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RIASSUNTO
Il rilancio del principio della «destinazione universale dei beni» nella recente enciclica Magnifica Humanitas pone al civilista una domanda di metodo: dare forma a quel principio – anche rispetto ai «nuovi beni» immateriali – richiede di postulare un’autonoma categoria di «beni comuni» o non è, piuttosto, cómpito già assolto dalla tecnica della funzionalizzazione? Muovendo da una teoria funzionale dei beni, per cui rileva non la titolarità ma l’interesse e l’uso, viene posta in discussione l’utilità della categoria dei «beni comuni», ricostruendo la funzione sociale della proprietà (art. 42 Cost.), nella sua odierna proiezione biologico-ambientale (artt. 9 e 41 Cost.), e il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. quale strumento di «proprietà funzionalizzata». Il giudizio di meritevolezza (art. 1322, comma 2, c.c.), distinto dalla mera liceità e inteso come valutazione assiologica fondata su solidarietà (art. 2 Cost.) e sussidiarietà orizzontale (art. 118 Cost.), ne governa la legittimità attraverso un bilanciamento ragionevole degli interessi. La legalità costituzionale dispone già degli strumenti idonei ad attuare il principio, senza alcuna innovazione categoriale.
PAROLE CHIAVE
Destinazione universale dei beni; funzione sociale; art. 2645-ter c.c.; meritevolezza; solidarietà e sussidiarietà orizzontale.


