l’illecito. Basti pensare al semplice caso in cui la profilazione algoritmica cataloghi automaticamente nel settore “Arte sacra” il bene sospetto, permettendo alla piattaforma di pubblicizzarlo in diversi annunci.
Vale la pena notare che il regolamento europeo sui servizi digitali DSA[11] ha sancito e delineato il ruolo delle piattaforme e il conseguente regime di responsabilità, superando la concezione delle piattaforme come depositi neutri e introducendo obblighi di vigilanza attiva per i prestatori di servizi intermediari. Indubbiamente, il nuovo regolamento ha integrato la precedente normativa[12], soprattutto nella parte delle disposizioni ex art. 30, ove si riconosce il principio del "Know Your Business Customer" (KYBC)[13] che obbliga i venditori a registrare la propria identità (nome, indirizzo, numero di iscrizione al registro delle imprese) prima di poter operare. In linea teorica, il problema dell’anonimato dei trafficanti online avrebbe incontrato finalmente una preclusione normativa. Tuttavia, il limite disciplinato dall’art. 30 del DSA, in quanto rivolto ai soli commercianti o venditori professionali, si è dimostrato facilmente valicabile. Il trafficante, in tal senso, può registrarsi come utente privato (e non come collezionista esperto) aggirando in tal modo persino gli standard meno rigorosi richiesti agli utenti non professionali.
Risulta fondamentale distinguere ciò che la norma impone da ciò che si verifica nella realtà fattuale. Ed invero, la normativa in esame si presta a essere oggetto di elusione anche da parte delle grandi piattaforme che, attraverso una serie di strategie, continuano a perseverare nelle zone grigie della legalità.
Attualmente, l’articolo 6 del DSA[14] (che riprende il principio del Safe Harbor della Direttiva sul commercio elettronico 2000/31/CE) esonera le piattaforme dalla responsabilità per i contenuti caricati dagli utenti, a patto che esse non ne abbiano avuto "conoscenza effettiva". Il che è già indicativo di un vero e proprio “paradosso giuridico”: meno le piattaforme operano controlli preventivi meno rischiano di acquisire quella "conoscenza" che le renderebbe responsabili per l’agire dei loro utenti. A riaffermare un tale paradosso, poi, concorre anche l'articolo 8 del DSA[15], il quale, non prevedendo alcun obbligo generale di sorveglianza, induce i marketplace digitali a intervenire solo in seguito a una segnalazione esterna (meccanismo Notice and Action), lasciando che il bene sospetto circoli liberamente fintantoché le stesse forze dell’ordine, o un utente diligente si accorgano del raggiro.
Tale quadro normativo assume particolare rilievo se si considerano le concrete modalità attraverso cui le piattaforme effettuano i controlli preventivi sulle offerte pubblicate. In mancanza di un obbligo normativo di monitoraggio, quam ob rem, la verifica degli annunci è affidata prevalentemente a sistemi automatizzati che incontrano evidenti limiti quando si tratta di individuare beni illecitamente immessi sul mercato. La profilazione algoritmica impiegata dalle piattaforme non è infatti in grado di riconoscere con sufficiente affidabilità, a partire da descrizioni generiche o ambigue, che una presunta replica moderna possa in realtà celare un reperto trafugato[16].
Parimenti occorre sottolineare che, nonostante l'Articolo 16 del DSA[17] obblighi le piattaforme a gestire le segnalazioni e a mitigare i tempi di risposta, questi non siano sempre immediati. E in un mercato di reperti in cui si è validamente dimostrato che la velocità rappresenti il fulcro del nodo investigativo, è possibile che nel tempo intercorrente tra la segnalazione e l’effettiva rimozione dell’annuncio, il bene si trovi già in viaggio verso mete sconosciute. In ultima analisi, emerge con chiarezza che il Digital Services Act, pur consolidando una visione di gran lunga più aderente al contesto fattuale rispetto alla normativa precedente, non costituisce ancora la risoluzione al problema. Le piattaforme, ancorate alla conoscenza effettiva disciplinata dalla normativa europea, continueranno ad operare tra il labile confine della ignoranza scusabile e la complicità del mercato.
Maria Zafro
[1] C.PALOMBO, D. YATES, Digital transit ports for the illicit trade in antiquities: the case of the ‘Afghan Genizah’, in Digital Scholarship in the Humanities, vol. 38, n. 1, 2023, pp. 257-277Nel loro studio sui Digital Transit Ports (porti di transito digitali), le autrici analizzano l'impatto delle reti digitali sulla circolazione dei beni culturali. Introducono l'idea che le piattaforme online non siano solo cataloghi, ma spazi che consentono il trasferimento virtuale di beni illeciti, permettendo di aggirare i limiti fisici e legali all'importazione. Evidenziano la capacità delle piattaforme digitali di creare collezioni virtuali condivise trans nazionalmente a partire da oggetti fisicamente situati in diverse nazioni, facilitando l'accesso a reperti di provenienza sospetta senza che il bene debba muoversi materialmente.
[2] Ai sensi del combinato disposto tra l'art. 12 dell'Accordo di Villa Madama (1984) e le intese CEI-MiC, qualsiasi trasferimento o alienazione di bene culturale ecclesiastico necessita del nulla osta dell'Ordinario diocesano.
[3] S.MACKENZIE, N.BRODIE, D.YATES, C.TSIROGIANNIS, Trafficking Culture. New Directions in Researching the Global Market in Illicit Antiquities, Routledge, London-New York, 2020. Viene citata nello specifico la fonte BRODIE N., KERSEL M. M., MACKENZIE S., SABRINE I., SMITH E., YATES D., Why There is Still an Illicit Trade in Cultural Objects and What We Can Do About It, in Journal of Field Archaeology, vol. 47, n. 2, 2022, pp. 117-130.
[4] Res sacrae refers to sacred objects dedicated to divine worship through consecration or blessing, which must be treated with reverence and cannot be converted to profane or inappropriate use.
[5] Tor (The Onion Router) è un software che protegge la privacy nascondendo l'indirizzo IP dell'utente e crittografando il traffico attraverso una rete di nodi gestiti da volontari, mediante una crittografia a strati (Onion Routing), i dati vengono incapsulati in più livelli di crittografia, come gli strati di una cipolla.
[6] A.GIRALDI, P.SORBELLO, L’arte del terrore: degradare la cultura per finanziare la guerra (Capitolo IV), in A.MASSARO. (a cura di), Il traffico illecito di beni culturali, Ricerca scientifica condotta per il Gruppo dell’Alleanza Progressista dei Socialisti & Democratici al Parlamento europeo, Università degli Studi “Roma Tre”, Dipartimento di Giurisprudenza, dicembre 2021, in particolare i paragrafi 3 (Giraldi) e 5 (Sorbello).
[7] T.Montanari, Chiese chiuse, Einaudi 2021. In particolare, nel secondo capitolo, Montanari denuncia la progressiva chiusura e dismissione dei luoghi di culto, trasformati spesso in hotel o spazi commerciali, le cui reliquie sono state oggetto di vendita online.
[8] https://www.ilpost.it/2025/10/02/traffico-beni-culturali-online/
[9] Cfr. Can. 1283, n. 2 c.i.c., che impone la redazione dell'inventario dei beni mobili ed immobili all'atto dell'assunzione dell'ufficio da parte degli amministratori.
[10] CGUE, Grande Sezione, Sentenza 12 luglio 2011, causa C-324/09, L'Oréal SA e altri contro eBay International AG e altri (ECLI:EU:C:2011:474).
[11] Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, "Regolamento (UE) 2022/2065 del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali)", Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 277, 27 ottobre 2022, pagg. 1-102.
[12] La normativa precedente alla quale si fa espresso riferimento è la Direttiva sul commercio elettronico 2000/31/CE.
[13] L'Articolo 30 del Digital Services Act (DSA), ovvero il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali, disciplina la tracciabilità degli operatori commerciali sulle piattaforme online.
[14] Ai sensi dell’articolo 6, Hosting - Legge sui servizi digitali (DSA) è previsto che qualora venga fornito un servizio della società dell'informazione che consiste nell'archiviazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il fornitore del servizio non sarà responsabile per le informazioni archiviate su richiesta del destinatario del servizio, a condizione che il fornitore:(a) non ha effettiva conoscenza di attività illegali o contenuti illegali e, per quanto riguarda le richieste di risarcimento danni, non è a conoscenza di fatti o circostanze da cui l'attività illegale o i contenuti illegali siano evidenti. https//www.eudigitalservicesact.com/Digital_Services_Act_Article_6.html#: ~:text=Article%206%2C%20Hosting%20%2D%20the%20Digital,3.
[15] Il Regolamento impone ai prestatori di servizi di intermediazione l'obbligo di rimozione dei contenuti illegali su ordine delle autorità giudiziarie o amministrative nazionali (articolo 8) e di fornire informazioni (articolo 9). https://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/ES051.pdf#:~:text=Le%20esenzioni%20di%20responsabilit%C3%A0%20per%20i%20diversi,8)%20e%20di%20fornire%20informazioni%20(articolo%209).
[16] Cfr. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/dsa-vlops. È fatto esplicito riferimento alle grandi piattaforme di rispettare “le norme che si concentrano esclusivamente sulle VLOP e VLOSE, data la loro dimensione e il potenziale impatto che possono avere sulla società. Ciò significa che devono identificare, analizzare e valutare i rischi sistemici connessi ai loro servizi. In particolare, dovrebbero considerare i rischi relativi a contenuti illegali.” Ancorché viene espressamente sancito che una volta identificati e segnalati alla Commissione i rischi per la supervisione, le VLOP e le VLOSE sono obbligate ad adottare misure per mitigarli. Ciò potrebbe significare adattare la progettazione o il funzionamento dei propri servizi o modificare i sistemi di raccomandazione.
[17] Cfr. Articolo 16, Meccanismi di notifica e di intervento - Legge sui servizi digitali (DSA) comma 3 num.5, ai sensi del quale è previsto che “Il fornitore deve inoltre, senza indebito ritardo, notificare a tale individuo o entità la propria decisione in merito alle informazioni a cui si riferisce la notifica, fornendo informazioni sulle possibilità di ricorso in relazione a tale decisione”.


